La querelle sulla natura giuridica della spesa per gli incentivi deferita alle Sezioni riunite

La querelle sulla natura giuridica della spesa per gli incentivi deferita alle Sezioni riunite

  1. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 20/2/2018)

Non sembra trovare ancora una pacifica soluzione la tematica relativa alla corretta identificazione della natura giuridica della spesa per gli incentivi per lo svolgimento funzioni tecniche e l’esclusione dal “tetto” del trattamento accessorio nonostante i recenti pareri della sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 6/2018/PAR e della sezione Umbria, con deliberazione n. 14/2018/PAR. L’esigenza di un definitivo chiarimento viene sollevata dalla sezione regionale della Puglia con la recente deliberazione 9/2018con deferimento della problematica alle Sezioni riunite in sede di controllo.

I termini della vicenda

La vicenda, come noto, si è sviluppata intorno al dettato dell’articolo 113 del codice dei contratti – ante modifica apportata con il la Legge di Bilancio per il 2018 – ed all’acclarata non perfetta sovrapponibilità rispetto alle norme del pregresso codice in tema di incentivi di progettazione. Il Sindaco di un Comune pugliese, prendendo atto dalla modifica apportata all’articolo 113 del codice dall’art. 1, comma 526, della l. n. 205/2017, ed al fine di pervenire alla corretta interpretazione della disposizione chiede definitivi chiarimenti sulla possibilità di non ritenere gli incentivi più “inclusi tra le risorse destinate al trattamento accessorio” con conseguente esclusione “dalla voce di spesa del personale per essere allocati al titolo II nell’ambito delle spese di investimento”. A questo orientamento sono approdate già le recenti deliberazioni della sezione del Veneto e della regione Umbria (rispettivamente con la deliberazione n. 6 e 14/2018).  Con i pareri richiamati si è infine sostenuto che gli incentivi per funzioni tecniche (a far data dal 1° gennaio 2018) “non rientrerebbero nei capitoli della spesa del personale, ma dovrebbero essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera” e che con la modifica apportata con la legge di bilancio (secondo la sezione della regione Umbria) “il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto ed ha concluso per l’esclusione degli incentivi tecnici dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 rilevando che l’art. 113, ai commi 1 e 2, già dispone che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture devono trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti”.

Il deferimento alle Sezioni riunite

La sezione pugliese, come si legge nella deliberazione, non appare totalmente persuasa delle riflessioni espresse, ritenendo anche che ogni volta che il legislatore abbia voluto sancire delle esclusioni da precisi vincoli/limiti di spesa ha provveduto a specificarlo espressamente. Secondo quanto si legge nel parere occorre comunque “considerare che l’appostazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del “medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture” non è in grado di mutare “la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale e conseguentemente la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore apparentemente diretta a qualificare tale spesa nell’ambito della spesa per investimenti non sembra poter consentire di desumere sic et simpliciter l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio”.  Ed è proprio su questo aspetto che si rendere necessario “un ulteriore intervento nomofilattico considerato, peraltro, che l’allocazione contabile di una posta nell’ambito della spesa per investimenti piuttosto che nella spesa corrente produce anche inevitabili riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti”. Oltre alla mancanza di un chiaro riferimento normativo (“un’espressa volutas legis”) che preveda l’esclusione degli incentivi per funzioni tecniche sia dai vincoli previsti dal legislatore per la spesa del personale che per la spesa per il trattamento accessorio, la sezione rileva che “qualora dall’allocazione in bilancio al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori, servizi o forniture si desumesse l’inserimento di tali risorse nell’ambito della spesa di investimento potrebbe ravvisarsi un contrasto con la disciplina di cui all’art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003 n. 350 che stabilisce, ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione” che contiene una definizione di ciò che costituisce investimento non ricomprendendo, evidentemente, le spese in questione. In particolare, ai sensi della normativa citata costituiscono spese di investimento:  a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;  b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;  c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;  d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;  e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;  f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;  g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;  h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.  i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Alla luce di quanto, la sezione sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie la questione di massima al fine di assicurare il “superamento di contrasti da parte delle Sezioni regionali di controllo ed un’interpretazione uniforme della disposizione recentemente introdotta dalla legge di stabilità 2018 che si inserisce in un contesto normativo per il quale risultano già intervenute la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011 e da ultimo, le deliberazioni delle Sezioni delle Autonomie” n. 18/2016, 7 e 24/2017.

