COMMERCIO / TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

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COMMERCIO / TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Alla luce dell’art. 68 del TULPS formulo i seguenti quesiti:

1) Un’attività programmata che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo, con valenza imprenditoriale (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico pagante, aumento del prezzo delle consumazioni) è sempre soggetta a rilascio licenza ex art. 68?

2) Un’attività programmata che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale la quale presenta solo alcune delle carattestiche imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68? 3) Una manifestazione sportiva che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo, con valenza imprenditoriale (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico pagante, aumento del prezzo delle consumazioni) è sempre soggetta a rilascio licenza ex art. 68?

4) Una manifestazione sportiva che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale (es. trofeo topolino calcio – uso impianto sportivo stadio comunale Puchoz con tribune per il pubblico) la quale presenta solo alcune delle valenze imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68, oppure ci si può avvalere di quanto dispone l’art. 123 del Regolamento di esecuzione del TULPS?

5) un Ufficio Comunale che organizza per conto dell’Amministrazione, un’attività programmata o una manifestazione sportiva in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico deve richiedere licenza ex. art. 68 al competente Ufficio comunale?

6) Quali sono gli ambiti riferiti ad un pubblico trattenimento ex. art. 69 per i quali è previsto il rilascio della specifica licenza?

7) sulla base della tua pronuncia relativa alla Commissione di Vigilanza non mi risulta chiaro se la seduta è valida anche se non partecipano tutti i componenti.

Inoltre, malgrado la convocazione giunga per tempo, un membro può rifiutarsi di presentarsi al sopralluogo/seduta adducendo come motivazione, il giorno prima della seduta, la carenza della documentazione trasmessa dagli Uffici?

1 Luglio 2015 _ CONSULENTE CELVA

1) Si. Tuttavia il secondo comma dell’articolo 68 del RD 773/31 – TULPS – prevede la possibilità di presentare la SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

 2) L’articolo 68 del TULPS prevede al primo comma che senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

La legge dispone quindi la necessità di munirsi di un atto amministravo per esercitare l’attività citata, dell’atto cioè che ci autorizza ad esercitarle imprenditorialmente. In buona sostanza questa licenza è la patente che legittima l’esercizio in quanto attività commerciale imprenditoriale. La corte costituzionale con sentenza 15/4/1970, n. 56 –ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell’art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

Ma spettacoli e trattenimento sono parole che hanno un significato troppo vasto e possono essere associate a decine, se non centinaia, di attività che nulla hanno a che fare con il pubblico spettacolo o trattenimento. Il Ministero dell’interno, con circolare n. 52 del 20 novembre 1982, ha parzialmente chiarito quale era l’intendimento della norma, affermando che per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon costume.

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consisterebbe, quindi, essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).

Per cui, partendo dalle definizioni dell’art. 17 della circolare 16/51, integrandoli con le previsioni inerenti il campo di applicazione del d.m. 19 agosto 1996, e tenendo sempre fermo il chiarimento sopra esposto, si può arrivare a comprendere se l’evento, il luogo, l’attività che ci interessa abbia le caratteristiche del pubblico spettacolo, e quindi sia sottoposto alle prescrizioni inerenti l’agibilità di cui all’ art. 80 Tulps.  In sintesi si può concludere che l’attività in questione sia effettivamente assoggettata al rilascio della licenza di cui all’articolo 68 previa possesso dell’agibilità tecnica d cui all’articolo 80 TULPS.

 3) Il Ministero dell’interno con nota in data 8 luglio 1998. Indirizzata alla Prefettura di Venezia, ha osservato che le palestre e scuola di danza non sono assoggettate agli artt. 68 e 80 TULPS allorquando l’attività ginnico sportivo viene svolta in locali che prevedono spazi ed attrezzature ad uso dei soli utenti, ammessi in modo non indiscriminato, e dove l’attività svolta non deve necessariamente essere assimilata al trattenimento inteso come divertimento, amenità, che coinvolge un certo numero di soggetti. La risposta è quindi positiva per la presenza di pubblico.

 4) La comunicazione prevista dall’articolo 123 – comma 1 – del Regolamento di esecuzione del TULPS, superstite all’abrogazione del successivo comma, prevede l’obbligo della preventiva comunicazione nel caso di manifestazioni sportive svolte con carattere educativo; tale comunicazione rimane di competenza della Questura e quindi non sostituisce l’eventuale istanza prevista dall’articolo 68 del TULPS che deve essere rilasciata sempre quando il pubblico spettacolo avviene su area pubblica; tale licenza è richiesta solo se lo spettacolo ha carattere imprenditoriale qualora si svolga su area aperta al pubblico ( sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale).

