Incentivi per le funzioni tecniche

 

Incentivi per le funzioni tecniche (art. 1, comma 526)

Attraverso una modifica all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016, viene specificato che gli incentivi per le funzioni tecniche fanno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture (nuovo comma 5-bis).

Questo significa che, contabilmente, tali risorse (fino ad un massimo del 2% degli importi a base di gara, di cui l’80% da ripartire a favore dei dipendenti ed il 20% da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) vengono imputate al medesimo capitolo di spesa del corrispondente lavoro, servizio o fornitura.

In merito, ricordiamo che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 24/2017, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (l’80% da destinare ai dipendenti) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e, di conseguenza, anche nel computo della spesa complessiva di personale soggetta a contenimento ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 (vedi circolare Personale 27 ottobre 2017). La medesima Corte, nella precedente delibera n. 7/2017, in merito al computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell’art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006, aveva richiamato la propria deliberazione n. 16/2009 nella quale riteneva di escludere da tale ambito gli incentivi per la progettazione interna di cui al previgente codice degli appalti a motivo della loro riconosciuta natura “di spese di investimento”, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica, e non di spese di funzionamento. Aveva inoltre specificato che nei nuovi incentivi per le funzioni tecniche, invece, non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Ricordiamo, infine, che, sulla base delle medesime considerazioni, la Cassa Depositi e Prestiti ha negato ad un Ente il finanziamento con ricorso all’indebitamento della quota parte di spesa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche inserita nel quadro economico di un’opera pubblica.

Ora, alla luce della modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2018, fermi restando i predetti principi espressi dalla Corte dei Conti, osserviamo che: potrebbero essere considerati come “spese di investimento” solamente gli incentivi correlati alle opere pubbliche, in quanto contabilizzati nel titolo II della spesa e, quindi, essere “esclusi” dal vincolo per il trattamento economico accessorio e dal contenimento della spesa di personale; d’altro canto, invece, gli incentivi correlati ai servizi ed alle forniture rimarrebbero “spese di funzionamento” (e non di investimento), in quanto contabilizzati nel titolo I della spesa, e, di conseguenza, non potrebbero essere esclusi dal vincolo per il trattamento economico accessorio e dal contenimento della spesa di personale.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo quindi che il nuovo comma 5-bis, art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 non sia sufficiente a ritenere superata la richiamata pronuncia della Corte dei Conti considerando automaticamente “esclusi” tutti gli incentivi per le funzioni tecniche dai vincoli in materia di trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (per la quota da destinare ai dipendenti).

In merito, reputiamo pertanto opportuno attendere una nuova pronuncia da parte della Corte dei Conti.