Un lato oscuro del codice: la questione dell’impegno di spesa


Un lato oscuro del codice: la questione dell’impegno di spesa

  1. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 16/2/2018)

Risulta interessante, a sommesso avviso anche e soprattutto da un punto di vista pratico, la questione relativa alla prenotazione ed all’impegno di spesa – alla luce della contabilità armonizzata – nelle procedure d’appalto. Compresi gli affidamenti diretti. Annotando le puntuali considerazioni espresse in uno degli ultimi contributi pubblicati dal quotidiano (1).

La prenotazione

La prenotazione dell’impegno risulta necessariamente – in ogni procedimento che comporta una spesa – una fase non superabile se non, adeguandosi a quanto ora previsto nel codice nell’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, in casi di procedure che potrebbero essere concluse con un unico provvedimento.

Ciò può, potrebbe, accadere nel caso dell’affidamento diretto (almeno secondo il legislatore del codice). In una situazione pertanto, pur in non perfetta adesione con le regole contabili, presidiata in modo sicuro dal RUP e dal dirigente/responsabile del servizio (a cui è rimessa la firma sulla determinazione).

La semplificazione richiesta e pensata dal legislatore non può che consistere nell’accorpamento degli atti dove il procedimento di escussione del mercato o più banalmente la fase di scelta dell’affidatario – nell’ambito dei 40 mila euro e con affidamento diretto – non viene preceduto da un atto amministrativo con una qualche rilevanza contabile.

La determina a contrattare viene in sostanza superata dall’atto che suggella l’affidamento e che implica l’assunzione dell’impegno di spesa.

L’importanza della prenotazione, del resto, viene anche sottolineata dal principio contabile 4/2 (concernente la contabilità finanziaria) in cui si legge della “rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell’opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputatinelle scritture contabili degli esercizi successivi”. È anche dal principio contabile – oltre che dalle norme – che è possibile far emergere una indicazione anche in tema di impegni di spesa.

L’impegno di spesa

I rapporti tra appalto e impegno di spesa risultano maggiormente articolati soprattutto con la nuova impostazione introdotta con la contabilità armonizzata in cui – a differenza della contabilità finanziaria – l’impegno viene registrato nel momento del perfezionamento dell’obbligazione giuridica e l’imputazione avviene nell’esercizio finanziario di esigibilità del “credito”.

Riguardo all’appalto, si rilevava, la situazione risulta articolata poichè si tratta di evidenziare in quale momento debba essere assunto l’impegno.

Nel ragionamento del legislatore della contabilità armonizzata, se questo coincide con il sorgere dell’obbligazione giuridica, nell’appalto evidentemente coinciderà con il momento della stipula del contratto.

Circostanza, però, che “differisce” nel tempo i termini dell’impegno in modo tale da renderli inaccettabili o comunque in grado di determinare danno alla stessa azione amministrativa (vale, come si vedrà, proprio il ragionamento dei lavori pubblici e del collegamento con il fondo pluriennale vincolato).

 L’accettazione dell’offerta

Fatta questa premessa è importante annotare il rapporto tra codice e contabilità. Il nuovo codice, al netto della c.d. aggiudicazione provvisoria ora superata dalla proposta di aggiudicazione – eredita sostanzialmente il pregresso articolato meccanismo di controllo sugli atti che porta all’assegnazione dell’appalto, dapprima non efficace, poi aggiudicazione efficace (vera e propria) solo previa verifica dei requisiti. Il nuovo codice, addirittura, eredita il meccanismo ad intarsio che nel pregresso codice riguardava gli articoli 11 e 12 ora invece gli artt. 32 e 33.

Il nuovo codice, comma 6 dell’articolo 32, si “ostina” a ripetere che “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”.

Da notare – a parere di chi scrive, non elemento irrilevante – che la ripetizione dell’affermazione rimane collocata (ora) tra la proposta di aggiudicazione (comma 5 dell’articolo 32) che deve essere verificata dal RUP e il successivo comma 7 che ribadisce l’esistenza della fattispecie dell’aggiudicazione efficace (dopo la verifica positiva sui requisiti).

In sostanza, il riferimento all’accettazione – per avere una effettiva rilevanza anche da un punto di vista contabile – avrebbe dovuto essere innestata dopo il comma 7 e non a livello si potrebbe dire di proposta di aggiudicazione.  Sembra quindi, che la valenza/l’intensità della precisazione (secondo cui l’aggiudicazione non vale come accettazione) sia di tipo “procedurale” per ricordare all’appaltatore sia che la proposta di aggiudicazione non ha alcun effetto, sia per sottolineare che neanche l’aggiudicazione “definitiva” vincola la stazione appaltante che può “liberarsene”.