5) No, se manca l’elemento dell’imprenditorialità (sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale).

 6) L’articolo 68 e 69 apparentemente uguali avevano un senso quando le competenze erano suddivise tra il Questore, competente per il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 e l’autorità Locale di Pubblica sicurezza, ovvero del Sindaco (articolo 1 del R.D. 773/31). Il Questore dunque rilasciava la licenza per manifestazioni di importanza sovraccomunale mentre il Sindaco rilasciava la licenza per di importanza comunale. Con il trasferimento delle funzione ai Comuni (dal’1 gennaio 1978, dall’art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616 ma per per la Valle d’Aosta solamente con l’approvazione della legge 196/1978 e del d.P.R. 182/1982) e dunque il rilascio sia della licenza di cui all’articolo 68 sia di quella di cui all’articolo 69 è in capo al Sindaco, si ritiene abbia ancora senso della distinzione.

 7) La seduta può anche essere considerata valida ma non i pareri che devono essere adottati con l’intervento di tutti i componenti (articolo 141 bis).

 8) Se il commissario ritiene insufficiente la documentazione richiesta la commissione ne prende atto, rimanda il parere ad altra data richiedendo all’imprenditore i documenti mancanti. Tuttavia ritengo, per il buon funzionamento della Commissione, la stessa nella sua prima seduta di insediamento individua per ogni commissario la documentazione richiesta ed essenziale per il rilascio del parere in modo che il soggetto incaricato alla convocazione provveda esclusivamente nel momento in cui è possesso di tutta la documentazione richiesta dai commissari.

Incentivi per le funzioni tecniche

 

Incentivi per le funzioni tecniche (art. 1, comma 526)

Attraverso una modifica all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016, viene specificato che gli incentivi per le funzioni tecniche fanno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture (nuovo comma 5-bis).

Questo significa che, contabilmente, tali risorse (fino ad un massimo del 2% degli importi a base di gara, di cui l’80% da ripartire a favore dei dipendenti ed il 20% da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) vengono imputate al medesimo capitolo di spesa del corrispondente lavoro, servizio o fornitura.

In merito, ricordiamo che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 24/2017, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (l’80% da destinare ai dipendenti) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e, di conseguenza, anche nel computo della spesa complessiva di personale soggetta a contenimento ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 (vedi circolare Personale 27 ottobre 2017). La medesima Corte, nella precedente delibera n. 7/2017, in merito al computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell’art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006, aveva richiamato la propria deliberazione n. 16/2009 nella quale riteneva di escludere da tale ambito gli incentivi per la progettazione interna di cui al previgente codice degli appalti a motivo della loro riconosciuta natura “di spese di investimento”, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica, e non di spese di funzionamento. Aveva inoltre specificato che nei nuovi incentivi per le funzioni tecniche, invece, non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Ricordiamo, infine, che, sulla base delle medesime considerazioni, la Cassa Depositi e Prestiti ha negato ad un Ente il finanziamento con ricorso all’indebitamento della quota parte di spesa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche inserita nel quadro economico di un’opera pubblica.

Ora, alla luce della modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2018, fermi restando i predetti principi espressi dalla Corte dei Conti, osserviamo che: potrebbero essere considerati come “spese di investimento” solamente gli incentivi correlati alle opere pubbliche, in quanto contabilizzati nel titolo II della spesa e, quindi, essere “esclusi” dal vincolo per il trattamento economico accessorio e dal contenimento della spesa di personale; d’altro canto, invece, gli incentivi correlati ai servizi ed alle forniture rimarrebbero “spese di funzionamento” (e non di investimento), in quanto contabilizzati nel titolo I della spesa, e, di conseguenza, non potrebbero essere esclusi dal vincolo per il trattamento economico accessorio e dal contenimento della spesa di personale.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo quindi che il nuovo comma 5-bis, art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 non sia sufficiente a ritenere superata la richiamata pronuncia della Corte dei Conti considerando automaticamente “esclusi” tutti gli incentivi per le funzioni tecniche dai vincoli in materia di trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (per la quota da destinare ai dipendenti).

In merito, reputiamo pertanto opportuno attendere una nuova pronuncia da parte della Corte dei Conti.

