Lo scorso 1° aprile è stato firmato il decreto ministeriale n. 59033 che approva il nuovo modello di certificazione in sostituzione di quello approvato con precedente decreto del 03/11/2020. A questo punto manca solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ormai prossima. Nell’attesa, la Ragioneria generale dello Stato ne ha pubblicato il testo sul proprio sito, evidenziando in giallo – per una più agevole lettura – le parti del dispositivo e dell’Allegato 1 oggetto di modifica rispetto al testo precedente. Nel ricordare ancora una volta il termine del 31 maggio per la sua compilazione, la Ragioneria annuncia poi che da oggi 7 aprile 2021, i relativi prospetti saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it ai fini della loro compilazione e successiva trasmissione.
La nota della Ragioneria si sofferma poi sul pesante quadro sanzionatorio a carico degli enti ritardatari o inadempienti, come modificato dalla Legge di bilancio 2021 e ribadito dall’art. 2 del decreto.
Gli enti che non inviano la certificazione entro il 31 maggio ma lo fanno – tardivamente – entro il 30 giugno sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di Fondone, da applicarsi in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
Nel caso in cui la certificazione sia invece trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, detta riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
La riduzione dei trasferimenti è infine applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, per quegli enti locali che non trasmettono la richiamata certificazione neppure entro la data del 31 luglio 2021.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette ad alcuna restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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La Commissione della legge per l’Albo, riunitasi stasera alle 18, ha licenziato lo schema di legge.
Verrà presentato al gruppo dei Sostenitori in un incontro previsto per martedì 6 marzo alle 18.
Chiunque potrà partecipare cliccando il link
ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI “TUTTIARMONIZZATI” ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.
Argomento: LA LEGGE PER L’ALBO DEI RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI VIDEOINCONTRO MARTEDI 2 APRILE 2021 Ora: 6 apr 2021 06:00 PM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/83140022713
ID riunione: 831 4002 2713 Un tocco su dispositivo mobile +16699009128,,83140022713# Stati Uniti d’America (San Jose) +12532158782,,83140022713# Stati Uniti d’America (Tacoma)
Componi in base alla tua posizione +1 669 900 9128 Stati Uniti d’America (San Jose) +1 253 215 8782 Stati Uniti d’America (Tacoma) +1 301 715 8592 Stati Uniti d’America (Washington DC) +1 312 626 6799 Stati Uniti d’America (Chicago) +1 346 248 7799 Stati Uniti d’America (Houston) +1 646 558 8656 Stati Uniti d’America (New York) ID riunione: 831 4002 2713 Trova il tuo numero locale: https://us02web.zoom.us/u/kej6jlYfrs
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OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI ***** ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 4, DEL TUEL. PREMESSO L’art. 153, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, indica le principali competenze del Responsabile del servizio finanziario disponendo che: “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”. Il citato comma 4 dell’art. 153 del Tuel è stato sostanzialmente modificato dal D.L. 10/10/12, n. 174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, che, nell’ambito del rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, ha aggiunto le ulteriori attribuzioni di controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del servizio finanziario agisce “in autonomia”, segnalando, fra l’altro, eventuali squilibri anche alla Corte dei Conti (come indicato dal successivo comma 6). La recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato tra i canoni fondamentali delle gestioni amministrative, espressivi del buon andamento dell’amministrazione, da un lato, il risultato positivo di amministrazione, che costituisce il coefficiente necessario della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio (sent. n. 247/2017) e dall’altro, il rispetto di una specifica clausola di salvaguardia. Clausola individuata nella regola che “copertura economica delle spese ed equilibri di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sent. n. 184/2016). Nella realizzazione di tali obiettivi, i ruoli affidati al responsabile del servizio finanziario sono di primaria importanza. Ciò va detto sia per i compiti di verifica della veridicità delle previsioni ai fini dell’impostazione della programmazione finanziaria, ai sensi dell’art. 153, co. 4 del Tuel, sia per le funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni che presidiano la legittimità degli atti di gestione. Vigilanza che cade sia su ciò che attiene ai profili finanziari della specifica determinazione gestionale, sia per quanto riguarda l’aspetto di maggior rilievo della complessiva tenuta della gestione del bilancio e della sua sostenibilità. A tale importanza istituzionale si correla una rilevante responsabilità professionale che si fonda su competenze tecniche specifiche ma anche su abilità interdisciplinari connesse ai processi di programmazione e rendicontazione degli enti locali, come, ad esempio, il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e forniture. Logico corollario della natura di tale ruolo di specifica responsabilità nel garantire interessi che si intestano complessivamente all’ente all’interno dell’organizzazione amministrativa non può che essere, in via di principio, la tendenziale stabilità nel tempo della figura alla quale sono attribuite tali competenze.