In questo senso, il primo periodo del comma 8 prevede che “divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”.

I vincoli dell’aggiudicazione (definitiva)

A sommesso parere vi è un margine per affermare che, pur vera, l’affermazione del legislatore per cui l’aggiudicazione non equivale ad accettazione non rende però dell’intensità di una aspettativa che nell’appaltatore viene alimentata già dall’aggiudicazione non efficace.

Lo dimostra anche la recente giurisprudenza – in un orientamento consolidato – che statuisce la responsabilità (e risarcimento del “solo” danno emergente) della pubblica amministrazione anche se il ritiro in autotutela dell’aggiudicazione sia intervenuto per motivi oggettivi come la carenza di copertura finanziaria (Tar Campania, Napoli, sez. I, con la recente sentenza n. 139/2018).

Si è in presenza pertanto non di un vincolo giuridico – nel senso di obbligazione giuridica – ma di una situazione che legittima l’affidabilità sulla possibile stipula del contratto. E solo circostanze patologiche (la carenza di risorse o sopravvenuta valutazione sulla inadeguatezza dell’oggetto, peraltro con una motivazione rigorosissima) possono impedire la stipula.

La fase “anticipata” dell’impegno nell’appalto

Sembra a chi scrive che nell’appalto l’impegno di spesa non può attendere la stipula del contratto – che deve rispettare la tempistica del codice, si pensi allo stand still – a pena di decadenza (della prenotazione di impegno).

In questo senso, piuttosto esaustivo è il comma 3 dell’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 in cui chiarito che “durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento” prosegue con due annotazioni fondamentali ovvero che “i provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione (…)” .

Mentre, una eccezione non di poco conto, “le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione” ma “in assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale (…)”.

Per tacer d’altro – lo stesso principio contabile già citato ammette l’eccezione ed il giro a fondo pluriennale vincolato del quadro economico dell’investimento sulla base dell’indizione o dell’impegno di spesa di voci del quadro (che non siano le sole spese di progettazione) a pena di decadenza se non interviene l’aggiudicazione definitiva entro l’esercizio finanziario successivo – dalla norma appena riportata emerge che necessariamente l’impegno deve coincidere con l’aggiudicazione.

Il problema, caso mai, è quello di chiarire se l’impegno possa essere assunto già con l’approvazione della proposta di aggiudicazione o con l’aggiudicazione “definitiva” efficace una volta verificato positivamente il possesso dei requisiti.

In molte stazioni appaltanti la prima fase – l’approvazione della “sola” proposta di aggiudicazione – non viene effettuata con accorpamento e unificazione con una sorta di “presa d’atto” direttamente sull’aggiudicazione efficace. Che appare, oggettivamente, la soluzione tecnica migliore.

Pertanto, pur non in perfetta coincidenza con il ragionamento dell’obbligazione giuridica (che si genera sicuramente per effetto del contratto) nel caso degli appalti l’impegno deve essere “anticipato” al momento dell’aggiudicazione.

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NOTA di LUIGI OLIVERI

La conciliazione tra le disposizioni, chiarissime, del codice dei contratti e, soprattutto, del codice civile non può passare per interpretazioni “evolutive” di modifica dei significati delle norme.

Sebbene risulti evidente che l’amministrazione possa agire in autotutela solo se vi sono motivi legittimi tali da comprimere l’aspettativa legittima dell’aggiudicatario (si tratta di previsioni che provengono dalla legge 241/1990, prima ancora che dal codice dei contratti), ciò non significa che in ogni caso l’aggiudicazione non implichi e non possa implicare accettazione della proposta.

Questa non può che derivare dalla stipulazione del contratto. L’aggiudicazione è soltanto e solo la conclusione della procedura, di natura ancora amministrativa, finalizzata a stabilire chi possa essere il soggetto con cui, dopo e solo dopo, stipulare il contratto.

E solo dalla stipulazione del contratto si verifica il perfezionamento dell’obbligazione giuridica.

L’alternativa è parlare di perfezionamento dell’obbligazione contabile, concetto che si può considerare utile a comprendere cosa intenda il legislatore (estremamente malaccorto, generico, superficiale, nel dettare regole contabili tanto complesse quanto inefficaci) quando parla di “obbligazione di spesa” e non di obbligazione giuridica nell’articolo 183, comma 3, del d.lgs 267/2000.