 

 

Legge di bilancio 2018: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale

Legge di bilancio 2018: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale.

Nota di lettura

A cura di Luca Di Donna e Maurizio Delfino

Rinnovo CCNL personale dipendente (comma 682)

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma in esame conferma che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 restano a carico dei bilanci delle medesime (pur continuando ad essere esclusi dal calcolo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite complessivo di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006).

Per l’anno 2018 tali oneri sono pari al 3,48% del monte salari dell’anno 2015, per come lo stesso è stato quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso entro il 31 maggio dell’anno 2016.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l’obiettivo di cui all’accordo stipulato con le OO.SS. dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

Tale incremento deve essere calcolato al netto degli oneri necessari per la erogazione della indennità di vacanza contrattuale, nella misura fissata nel 2010, ma va poi maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’Irap. Lo scorporo dell’IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

Per il biennio 2016-2017, invece, restano confermate rispettivamente le percentuali dello 0,36% e dell’1,09% del citato monte salari 2015.

Variazioni di bilancio, non è più necessario allegare il prospetto del pareggio

di Marco Rossi

La manovra finanziaria 2018 semplifica gli adempimenti contabili cui devono provvedere gli enti locali in relazione alle variazioni di bilancio, sopprimendo l’obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del “pareggio”.

Le norme
L’obbligo era stato introdotto con la legge 232/2016, che aveva individuato (anche per effetto di alcune modifiche successive) le specifiche tipologie di variazione di bilancio in relazione alle quali, per l’impatto prodotto, era necessario provvedere all’adempimento formale. Si trattava, in particolare, di tutte le variazioni di bilancio di competenza dell’organo consiliare e disciplinate:
a) dall’articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del Dlgs 267/2000, concernente le «variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato … effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto»;
b) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), Dlgs 267/2000 concernente «le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa» escluse quelle effettuate in vista dell’approvazione del rendiconto se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo finanziario;
c) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del Dlgs 267/2000, concernente «le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies»;
d) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D.Lgs. 267/2000, «in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa».

La circolare Rgs
È importante sottolineare come la circolare della Ragioneria generale n° 17/2017 relativa al pareggio di bilancio avesse evidenziato l’esigenza di allegare anche il prospetto «alle variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel».
Al di là dell’obbligo normativo e formale ormai venuto meno, tuttavia, è importante sottolineare l’esigenza – comunque persistente – di un adeguato presidio infrannuale delle dinamiche caratterizzanti l’evoluzione del saldo finanziario rilevante ai fini del pareggio, anche nella prospettiva dell’adozione dei necessari interventi correttivi nell’ipotesi che si realizzino scostamenti rilevanti.
In particolare, tale considerazione è rilevante soprattutto in relazione a quelle variazioni che presentano un impatto negativo tendenziale sul saldo finanziario (tipico è il caso delle applicazioni di avanzo di amministrazione) e che, pertanto, meritano anche una particolare attenzione anche da parte degli organi di controllo che devono esprimersi formalmente.
Di conseguenza, in tali ipotesi, può essere comunque utile procedere all’aggiornamento del prospetto e alla dimostrazione della conformità della programmazione finanziaria rispetto al vincolo di finanza pubblica, per rendere evidente la coerenza tra i diversi profili, tenuto anche conto delle rilevanti sanzioni che scaturiscono dal mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio.

 

La finta semplificazione dei fondi decentrati

di Gianluca Bertagna

Uno degli obiettivi che il Dlgs 75/2017 ha imposto alla contrattazione nazionale è quello di semplificare le procedure di quantificazione e costituzione del fondo del salario accessorio. Quanto previsto dall’articolo 40, comma 4-ter, del Dlgs 165/2001 è stato accolto con grande favore da tutti gli operatori che ormai da quasi vent’anni sono alle prese con calcoli ed esposizioni di voci e valori non proprio immediati. Basti pensare alla tabella 15 del conto annuale che per essere compilata necessita di almeno dieci pagine di istruzioni.
Per gli addetti ai lavori la soluzione sarebbe peraltro naturale ovvero collegare la quantificazione delle somme a disposizione della contrattazione integrativa decentrata ad un banale calcolo: una percentuale sul monte salari di un determinato anno.