Stabilità che si giustifica, oggettivamente, per il fatto che la causa e le finalità delle attribuzioni del responsabile del servizio finanziario vanno oltre il materiale perimetro delle competenze declinate negli atti che compie. Tali competenze, infatti, incidono sulla concreta necessità di attuare garanzie di natura ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, com’è noto, appartengono al novero degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica. Gli illustrati profili di garanzia ordinamentale che si correlano alle competenze attribuite alla figura del Responsabile del servizio finanziario, pongono l’esigenza di una specifica tutela del relativo “status” nel contesto funzionale che, senza creare asimmetrie nel complessivo assetto dei rapporti di dipendenza dall’ente, in termini di diritti e doveri, appresti linee di cautela ragionata sia con riguardo all’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012 e sue successive modifiche, sia, più in generale, con riguardo all’esercizio della facoltà di revoca dell’incarico in argomento ex art 109 Tuel.
CONSIDERATO Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno specifico intervento dell’Osservatorio. Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti intestati all’Osservatorio, con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è incentivare comportamenti omogenei da parte degli enti locali nell’adozione dei provvedimenti di rotazione e revoca dei responsabili dei servizi finanziari in base alle disposizioni normative che regolano la materia. L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea di azione per l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti.
I presupposti della rotazione e della revoca.
– In proposito e con riguardo alla situazione sulla quale va ad innestarsi la disciplina della rotazione, viene in evidenza negli enti locali il progressivo diffondersi di difficoltà a reperire personale con professionalità idonea ed il correlato incremento del ricorso ad (onerosi) incarichi/consulenze esterni ed in generale la carenza di disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio finanziario. Il contesto nel quale si vanno rilevando queste tendenze che, di per sé, costituiscono un elemento di compromissione della solidità organizzativa del servizio di ragioneria è ulteriormente esposto ad un rischio di indebolimento dell’efficienza del medesimo servizio proprio in relazione agli effetti della regola della rotazione del personale quale criterio organizzativo che concorre a prevenire la corruzione nelle strutture amministrative. In particolare, l’adozione acritica dell’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, può determinare l’eventualità che il posto di responsabile di ragioneria venga ricoperto da professionalità non adeguate e ciò può avvenire e, in non pochi casi già avviene, negli enti di minori dimensioni. Criterio applicativo della ricordata disciplina che non tiene conto proprio di puntuali indicazioni di indirizzo elaborate dall’ANAC sui limiti della necessità della rotazione del personale. La delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – paragrafo 7.2 detta le regole per la corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi all’interno di ciascun ente disponendo:
3 “La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Nella stessa delibera, nella trattazione dell’aspetto concernente i “vincoli oggettivi” ovvero i limiti all’applicazione del criterio della rotazione si raccomanda di considerare che “la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.” Si legge ancora:” Si tratta di esigenze già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”. “Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche…” In altri termini una rotazione che prescinda dalla considerazione degli accennati criteri non solo non risponde alle esigenze dell’istituto che, come noto, consistono nella prevenzione della corruzione ma può pregiudicare la funzionalità di un ganglio vitale della macchina amministrativa. Per questa ragione tali criteri si atteggiano a concrete condizioni di validità dell’atto sotto il profilo della motivazione stessa dell’atto.