Allora, il modo per conciliare le incoerenti previsioni di un legislatore che ha reso ridondante ed incontrollato in primis a se stesso l’ordinamento contabile è concludere:

  1. ai fini delle disposizioni dell’articolo 183, comma 3, occorre tenere conto del perfezionamento della fase amministrativa di individuazione del contraente;
  2. ma in ogni caso, la registrazione definitiva dell’impegno deriva dalla stipulazione del contratto;
  3. oppure, alternativa più corretta sul piano strettamente letterale delle norme, prendere atto che se non si perfeziona l’obbligazione giuridica, non si perfeziona nemmeno quella contabile e, dunque, sì, si determina economia di spesa e confluenza nel risultato di amministrazione.

L’ultimo è un effetto voluto da un legislatore, si ribadisce, piuttosto malaccorto. Che, nel malriuscito tentativo di scimmiottare una contabilità di cassa mediante la cosiddetta “competenza potenziata” ha creato problemi operativi enormi, che non possono essere risolti “sorvolando” sulle regole contrattuali pubblicistiche e privatistiche.

D’altra parte, se l’aggiudicazione coincidesse con l’accettazione dell’offerta, essa sarebbe stipulazione del contratto e, quindi, ogni altra indicazione sulla stipulazione, dalle modalità alle regole stand still risulterebbe superflua.

 

 

Indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 – 1

Indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 – 1

Parere Organo di revisione
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/2021 ha adottato le linee guida per la predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli organi di revisione degli enti locali, nelle quali non viene previsto il consueto questionario.
Tuttavia la Corte, con la nota operativa disponibile sull’applicativo web CON.TE, ha chiarito che, nel caso in cui i pareri al bilancio di previsione 2021/2023 non dovessero soddisfare completamente le esigenze informative delle linee guida, gli organi di revisione dovranno provvedere alla redazione di documenti integrativi.
Al fine di facilitare tale verifica nella nota vengono indicati i punti contenuti nel modello approvato dal CDCEC che devono essere presi in considerazione per assolvere l’obbligo informativo previsto dalle linee guida.
Si consiglia di tenere conto di tali indicazioni anche per il prossimo bilancio e di utilizzare lo schema di parere messo annualmente a disposizione dal Consiglio o, se non disponibile (allo stato attuale non risulta ancora divulgato), utilizzare quello del 2021 con le opportune modifiche.
Schema di bilancio e piano dei conti Sul sito di Arconet sono disponibili gli schemi di bilancio (allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011) da utilizzare dal bilancio di previsione 2022/2024 e che tengono conto delle modifiche apportate dal D.M. del 1° settembre 2021. In particolare, nell’allegato a/2 –
“Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”, che in fase previsionale è obbligatorio nel solo caso in cui il bilancio preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, viene modificata la formula che
calcolava le “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1”, indicate nella colonna g), nella quale veniva erroneamente detratta la voce “Cancellazione nell’esercizio N-1 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-2 se non reimpegnati nell’esercizio N-1”, riportata nella colonna f), che invece andava sommata.
Inoltre, il D.M. del 12 ottobre 2021 ha modificato lo schema di bilancio di previsione introducendo nell’allegato a/1 “Risultato di amministrazione – quote accantonate”, la riga “Fondo di garanzia debiti commerciali”. Quest’ultima modifica entra in vigore però dal bilancio di previsione 2023/2025.
Lo stesso D.M. ha introdotto, nel piano dei conti integrato (allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011), a partire dal 2022, i seguenti nuovi codici:
U.1.10.01.06.000 – Fondo di garanzia debiti commerciali U.1.10.01.06.001 – Fondo di garanzia debiti commerciali Aliquote IMU Nelle more dell’adozione dell’annunciato, e finora mai emanato, decreto ministeriale che limiterà la potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie che saranno ivi individuate, gli enti hanno mano libera, come confermato dalla Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF – prot. n. 4897. Infatti, ad oggi, non è ancora disponibile il prescritto prospetto delle aliquote IMU da allegare alla deliberazione consiliare, a pena di non
produrre effetti giuridici, come previsto dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.
In tema di aliquote e di regolamento IMU occorre tenere conto dei rilievi MEF del 21 luglio 2021, che abbiamo analizzato in diverse nostre circolari Tributi, a cui si rimanda per i dettagli.
Per quanto concerne invece la maggiorazione IMU (fino allo 0,08%) prevista dal comma 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, come integrato dall’art. 108 del D.L. n. 104/2020, si evidenzia che in caso si intendesse per il 2022 confermare le aliquote IMU del 2021, non occorrerà una “espressa deliberazione del Consiglio Comunale”, come previsto dal citato comma 755, in quanto, come chiarito dalla Risoluzione MEF n. 8/DF del 21 settembre 2021, tale prescrizione era valida solo nell’anno 2020, che costituisce il 1° anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU attuato dalla Legge n. 160/2019. Pertanto, ai fini IMU, così come per gli altri tributi, è pienamente operante il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che, se non approvate, le aliquote sono prorogate di anno in anno.
Previsione gettito IMU
Nella quantificazione delle previsioni di bilancio 2022/2024 occorrerà tenere conto dei seguenti esoneri IMU: art. 78 del D.L. n. 104/2020: esonero della 2a rata 2020 e dell’intero anno 2021 e 2022 degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019: esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per tale minore entrata non è previsto alcun ristoro statale.
Così come si dovrà tenere conto dei seguenti esoneri vigenti nel 2021 e non riproposti dal 2022:
art. 4-ter del D.L. n. 73/2021: esenzione per l’anno 2021 degli immobili posseduti da persone fisiche, concessi in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
➢ entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
➢ successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
comma 3 dell’art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021: esenzione 1a rata 2021 degli immobili posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, nei quali gli stessi esercitano le attività di cui sono anche gestori, per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021;
comma 599 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020: esenzione 1a rata IMU 2021 dei seguenti immobili:
➢ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
➢ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
➢ immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
➢ immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
TARI
La TARI del 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021.
A questa si aggiunga la deliberazione ARERA n. 459 del 26/10/2021, relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e, infine, si segnala la recente determinazione ARERA del 04/11/2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schema tipo di:
PEF quadriennale;
relazione di accompagnamento al PEF quadriennale;
dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.
A tale proposito ricordiamo che, ad oggi, non risulta riproposta la deroga introdotta dell’art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 che, ricordiamo, prevedeva che, per il solo anno 2021, i Comuni potevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, entro il 31 luglio 2021, termine questo “svincolato” dalla precedente scadenza del bilancio di previsione 2021/2023.
Inoltre, le tariffe TARI 2022 potranno essere adottare ancora (come consentito dal 2014), nelle more di una regolamentazione ARERA, come previsto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al D.P.R. n.  58/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1.
Gli enti impositori dovranno altresì tenere conto dell’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, che permette alle utenze non domestiche, ricorrendone i presupposti, di non servirsi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbano, vedendosi conseguentemente esonerato il pagamento della quota variabile della TARI.
Infine, nel bilancio di previsione si dovrà tenere conto dell’eventuale rateizzazione del conguaglio TARI introdotto dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, riguardante gli enti che hanno confermato per il 2020 le tariffe del 2019 e che hanno optato per la rateizzazione, fino a 3 anni a decorrere dal 2021, del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019.