 

 

Sul turn over la semplificazione è ancora lontana

Sul turn over la semplificazione è ancora lontana

di Luca Tamassia

Ad una semplice domanda che qualsiasi operatore della gestione del personale, ad un certo punto dell’attività assolta, deve necessariamente porsi, ovvero se l’amministrazione ha facoltà di assunzione e in quale ambito limitativo l’ente possa muoversi, la risposta che il vigente sistema normativo offre passa attraverso un’impervia ricostruzione delle facoltà assunzionali che ciascuna amministrazione è tenuta a ripercorrere, transitando attraverso un non sempre agevole percorso di focalizzazione del quadro legislativo applicabile.

Un assetto in “movimento”  Il groviglio dispositivo si è nel tempo generato in quanto, da un assetto di progressiva liberalizzazione delle assunzioni dettata dal Dl n. 90/2014, ancorché nei limiti del turn over originatosi l’anno precedente, si è passati ad una continua legislazione d’urgenza che, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha successivamente ridotto gli spazi assunzionali, venendo, quanto meno negli ultimi anni, a complicare notevolmente l’assetto delle possibilità di acquisizione di risorse umane da parte delle amministrazioni locali. Occorre premettere che, salvo diverse prescrizioni che possano intervenire nel tempo, dal prossimo 2019 opera, a regime, si potrebbe dire finalmente, l’impianto che il legislatore aveva, sin dal 2014, congegnato quale assetto definitivo di regolazione delle possibilità assuntive da parte degli enti locali già sottoposti al patto di stabilità interno, attraverso la previsione, puntualmente recata dall’articolo 3, comma 5, del Dl n. 90/2014, di ammettere assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti di utilizzo del 100% della spesa complessivamente corrispondente a quella derivante dalla cessazione di personale di ruolo occorsa nell’anno precedente, con facoltà di recuperare i residui di spesa ammessa relativi ad assunzioni non effettuate nel triennio precedente all’anno considerato ai fini delle cessazioni. Bene, questo meccanismo di conseguimento progressivo del risultato d’integrale sostituzione di spesa nei limiti dell’anno precedente – obiettivo gradualmente somministrato mediante quote percentuali di valore incrementale introdotte a decorrere dal 2014 e che sarebbe dovuto andare a regime nel 2018 – è stato sovvertito da molteplici interventi normativi che, nel corso dell’ultimo triennio, hanno prodotto una confusa serie di prescrizioni che ne hanno mutato completamente la fisionomia, riducendone significativamente la portata prima, per poi integrare il perimetro normativo di riferimento con successivi incrementi delle facoltà assunzionali graduandone l’ammissibilità in relazione alla presenza di fattori razionalizzanti.