– L’esigenza di un rafforzamento degli aspetti motivazionali e strutturali è avvertita anche nei provvedimenti che concludono i procedimenti di revoca dei responsabili dei servizi di ragioneria. Si tratta di componenti fondamentali dell’atto di revoca che servono a dare compiuta cognizione delle ragioni che in base all’art. 109 Tuel legittimano il provvedimento di sfavore nei confronti del responsabile dei servizi di ragioneria e che diano atto del coinvolgimento nelle valutazioni dei motivi a sostegno del provvedimento, degli organi titolari della responsabilità delle linee di politica dell’efficienza dei servizi e della legalità della gestione. Una necessità che si correla a quello speciale profilo del rapporto di garanzia che lega il responsabile del servizio di ragioneria alla tutela degli interessi generali dell’ente e che trova esplicita declinazione in alcuni particolari adempimenti quale quello delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente…”ai sensi dell’art. 153 Tuel. Tale facoltà di revoca va, quindi, ancorata ad oggettive certezze sia per gli aspetti procedurali che provvedimentali, secondo l’autonomia regolamentare dell’ente, utili ad evitare ogni forma di distorsione del provvedimento, trattandosi di misura grave e di sicuro impatto nell’apparato organizzativo e gestionale dell’ente.
Tutto quanto fin qui considerato: RAPPRESENTA Le prospettate tematiche concernenti la rotazione e la revoca del responsabile del servizio finanziario appaiono suscettibili, nei limiti e per le finalità esposte nelle premesse del presente atto, di un orientamento operativo che nel pieno rispetto della cornice normativa e regolamentare che disciplina sia la materia della rotazione sia quella della revoca, possa mettere a disposizione degli enti criteri applicativi utili a coniugare il rispetto delle norme con la migliore realizzazione della finalità sottesa alle medesime. A tal fine si rassegnano le raccomandazioni di cui ai punti che seguono.
1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario – figura non esclusa dall’applicazione di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni regolative di attuazione – conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge 190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della rotazione A) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni del servizio finanziario. B) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere dall’attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado – e fino a quando non sarà in grado – di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. 2. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato nell’ambito del regolamento di contabilità di cui all’art. 152 Tuel. Al fine di garantire la massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Roma 26 ottobre 2018
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2021-03-23 20:40:402021-03-23 20:43:49OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI: ATTO DI ORIENTAMENTO SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2021-03-23 20:00:532021-03-23 20:04:51BOZZA DECRETO CERTIFICAZIONE FONDONE COVID-19 (sostitutivo del D.M. 212342 del 3 novembre 2020 e allegati)
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico.
I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse sono in corso di avanzata definizione e saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verrà adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e della finanze e con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali
Per la presentazione delle domande, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si invitano i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2021-01-27 21:44:562021-01-27 22:03:59Superbonus 110%: Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni
ON LINE SU “PAREGGIOBILANCIO” IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19
/in Ultime News /da ENZOLo scorso 1° aprile è stato firmato il decreto ministeriale n. 59033 che approva il nuovo modello di certificazione in sostituzione di quello approvato con precedente decreto del 03/11/2020. A questo punto manca solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ormai prossima. Nell’attesa, la Ragioneria generale dello Stato ne ha pubblicato il testo sul proprio sito, evidenziando in giallo – per una più agevole lettura – le parti del dispositivo e dell’Allegato 1 oggetto di modifica rispetto al testo precedente. Nel ricordare ancora una volta il termine del 31 maggio per la sua compilazione, la Ragioneria annuncia poi che da oggi 7 aprile 2021, i relativi prospetti saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it ai fini della loro compilazione e successiva trasmissione.