Rateizzazione delle entrate proprie
La predisposizione del bilancio dovrà tenere conto, ove siano state concesse rateizzazioni di entrate proprie di anni precedenti nel corso del 2021, delle novità del D.M. del 1° settembre 2021 che comportano, in tal caso, la cancellazione del residuo attivo dal bilancio e l’accertamento dello stesso credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.
Al tema abbiamo dedicato la nostra circolare Ragioneria 29 settembre 2021, a cui si rimanda per l’approfondimento.
Canone unico patrimoniale
Gli stanziamenti 2022/2024 del canone unico patrimoniale dovranno tenere conto dell’esenzione dal pagamento prevista nel 2021 e non più riproposta dal 2022, introdotta dal comma 2 dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall’art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguarda le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Così come si dovrà tenere conto della non riproposta esenzione dal canone, per tutto il 2021, di cui all’art. 65, comma 6 del D.L. n. 73/2021, che riguarda le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Si dovrà altresì considerare, per quanto concerne le pubbliche affissioni, dei contenuti del comma 836 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede, dal 1° dicembre 2021, la soppressione dell’obbligo dell’istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni, ivi compresi i manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, tipologia di affissione questa che è sostituita dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali. Tuttavia,
i Comuni dovranno garantire in ogni caso l’affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il servizio pubbliche affissioni diventa quindi facoltativo. Per gli enti che volessero proseguire il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale (a mezzo degli impianti
di affissione), è necessario dotarsi di una deliberazione consiliare, da adottare entro il predetto termine del 1° dicembre 2021, che manifesti tale volontà a mente dell’art. 42 del TUEL.
Infine, diamo conto del comma 831-bis dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell’art. 40 del D.L. n. 77/2021, che prevede un canone di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nel perimetro del precedente comma 831 (occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture). Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o reale, o di contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, e i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
I tanti Comuni che hanno in essere dei contratti di locazione per antenne per la telefonia mobile avranno quindi una minore entrata in relazione ai canoni finora percepiti, che superano abbondantemente, perlomeno nella maggior parte di casi, l’ammontare del nuovo canone.
Attenzione: il comma 831-bis è però applicabile unicamente per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e non anche per quelle del patrimonio disponibile, come spiegato dalla Nota IFEL del 2 novembre 2021. Oltretutto la minore entrata per i Comuni non sarà compensata da un ristoro statale.
Canone unico mercatale
Lo stanziamento 2022/2024 del canone dovrà tenere conto dell’esenzione dal canone unico mercatale prevista nel 2021 e non più riproposta dal 2022, introdotta dal comma 3 dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall’art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguarda i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Gli enti dovranno altresì tenere in considerazione la discutibile risposta fornita dal MEF durante il Telefisco 2021 con la quale è stato chiarito, in difformità a quanto da sempre attuato sui precedenti prelievi dalla maggior parte dei Comuni, che i cosiddetti “spuntisti”, aldilà dell’esonero 2021 disposto dal citato D.L. 137/2020, non sono tenuti al pagamento del canone unico nei periodi di non utilizzo da parte del titolare della
concessione, per l’occupazione temporanea della porzione di area adibita a mercato, in quanto per quella stessa superficie il pagamento è già assolto dal titolare della concessione permanente.
Infine si dovrà tenere conto, apportando eventualmente delle modifiche tariffarie o alla concessione/autorizzazione, della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 inerente la corretta interpretazione del comma 843 della Legge n. 160/2019, che riguarda il frazionamento della tariffa giornaliera (da applicare alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare) per le occupazioni che non superano le 9 ore, in relazione all’orario effettivo che, secondo il Ministero, deve essere effettuato per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 e non per un massimo di 9 ore come disciplinato da molti Comuni.
Destinazione sanzioni CDS
L’art. 66-quinquies del D.L. n. 77/2021 ha modificato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni CDS, stabilendo la possibilità di destinare la quota residuale di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, non superiore al 50% dei proventi vincolati (pari al 50% dei proventi complessivi), oltre che per le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, anche per l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato.
Mentre il comma 6-decies dell’art. 1 del D.L. n. 121/2021, c.d. “decreto infrastrutture”, recentemente convertito in legge, ha abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017 che stabiliva, per le province e le città metropolitane, per gli anni dal 2017 al 2022, in deroga alla legislazione vigente, la possibilità di utilizzare le quote previste dall’art. 142, comma 12-ter e dall’art. 208, comma 4 del CDS, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, agli interventi per il ricovero degli animali randagi, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.
Parcheggi a pagamento
Dal 2022, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale, sarà consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. E’ quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 1 del D.L. n. 121/2021, introdotto in sede di conversione in legge.
La norma prevede altresì che, nell’eventualità in cui derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall’organo competente, gli enti stessi provvedano a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate.
Proventi permessi di costruire
Dal 2022 non sarà più vigente l’art. 109, comma 2, 2° periodo, del D.L. n . 18/2020 come modificato dall’art. 30, comma 2-bis, lettera c) del D.L. n. 41/2021, che prevedeva la possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, limitatamente al 2020 e al 2021, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), fatta eccezione per le sanzioni, accertate in esito all’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, di cui all’art. 31, comma 4-bis del medesimo decreto.
Pertanto, dal 2022 i proventi in questione potranno essere utilizzati solo per le ordinarie finalità, previste prima della pandemia, dal vigente comma 460 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016.
Anticipazione di tesoreria
Il limite massimo concedibile dell’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, per gli anni dal 2020 al 2022, ai sensi del comma 555 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, è pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (entrate correnti accertate 2020 per l’anno 2022), anziché l’ordinaria misura dei 3/12.
Il limite si estende anche all’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, di cui all’art. 195 del TUEL.