Il quadro delle norme  Il prodotto di tali interventi, quindi, può essere riassunto in un incalzante succedersi di disposizioni legislative che, spesso rinvenibili in provvedimenti d’urgenza, ha completamente trasfigurato il quadro dispositivo di riferimento, sostituendo, all’impianto di base costituito dal citato Dl n. 90/2014, un regime transitorio che s’impernia sull’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, il cui meccanismo, infatti, fatti salvi interventi successivi sempre in agguato, cede il passo al predetto impianto di base a far tempo dal 2019, atteso che a conclusione del corrente esercizio 2018 si estingueranno gli effetti transitori determinati da tale disposizione legislativa. Lo scenario prescrittivo che, nel tempo, si è prodotto, pertanto, attraverso una ricognizione estesa all’ultimo triennio, può così rappresentarsi, secondo una scansione temporale che rende significativa la progressione di norme che si sono succedute in materia:  1)  articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016): per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti soggetti al patto di stabilità interno possono assumere personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nei limiti di spesa corrispondente al 25% di quella relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Per il personale con qualifica dirigenziale, pertanto, in assenza di disposizioni derogatorie, restano operanti le limitazioni di cui al citato articolo 3, comma 5, del Dl 90, ovvero, per il biennio 2016 e 2017, l’80% della spesa relativa alle cessazioni di personale dirigenziale occorse nell’anno precedente e del 100% della spesa stessa a decorrere dal corrente esercizio 2018. Il comma 229 del medesimo articolo 1, poi, regola le facoltà assunzionali dei comuni istituiti a seguito di fusione intervenuta dal 2011 e delle unioni di comuni, che guadagnano la possibilità di sostituzione in regime di turn over pieno rispetto alla spesa delle cessazioni di personale di ruolo intervenuta nell’anno precedente (100% della spesa conseguente a tali cessazioni);  2)  articolo 16 del Dl n. 113/2016: restano ferme le facoltà assunzionali per le amministrazioni locali non soggette al patto di stabilità interno nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006, pertanto tali enti possono proseguire all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, quindi con riferimento ad un regime di sostituzione integrale delle cessazioni intervenute nell’anno precedente non fondato sulla spesa originata dalle stesse, bensì determinato dalle unità cessate. La norma, poi, mediante l’integrazione del comma 1-bis introduce un incremento della facoltà assunzionale al 75% della spesa delle cessazioni intervenute nell’anno precedente a favore delle amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 10mila abitanti che presentino un rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del ministro dell’Interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al Dlgs n. 267/2000 (oggi Dm 10 aprile 2017 per il triennio 2017-2019);  3)  articolo 1, comma 479, lett. d), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017): la prescrizione normativa introduce un regime di premialità assunzionale che può essere applicato solo a decorrere dall’anno 2018, a favore dei soli comuni che abbiano rispettato il saldo finanziario previsto dal comma 466 della legge stessa, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo. Per tali enti, infatti, nell’anno successivo la percentuale assunzionale del 25% stabilita dalla legge a regime è rideterminata nel 75%, sempreché, tuttavia, il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di cui sopra. Questa ultima condizione, a ben vedere, sovrapponendosi a quella prevista ai sensi del sopra richiamato articolo 16, rende poco appetibile l’obiettivo di virtuosità finanziaria definito dalla norma;  4)  articolo 22, commi 2 e 3, del Dl n. 50/2017: il comma 2 del provvedimento d’urgenza amplia le facoltà assunzionali premiali già previste dall’articolo 16 del Dl 113, estendendole indistintamente ai comuni superiori ai 10mila abitanti, e non più, invece, ai soli comuni inferiori ai 10mila abitanti, limitando, tuttavia, la portata della disposizione ai soli anni 2017 e 2018, mentre il comma 3 dell’articolo 22 estende la percentuale assunzionale vista al punto precedente al 90% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, quale reazione dell’ordinamento, evidentemente, alla scarsa appetibilità del regime premiale dettato dalla norma in presenza delle condizioni di virtuosità che, già da sole, sono in grado di consentire l’elevazione della capacità assunzionale al 75% della spesa relativa alle cessazioni di personale avvenute nell’anno precedente. In sede di conversione, poi, la norma si arricchisce di un’ulteriore previsione che, in ragione della specifica formulazione, appare quale prescrizione a regime e non di carattere transitorio. Tale disposizione, infatti, statuisce che per i comuni con popolazione compresa tra mille e 3mila abitanti che rilevano, nell’anno precedente, una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la percentuale relativa alle facoltà assunzionali è innalzata al 100% della spesa relativa alle cessazioni occorse nell’anno precedente;  5) articolo 1, comma 863, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018): la norma amplia la platea dei comuni che possono beneficiare della clausola premiale da ultimo  indicata al punto precedente, sostituendo il limite di popolazione dei 3mila abitanti con quello, più esteso, di 5mila abitanti, estendendo, in tal modo, il numero delle amministrazioni destinatarie del beneficio premiale;  6)  restano impregiudicate, nell’ambito di questo quadro disciplinatorio di riferimento, le norme speciali che regolano facoltà assunzionali esercitabili in relazione a specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 7, comma 2-bis, del Dl n. 14/2017, il quale prescrive che, peril rafforzamento delle  attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel provvedimento stesso, negli  anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del Dl n. 90/2014, ovvero, nel corso del 2018, pari al 100% della spesa relativa al personale  della  medesima  tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto del limite di spesa di personale. Tali cessazioni, ovviamente, operando per specifiche professionalità in senso ampliativo, non possono rilevare anche ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali relative al restante personale.

Osservazioni conclusive  Come si vede dalla ricostruzione temporale sopra rappresentata, dunque, siamo ancora lontani da una reale semplificazione delle norme che regolano le assunzioni nelle amministrazioni locali, situazione che genera non solo costi elevati, in termini di tempo dedicato alla ricognizione del quadro normativo e alla sua comprensione, bensì origina incertezze applicative e complessità gestionali nell’azione di computo e nella sua pratica traduzione. L’ennesima complicazione in danno degli operatori del personale, anche nell’ambito di un assetto normativo che, per rilevanza e celerità, non dovrebbe presentare incertezza alcuna.