La soluzione di Aran e sindacati 
Eppure, dall’ipotesi di contratto del comparto delle funzioni centrali, ci accorgiamo che questo sogno non verrà realizzato. La soluzione che Aran e sindacati hanno escogitato per raggiungere l’obiettivo della semplificazione sa di deja vu. Nel documento, infatti, viene previsto che a decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1 del Dlgs 165/2001.
La memoria corre subito al contratto collettivo dell’anno 2004, dove la scelta di suddividere il fondo tra risorse stabili e risorse variabile era già stata effettuata, senza andando peraltro a rendere più facile la strada della quantificazione di queste risorse.
Se anche per gli enti locali, quindi, l’obiettivo della Riforma Madia si ribaltasse in un semplice «consolidiamo le risorse stabili in un’unica voce», si rischierebbe comunque di inciampare in soluzioni operative che necessitano almeno di due considerazioni.

Analisi delle voci
Sotto un primo punto di vista, bisognerà chiedersi quali voci rientrano tra le risorse aventi caratteristica di «certezza, stabilità e continuità». Non vi è dubbio che tutto ciò che gli enti locali già facevano transitare dal fondo del salario accessorio come parte stabile del fondo confluirà in questo aggregato, ma quel termine “continuità” potrebbe voler dire qualcosa in più? Viene in mente, infatti, che l’articolo 23, comma 3, del Dlgs 75/2017 ha dato la possibilità alle amministrazioni di aumentare il fondo, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, per nuovi servizi o riorganizzazione di quelli esistenti, ma anche al loro mantenimento. La vicinanza di significato tra continuità-mantenimento sembra quasi servita su un piatto d’argento. Sarà davvero così? Speriamo, a questo punto, che il Contratto nazionale spieghi un po’ meglio, magari voce per voce come ha fatto quello del 2004, quali incrementi confluiranno in queste risorse di certezza e stabilità.

Le criticità di un’unica voce consolidata
Secondo aspetto. Che senso ha far confluire tutte le voci del fondo di parte stabile in un’unica voce consolidata se poi, quando un ente viene ispezionato dalla Ragioneria Generale dello Stato o quando l’organo di revisione o la Corte dei conti chiedono chiarimenti, bisogna fornire una precisa descrizione di quali risorse vi sono finite dentro? Si tratta veramente dell’auspicata semplificazione? Costituire il fondo con dieci righe valorizzate o con un solo aggregato, ma di cui bisognerà rendere conto nel dettaglio, non appare una soluzione definitiva. Se le cose stanno così, si è persa l’ennesima occasione per mettere seriamente mano a regole ormai davvero troppo complicate e ancorate a meccanismi del passato.

 

GENNAIO FITTO DI SCADENZE PER I RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI

Gennaio mese fitto di scadenze per i responsabili finanziari degli enti locali

di Gianluca Della Bella  – rubrica a cura di Anutel
A gennaio 2018, come a ogni inizio anno, una moltitudine di adempimenti fanno rigirare nel sonno i responsabili finanziari degli enti locali. Nonostante innumerevoli articoli di stampa e, da ultimo, il grido di aiuto contenuto nel manifesto dei responsabili finanziari approvato a Vicenza il 13 ottobre scorso durante l’assemblea nazionale dell’Anci, gli impegni che assillano le Ragionerie degli enti territoriali non tendono a diminuire anzi, tendono a concentrarsi sempre più nelle stesse date.
Infatti, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro la fine dell’anno sono tenuti a inviare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap) il bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla data di approvazione. Tale adempimento, obbligatorio dallo scorso anno, è stato introdotto dall’articolo 4 del Dm Economia 12 maggio 2016 e riguarda, oltre al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, anche il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il questionario sui fabbisogni
Altra scadenza, da portare a termine entro il 26 gennaio 2018, riguarda la redazione del questionario sui fabbisogni standard con i dati del rendiconto 2016, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel Dlgs 26 novembre 2010 n.216.
Come per gli anni scorsi, la compilazione del questionario è attuabile attraverso il portale 
www.opencivitas.it, con le credenziali in possesso di ogni Comune. I dati da inserire sono suddivisi in due moduli, uno riguardante le informazioni relative al territorio, alla struttura dell’ente e ai servizi offerti, l’altro inerente il personale ed i dati di bilancio delle entrate e delle spese di ogni servizio preso in esame. Il termine per completare il questionario è stato fissato in 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre scorso n. 277 del decreto emanato il 15 novembre 2017 dal ragioniere generale dello Stato.