Ifel: rendicontazione minor gettito del canone unico patrimoniale

Ifel: rendicontazione minor gettito del canone unico patrimoniale

Con una nota del 4 novembre l’Ifel ricorda la scadenza del 24 novembre per inoltrare la certificazione finalizzata al ristoro della perdita di gettito derivante dall’esenzione riconosciuta ai circhi e spettacoli viaggianti per il canone unico patrimoniale 2021.

Ragioneria Generale: modello RISTORI COVID-19/2021

Ragioneria Generale: modello RISTORI COVID-19/2021

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato un comunicato, del 10 novembre, con cui annuncia di aver reso disponibile il modello RISTORI COVID-19/2021, che prospetta il dettaglio delle risorse che comporranno le voci “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori
specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 relativo all’anno 2021; la Ragioneria Generale invita gli enti a verificare gli importi dei singoli ristori di spesa 2020 non utilizzati al 31.12.2020 così come eventualmente rideterminati dalla Ragioneria stessa e a fornire all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it le eventuali rettifiche necessarie entro il termine del 31 gennaio 2022, decorso il quale la quota non utilizzata nell’anno 2020 dei ristori specifici di spesa 2020 sarà considerata ai fini della certificazione
2021 così come rideterminata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

21 OTTOBRE WEBINAR GRATUITO DEL SOLE 24 ORE SU LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE BIS E NUOVE PROCEDURE DI APPALTO INTRODOTTE DAL PNRR

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE BIS E NUOVE PROCEDURE DI APPALTO INTRODOTTE DAL PNRR: SI TRATTA DAVVERO DI SEMPLIFICAZIONE?

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D.l. 127/2021: dal 15 ottobre obbligo del green pass per i dipendenti pubblici. Il decreto ed alcuni commenti

D.l. 127/2021: dal 15 ottobre obbligo del green pass per i dipendenti pubblici.

Il decreto ed alcuni commenti

 

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Rettifiche fondone e certificazioni

Rettifiche fondone e certificazioni

13/08/2021 – ItaliaOggi

Le rettifiche ai dati sul Fondone operate ai fini del riparto del saldo 2021 non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020. La precisazione arriva dal Mef, con un comunicato probabilmente finalizzato a placare i diffusi malumori delle amministrazioni per le assegnazioni rese note nelle scorse settimane e riguardanti la seconda tranche del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali prevista per l’anno corrente. Il riparto è stato operato tenendo conto dei dati certificati entro il 31 maggio scorso, sui quali Via XX Settembre ha però operato dei correttivi statistici che hanno, in molti casi, inciso in modo rilevante sugli importi. Le rettifiche sono state operate d’ufficio e senza alcuna interlocuzione con gli enti, rimandate ad una fase successiva. Come specifica il comunicato, le anomalie riscontrate saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, da inviare agli enti locali interessati entro il mese di settembre 2021. Entro il successivo 30 novembre 2021, gli enti locali interessati dovranno apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione. Nei fatti, quindi, viene introdotto un nuovo obbligo certificativo, non previsto da alcuna norma. Il comunicato precisa ancora che le rettifiche da apportare saranno utili ai fini della verifica finale della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, e della conseguente regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021, mediante apposita rimodulazione dell’importo in favore di ciascun ente. Matteo Barbero

COMUNE DI INVERUNO (MI) RIAPERTURA DEI TERMINI PER MOBILITA’ VOLONTARIA PER UN POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE CAT. D – SCADENZA ORE 12.00 DEL 8 NOVEMBRE 2021

COMUNE DI INVERUNO

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA (EX ART. 30 – COMMA 1 – DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001) PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE – CATEGORIA D CON ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. SCADENZA ORE 12.00 DEL 8 NOVEMBRE 2021

SCARICA IL BANDO

E IL

MODULO DI DOMANDA

WEBINAR GRATUITO 29/07/2021: FONDONE: ASSEGNAZIONI 2021 E RETTIFICHE RGS – INDICAZIONI OPERATIVE

WEBINAR GRATUITO

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IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI 

FONDONE: ASSEGNAZIONI 2021 E RETTIFICHE RGS – INDICAZIONI OPERATIVE

IL WEBINAR E’ VISIBILE ANCHE IN DIFFERITA

giovedì 29 LUGLIO 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

DESTINATARI: responsabili finanziari, addetti ufficio ragioneria, assessori al bilancio, segretari, revisori

PER ISCRIVERTI CLICCARE QUI

SU YOUTUBE IL VIDEO DELL’INCONTRO DI MERCOLEDI 9 GIUGNO SULLA RIFORMA DELLA CONTABILITA’ COMUNALE PREVISTA NEL PNRR

IL VIDEO DELL’INCONTRO DI MERCOLEDI 9 GIUGNO SULLA RIFORMA DELLA CONTABILITA’ COMUNALE PREVISTA NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ospite il dott. Mauro Bellesia membro della Commissione per la Riforma