Oneri di urbanizzazione fuori dalla cassa vincolata

Oneri di urbanizzazione fuori dalla cassa vincolata
di Gianni Trovati

Gli oneri di urbanizzazione non rientrano fra le entrate vincolate, nonostante i tentativi normativi di re-indirizzarne l’utilizzo verso la manutenzione delle strade e del patrimonio edilizio. L’indicazione arriva dalla commissione Arconet, che nell’ultima Faq sull’armonizzazione ha etichettano le indicazioni di legge come una «generica destinazione ad una categoria di spese», che di conseguenza non rappresentano «un vincolo di destinazione specifico».

Utilizzi possibili
In questo modo, la commissione ha sciolto i dubbi dell’ultima norma sul tema, scritta nella manovra per il 2017 (comma 460 della legge 232/2016) ma in vigore solo dal 1° gennaio scorso. Per chiudere la lunga epoca degli utilizzi “liberi” degli oneri di urbanizzazione, permessi dalle proroghe continue che li hanno trasformati in un entrata generica per far quadrare i conti locali, la regola ha chiesto di impiegare i proventi da titoli edilizi e le sanzioni per un elenco preciso di destinazioni: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, al risanamento di centri storici e periferie, lotta all’abusivismo, aree verdi pubbliche e interventi di riqualificazione contro il rischio sismico e idrogeologico. Un elenco ampio, in cui rientrano anche le «spese di progettazione per opere pubbliche», ma «esclusivo», come precisa la stessa norma.

Le istruzioni
Tanta precisione, interviene però ora Arconet, non basta a configurare «un vincolo di destinazione specifico», e di conseguenza non impone di adeguare la cassa vincolata per conteggiare anche il versamento degli oneri ante-2018. Un’indicazione di questo tipo era ipotizzabile in base alla configurazione della norma (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 febbraio), ma solo le istruzioni ufficiali di Arconet hanno potuto chiudere un’incognita che rischiava di complicare ulteriormente la gestione della tesoreria.

 

Il file per il controllo sul Fondo 2018

Il file per il controllo sul Fondo 2018

 http://www.gianlucabertagna.it

18-02-2018

Come nostra abitudine, proponiamo di seguito un foglio di calcolo utile per la costituzione del fondo dell’anno 2018, aggiornato sulla base del vigente art. 23 del d.lgs. 75/2017, e comprensivo delle modalità di controllo dei diversi limiti del trattamento accessorio imposti dal legislatore negli anni passati.

Punto di partenza, anche questa volta, è stato il noto file di Excel® predisposto dall’ ARAN già nel 2014, strumento utile soprattutto sia per il controllo delle operazioni di decurtazione effettuate ai fini del rispetto delle limitazioni imposte dal legislatore, alla luce delle diverse interpretazioni fornite dai magistrati contabili e dalla Ragioneria generale dello Stato, sia per quanto riguarda le voci incluse ed escluse dal tetto di riferimento. Quello che segue è pertanto un foglio di calcolo il più aggiornato possibile,che tiene conto degli orientamenti giurisprudenziali e/o istruzioni operative, ormai consolidati. Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche nel 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Pertanto, abbiamo focalizzato e posto in prima linea le colonne relative agli anni 2016 e 2018, ai fini del controllo dei disposti legislativi vigenti, omettendo la colonna relativa all’anno 2017 per evitare la tentazione di farvi riferimento: ripetiamo che l’anno da prendere a riferimento è infatti il 2016.

Anche alla luce delle interpretazioni contrastanti e dell’invio della questione alla Sezione Autonomie (avvenuta qualche giorno fa da parte della Sezione della Puglia con la deliberazione n. 9/2018)per il momento abbiamo lasciato gli incentivi per funzioni tecniche sia tra le voci incluse che tra quelle escluse ai fini del rispetto dei vincoli finanziari.