Il monitoraggio sugli obiettivi
Va poi tenuto in considerazione il monitoraggio sugli obiettivi di finanza pubblica che in base al decreto della Ragioneria generale del 27 giugno 2017 impegna gli enti a compilare il prospetto del pareggio di bilancio, tramite l’applicativo informatico disponibile nel sito web del MEF 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, inserendo i dati contabili relativi al secondo semestre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, cioè entro il 30 gennaio 2018.
Un ulteriore impegno previsto per il 31 gennaio 2018 riguarda la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Pa negli organi di governo delle società, con riferiment al 2016. Questo adempimento, previsto dall’articolo 17 del Dl 90/2014, prevede la comunicazione delle informazioni relative alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti e quelle inerenti i rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo delle stesse nel corso del 2016.
La comunicazione di questi dati consente di assolvere anche agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei conti per gli enti che erano tenuti all’invio dei dati sugli organismi partecipati tramite Siquel. Va in ogni caso evidenziato che la comunicazione dell’esito della revisione straordinaria già effettuata in base all’articolo 24, comma 1, del Dlgs 175/2016 non consente di assolvere anche agli obblighi di comunicazione del censimento annuale ordinario.

Le segnalazioni alla Corte dei conti
Da ultimo è importante evidenziare che in caso di inadempimento dei Comuni è prevista la segnalazione alla Corte dei conti da parte del ministero dell’Economia.
La novità di quest’anno riguarda poi la tempistica per richiedere spazi finanziari nell’ambito del cosiddetto patto di solidarietà nazionale verticale, che concede agli enti solo dodici giorni, dall’8 al 20 gennaio, per poter inserire le informazioni e la richiesta degli spazi. Infatti con comunicato del 2 gennaio, il ministero dell’Economia ha inserito sul portale
http://pareggio bilancio.mef.gov.it il modello da utilizzare per avere margini finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti nel proprio saldo, al fine di favorire investimenti finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento.
A questo proposito ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) all’articolo 1, comma 874, lettera a) ha previsto l’incremento di spazi finanziari da assegnare ai Comuni da 700 a 900 milioni di euro da destinare prevalentemente all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva e alla messa in sicurezza del territorio.
Se a questi adempimenti prettamente contabili aggiungiamo anche impegni di altra natura, che tuttavia impegnano anche gli uffici finanziari, quali l’aggiornamento del piano annuale di prevenzione della corruzione o i dati inerenti gli appalti, relativi alla trasparenza, è possibile affermare che per gli uffici ragioneria degli enti locali l’anno nuovo ha portato con sé i vecchi problemi, anzi no li ha incrementati.

 

CONCLUSA LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE – 2° EDIZIONE.

Con la lezione dell’avv. Maurizio Lovisetti sulla TA.RI. di lunedì 30 ottobre, si è conclusa LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE – 2° edizione.

Il ciclo di lezioni quest’anno ha beneficiato di numerose collaborazioni ed ha registrato la partecipazione di ben 53 fra comuni e altri enti, con centinaia di persone che si sono avvicendate nel seguire le lezioni.

Da parte della Associazione Responsabili Finanziari Comunali, un grazie a tutti i partecipanti ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione.

     

   

COMUNE DI PREVALLE MOBILITA’ PER RESPONSABILE FINANZIARIO D1 SCAD. 30 NOVEMBRE E N. 2 ISTRUTTORI C1 SCAD. 27 NOVEMBRE

COMUNE DI PREVALLE

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA  – CAT D.1. SCAD. 30 NOVEMBRE h 12,30

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA – CAT C

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT C. SCAD. 27 NOVEMBRE h 12,00

SCARICA GLI ALLEGATI 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO MOBILITA’ PER B3 RAGIONERIA SCAD. 25 NOVEMBRE E D1 AREA TECNICA SCAD. 9 DICEMBRE

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA PART-TIME (18 ORE) E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMM.VO (CAT. B3) AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE – UFFICIO RAGIONERIA – scad. 25 novembre

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT. D) – AREA TECNICA – SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA- scad. 9 dicembre

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI LOVERE BANDO DI MOBILITA’ PER N.1 POSTO CAT. D1 OPPURE D3 SERVIZI FINANZIARI SCAD. 8 NOVEMBRE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI:
N.1 POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, SERVIZI FINANZIARI, CAT. D O, IN ALTERNATIVA
• FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, SERVIZI FINANZIARI, CAT. D3 – SCADENZA 8 NOVEMBRE

SCARICA L’AVVISO