ALLEGATO: FILE DI EXCEL PER VERIFICA DEI LIMITI AL FONDO 2018

la FORMAZIONE dell’ASSOCIAZIONE: gli eventi di maggio

     con il patrocinio di                        

                                                                                                 Comune di Bergamo    Comune  di San Bonifacio

 E TANTE COLLABORAZIONI

 

BERGAMO COMUNALE DAL 3 AL 10 MAGGIO

LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN BONIFACIO DAL 21 AL 26 MAGGIO

 

CICLI FORMATIVI PER DIPENDENTI ED OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI

CONTABILITA’                 TRIBUTI             FUTURO DIGITALE

REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO                 INVENTARI                  PRIVACY

 

PROSSIMAMENTE I DETTAGLI DELLE SETTIMANE FORMATIVE

        

 

 

 

Omesso pagamento Tari senza accertamento

 Omesso pagamento Tari senza accertamento

 di Sergio Trovato 

http://www.italiaoggi.it

 Il comune non deve svolgere attività di accertamento in caso di omesso pagamento della tassa rifiuti e non può applicare la sanzione del 30%. L’accertamento deve essere emanato solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele. Se l’amministrazione comunale ha richiesto la tassa determinandola sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente, le somme non pagate vanno riscosse direttamente a mezzo ruolo o ingiunzione. L’importante principio è stato affermato dalla Cassazione, con l’ordinanza 3184 del 9 febbraio 2018.

Finalmente si è pronunciata la Cassazione sulla questione riguardante l’accertamento per omesso pagamento della tassa rifiuti. Forma da tempo oggetto di dibattito, infatti, l’applicabilità o meno della sanzione del 30% per omesso pagamento, irrogabile con l’emanazione dell’avviso di accertamento.

Per i giudici di piazza Cavour, l’articolo 72 del decreto legislativo 507/1993, richiamato per la violazione commessa dal contribuente in materia di Tia, «consente ai comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento». Solo però «nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione». Va fatto ricorso all’attività di accertamento, invece, qualora la dichiarazione non sia stata presentata o contenga dei dati non corretti. Secondo la Cassazione, i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono «considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile». L’incertezza del dato utilizzato, a seguito della contestazione da parte dell’interessato, comporta la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, in quanto l’amministrazione è tenuta a specificare «le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione».

La Cassazione, la cui tesi è pienamente condivisibile, esclude dunque l’attività di accertamento in presenza di un omesso pagamento della tassa e, per l’effetto, anche la contestazione della sanzione. Al mancato pagamento consegue la riscossione coattiva delle somme dovute, a mezzo ruolo o ingiunzione. Peraltro, l’irrogazione della sanzione del 30% si pone in palese contrasto con quanto espressamente disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicabile anche alle violazioni riguardanti i tributi locali. Proprio dal titolo dell’articolo 13, che fa riferimento «ai ritardati o omessi versamenti diretti», si rileva che la sanzione per omesso versamento non sia applicabile alla Tarsu. È noto che la riscossione spontanea o volontaria della Tarsu non veniva effettuata in seguito all’autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze fissate dalla legge, così come avviene, per esempio, per l’Ici e l’Imu o per la Tasi. Non essendo previsto il versamento in autoliquidazione non è contestabile la sanzione di omesso pagamento. Al mancato versamento della tassa consegue la riscossione coattiva per inadempimento del contribuente. La sanzione del 30%, invece, è applicabile alla Tares e alla Tari, considerato che le norme di legge che disciplinano questi due tributi prevedono espressamente, non a caso, la violazione di omesso o insufficiente versamento.

 

Pubblico Impiego: quale percentuale sulle assunzioni per il 2019 e 2020?

Pubblico Impiego: quale percentuale sulle assunzioni per il 2019 e 2020?

Pubblicato da lentepubblica.it il 6 febbraio 2018

 Qual è la percentuale della capacità assunzionale negli anni 2019 e 2020? La domanda è importante perché si inserisce nell’adozione dei piani triennali dei fabbisogni personale del triennio 2018/2020 e quindi, bisognerà pur sapere quanti dipendenti si possono assumere o almeno programmare.

Ovviamente non stiamo parlando della percentuale che sarà, cioè quella che potremmo ritrovarci dopo la manovra estiva del nuovo Governo. Il calcolo è basato sulla percentuale odierna, quella da considerare per i documenti di programmazione.

A normativa vigente, c’è una disposizione che aveva inserito la percentuale del turn-over a regime. Questa è rappresentata dall’art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014. Questa  legge afferma che : “La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”.

Nel frattempo però, come sappiamo, l’art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte. Al 31 dicembre di quest’anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l’art. 3 del d.l. 90/2014.

A fine anno termineranno anche le norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano straordinario per il personale educativo e scolastico. Quindi la conclusione è semplice: dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente.

Si ricorda che lo sblocco del turn-over viene esteso anche ai Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5 mila abitanti. Essi devono rilevare, nell’anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.

Fonte: ASFEL – Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali

 

Dalla Corte dei conti prima esclusione degli incentivi tecnici dai tetti al salario accessorio

Dalla Corte dei conti prima esclusione degli incentivi tecnici dai tetti al salario accessorio

(www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com)

di Gianluca Bertagna

 

Gli incentivi per funzioni tecniche, dopo la modifica apportata dalla legge di bilancio, non rientrano nei limiti del salario accessorio fissati dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017. La prima interpretazione sull’inclusione o meno delle somme previste all’articolo 113, comma 2 del Dlgs 50/2016 nei tetti dei fondi arriva dalla Corte dei conti dell’Umbria con la deliberazione n. 14/2018.

Il problema La questione è nota. La revisione delle modalità di erogazione degli incentivi contenuta nel Codice degli appalti ha acceso fin da subito un forte dibattito sulla natura di questi emolumenti. Mentre i compensi del Dlgs 163/2006 erano stati solidamente esclusi da ogni limite al trattamento accessorio complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli di nuova concezione hanno avuto uno stop da parte della Sezione autonomie della Corte dei conti, che nelle delibere 7 e 24 dello scorso annone ha individuato una natura diversa, costringendo gli enti a monitorare attentamente tali somme nel rispetto dei vincoli.

La modifica normativa La legge 205/2017 ha però aggiunto il comma 5-bis all’articolo 113 del Dlgs 50/2016 prevedendo che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». La non chiarissima formulazione ha lasciato qualche dubbio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 gennaio) che al momento attuale è stato quantomeno respinto dalla Corte dei conti dell’Umbria.

Le indicazioni della Corte Secondo i magistrati contabili, vi sono tre motivi per poter ritenere esclusi questi incentivi dal limite indicato dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, dove si prevede che il salario accessorio non superi il livello del 2016, e le argomentazioni si basano sul fatto che le norme vigenti fissano già dei vincoli precisi che “autolimitano” questa spesa:  • il quadro economico determinato per il singolo lavoro (o fornitura/servizio) costituisce il primo e più importante limite alla spesa per gli incentivi tecnici, poiché il 2% richiamato dalla norma viene calcolato sulle somme predeterminate per il contratto da stipulare, non incidendo su ulteriori stanziamenti di bilancio;  • gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente (anche da diverse amministrazioni) non possano superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;  • le modalità e criteri di ripartizione del fondo sono previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ma in ogni caso sarà impossibile determinarne un’erogazione a pioggia.  L’esclusione dal tetto del trattamento accessorio degli incentivi per funzioni tecniche consente peraltro di evitare effetti espansivi della spesa pubblica. E chissà se, a questo, punto, la questione tornerà per la parola «fine» alla sezione Autonomie della Corte dei conti.

Il principio di rotazione non esclude in automatico il gestore uscente

Il principio di rotazione non esclude in automatico il gestore uscente

di Susy Simonetti

(www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/)

Il principio di rotazione non ha valenza precettiva assoluta in quanto è strumentale rispetto a quello della concorrenza e trova, quindi, applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo. È questa la massima giurisprudenziale che emerge dalla sentenza n. 1665/2017 del Tar Toscana.

La vicenda
Motivo del ricorso è la violazione dell’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 4 in relazione all’ inosservanza del principio di rotazione e alla carenza di motivazione circa l’invito del gestore uscente. Nella specie, l’aggiudicazione definitiva era stata disposta a favore del precedente affidatario che, in quanto tale, non avrebbe potuto partecipare alla gara. Non condivisibili, per il giudice, le doglianze: la stazione appaltante ha correttamente operato tramite avviso esplorativo del mercato, al quale hanno manifestato interesse a concorrere solo quattro imprese, compreso il gestore uscente.
L’ente ha così interrogato e sollecitato il mercato e l’indagine ha prodotto un ristretto numero di operatori economici; in tal caso, una interpretazione rigida del principio di rotazione, con l’esclusione automatica del gestore uscente, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza.
La stazione appaltante ha legittimamente ritenuto di far prevalere l’esigenza del confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione, avendo, così, la possibilità di scegliere tra le migliori offerte conseguibili a seguito dell’esperimento di una procedura di gara rivolta a una adeguata platea di imprese. In sostanza, l’esclusione del vecchio gestore avrebbe limitato l’applicazione del principio comunitario della partecipazione e la «rendita di posizione” si presenta recessiva alla regola di apertura del mercato. A tutela della concorrenza emerge, pertanto, una chiave di lettura «più morbida» del principio di rotazione.
La regola della rotazione si configura come lo strumento idoneo a perseguire il principio di concorrenza con la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione ma incontra un limite nella concorrenza stessa, intesa come apertura ad un grado di competizione effettiva.

La decisione
Di diverso avviso è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5854/2017, per il quale non hanno rilievo le possibili conseguenze in danno della concorrenza stante l’obbligatorietà dell’applicazione del principio di rotazione. Così anche la prima sezione del Tar Toscana con la sentenza n. 17/2018: l’avviso esplorativo non è una procedura di gara concorsuale perché diretto solo a conoscere l’assetto e i potenziali concorrenti, e già nella fase dell’invito, per espressa statuizione dell’articolo 36 del codice, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente. Tuttavia un’interpretazione «morbida» del principio di rotazione emerge anche da parte dell’Anac che, in fase di revisione delle linee guida n. 4, propone di attenuarne l’applicazione ipotizzando le seguenti soluzioni:
• suddividere l’elenco degli operatori economici per tipologia di affidamento e per fasce di importo, considerando ogni sezione come elenco distinto all’interno del quale applicare la rotazione;
• adottare la regola della rotazione secondo un principio di casualità.
D’altronde, a parere di chi scrive, un’applicazione tout court del principio di rotazione, dal quale far derivare una regola di non candidabilità per il gestore uscente, si presenta in contrasto con i principi del trattato, con effetti distorsivi sulle dinamiche competitive del mercato.

Niente esenzione Ici per l’ente assistenziale convenzionato

Niente esenzione Ici per l’ente assistenziale convenzionato

di Roberta Barchi – Rubrica a cura di Anutel

L’ente non commerciale che svolge attività di assistenza socio-sanitaria in esecuzione di specifiche convenzioni con il servizio sanitario non gode, per il semplice fatto di essere convenzionato, dell’esenzione Ici di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504 del 1992. La circostanza che le rette per gli utenti siano state stabilite a seguito della convenzione, poi, non comporta che le modalità di esercizio dell’attività debbano ritenersi sottratte alla logica commerciale. Questo è quanto sostanzialmente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in due sentenze n. 336 e 337/01/2017 che richiamano espressamente i principi enunciati dalla Suprema corte nella sentenza n. 6711/2015.

Il caso  Il Comune impositore aveva contestato, a seguito dell’esame di un questionario sottoposto e compilato dall’ente di assistenza, la mancanza del requisito oggettivo per l’ottenimento dell’esenzione Ici per le annualità 2009, 2010 e 2011. Contestava, cioè, lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali rilevando che non era stata fornita prova della gratuità delle prestazioni né dell’inidoneità dei corrispettivi a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi né, comunque, della mancanza di relazione degli stessi rispetto al costo del servizio. L’ente proponeva ricorso evidenziando che l’attività assistenziale veniva svolta in esecuzione a specifiche convenzioni con il servizio sanitario e pertanto, secondo quanto affermato nella circolare n. 2/DF/2009 dell’amministrazione finanziaria, ricorrevano gli estremi dell’esenzione. Rilevava inoltre che gli utili conseguiti dipendevano dall’integrazione delle rette fatte dai Comuni e dagli enti, altrimenti la gestione sarebbe stata in perdita.

La decisione  Tutto questo non è bastato a convincere al Ctp che, invece, ha ritenuto mancasse la prova dello svolgimento dell’attività con finalità esclusivamente solidaristiche e che sussistessero invece elementi certi per ritenere che la gestione venisse attuata con forme proprie dell’economia di mercato, in regime di concorrenza con altre strutture analoghe. Un’attenta analisi dei risultati di bilancio e delle diverse voci tra cui «rette ospiti» hanno evidenziato, l’obiettiva economicità delle operazioni. Altri elementi hanno fornito la prova di un attività svolta con modalità imprenditoriali e di una adeguata e complessa organizzazione manageriale. La commissione ha invece accolto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. In materia di Imu il regolamento n. 200/2012 stabilisce che le attività assistenziali sono svolte con modalità non commerciali nel caso, tra gli altri, in cui le attività stesse «sono accreditate dallo Stato e prestate nell’ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale». L’onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo a fondamento dell’agevolazione naturalmente rimane in capo al contribuente.