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Gli enti che non inviano la certificazione entro il 31 maggio ma lo fanno – tardivamente – entro il 30 giugno sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di Fondone, da applicarsi in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
Nel caso in cui la certificazione sia invece trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, detta riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
La riduzione dei trasferimenti è infine applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, per quegli enti locali che non trasmettono la richiamata certificazione neppure entro la data del 31 luglio 2021.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette ad alcuna restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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LO SCHEMA DI LEGGE SULL’ALBO DI CATEGORIA DELL’ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI
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Verrà presentato al gruppo dei Sostenitori in un incontro previsto per martedì 6 marzo alle 18.
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DECRETO SOSTEGNI TESTO, RELAZIONE TECNICA, RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI: ATTO DI ORIENTAMENTO SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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*****
ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E
REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL’ART. 153,
COMMA 4, DEL TUEL.
PREMESSO
L’art. 153, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, indica le principali competenze del
Responsabile del servizio finanziario disponendo che: “Il responsabile del servizio finanziario, di
ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in
generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di
finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
Il citato comma 4 dell’art. 153 del Tuel è stato sostanzialmente modificato dal D.L. 10/10/12, n.
174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, che, nell’ambito del rafforzamento dei controlli in materia
di enti locali, ha aggiunto le ulteriori attribuzioni di controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli
di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del
servizio finanziario agisce “in autonomia”, segnalando, fra l’altro, eventuali squilibri anche alla
Corte dei Conti (come indicato dal successivo comma 6).
La recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato tra i canoni fondamentali delle
gestioni amministrative, espressivi del buon andamento dell’amministrazione, da un lato, il risultato
positivo di amministrazione, che costituisce il coefficiente necessario della qualificazione del
concetto di equilibrio di bilancio (sent. n. 247/2017) e dall’altro, il rispetto di una specifica clausola
di salvaguardia. Clausola individuata nella regola che “copertura economica delle spese ed equilibri
di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni
intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sent. n.
184/2016). Nella realizzazione di tali obiettivi, i ruoli affidati al responsabile del servizio
finanziario sono di primaria importanza. Ciò va detto sia per i compiti di verifica della veridicità
delle previsioni ai fini dell’impostazione della programmazione finanziaria, ai sensi dell’art. 153,
co. 4 del Tuel, sia per le funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni che
presidiano la legittimità degli atti di gestione. Vigilanza che cade sia su ciò che attiene ai profili
finanziari della specifica determinazione gestionale, sia per quanto riguarda l’aspetto di maggior
rilievo della complessiva tenuta della gestione del bilancio e della sua sostenibilità.
A tale importanza istituzionale si correla una rilevante responsabilità professionale che si fonda su
competenze tecniche specifiche ma anche su abilità interdisciplinari connesse ai processi di
programmazione e rendicontazione degli enti locali, come, ad esempio, il programma triennale dei
lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e forniture.
Logico corollario della natura di tale ruolo di specifica responsabilità nel garantire interessi che si
intestano complessivamente all’ente all’interno dell’organizzazione amministrativa non può che
essere, in via di principio, la tendenziale stabilità nel tempo della figura alla quale sono attribuite tali competenze.
Stabilità che si giustifica, oggettivamente, per il fatto che la causa e le finalità delle
attribuzioni del responsabile del servizio finanziario vanno oltre il materiale perimetro delle
competenze declinate negli atti che compie. Tali competenze, infatti, incidono sulla concreta
necessità di attuare garanzie di natura ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e
rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, com’è noto, appartengono al novero degli strumenti di
coordinamento della finanza pubblica.
Gli illustrati profili di garanzia ordinamentale che si correlano alle competenze attribuite alla figura
del Responsabile del servizio finanziario, pongono l’esigenza di una specifica tutela del relativo
“status” nel contesto funzionale che, senza creare asimmetrie nel complessivo assetto dei rapporti di
dipendenza dall’ente, in termini di diritti e doveri, appresti linee di cautela ragionata sia con
riguardo all’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012 e sue successive modifiche, sia,
più in generale, con riguardo all’esercizio della facoltà di revoca dell’incarico in argomento ex art 109 Tuel.
CONSIDERATO
Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno specifico intervento dell’Osservatorio.
Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti intestati all’Osservatorio,
con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, è incentivare comportamenti omogenei da parte degli enti locali nell’adozione dei
provvedimenti di rotazione e revoca dei responsabili dei servizi finanziari in base alle disposizioni
normative che regolano la materia.
L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea di azione per
l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella motivazione dei
provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata,
coerente nei principi e omogeneo negli effetti.
I presupposti della rotazione e della revoca.
– In proposito e con riguardo alla situazione sulla quale va ad innestarsi la disciplina della rotazione,
viene in evidenza negli enti locali il progressivo diffondersi di difficoltà a reperire personale con
professionalità idonea ed il correlato incremento del ricorso ad (onerosi) incarichi/consulenze
esterni ed in generale la carenza di disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio finanziario.
Il contesto nel quale si vanno rilevando queste tendenze che, di per sé, costituiscono un elemento di
compromissione della solidità organizzativa del servizio di ragioneria è ulteriormente esposto ad un
rischio di indebolimento dell’efficienza del medesimo servizio proprio in relazione agli effetti della
regola della rotazione del personale quale criterio organizzativo che concorre a prevenire la
corruzione nelle strutture amministrative.
In particolare, l’adozione acritica dell’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, può
determinare l’eventualità che il posto di responsabile di ragioneria venga ricoperto da
professionalità non adeguate e ciò può avvenire e, in non pochi casi già avviene, negli enti di minori
dimensioni. Criterio applicativo della ricordata disciplina che non tiene conto proprio di puntuali
indicazioni di indirizzo elaborate dall’ANAC sui limiti della necessità della rotazione del personale.
La delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – paragrafo 7.2 detta le
regole per la corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi all’interno di ciascun ente disponendo:
3 “La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a
disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti,
essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione
della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.
In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un
quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza
determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Nella stessa delibera, nella trattazione dell’aspetto
concernente i “vincoli oggettivi” ovvero i limiti all’applicazione del criterio della rotazione si
raccomanda di considerare che “la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze
professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a
quelle con elevato contenuto tecnico.” Si legge ancora:” Si tratta di esigenze già evidenziate
dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61,
della legge 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a
soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”.
“Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta
infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche…” In altri
termini una rotazione che prescinda dalla considerazione degli accennati criteri non solo non
risponde alle esigenze dell’istituto che, come noto, consistono nella prevenzione della corruzione
ma può pregiudicare la funzionalità di un ganglio vitale della macchina amministrativa. Per questa
ragione tali criteri si atteggiano a concrete condizioni di validità dell’atto sotto il profilo della motivazione stessa dell’atto.
– L’esigenza di un rafforzamento degli aspetti motivazionali e strutturali è avvertita anche nei
provvedimenti che concludono i procedimenti di revoca dei responsabili dei servizi di ragioneria. Si
tratta di componenti fondamentali dell’atto di revoca che servono a dare compiuta cognizione delle
ragioni che in base all’art. 109 Tuel legittimano il provvedimento di sfavore nei confronti del
responsabile dei servizi di ragioneria e che diano atto del coinvolgimento nelle valutazioni dei
motivi a sostegno del provvedimento, degli organi titolari della responsabilità delle linee di politica
dell’efficienza dei servizi e della legalità della gestione. Una necessità che si correla a quello
speciale profilo del rapporto di garanzia che lega il responsabile del servizio di ragioneria alla tutela
degli interessi generali dell’ente e che trova esplicita declinazione in alcuni particolari adempimenti
quale quello delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario
al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente…”ai sensi dell’art. 153 Tuel.
Tale facoltà di revoca va, quindi, ancorata ad oggettive certezze sia per gli aspetti procedurali che
provvedimentali, secondo l’autonomia regolamentare dell’ente, utili ad evitare ogni forma di
distorsione del provvedimento, trattandosi di misura grave e di sicuro impatto nell’apparato organizzativo e gestionale dell’ente.
Tutto quanto fin qui considerato:
RAPPRESENTA
Le prospettate tematiche concernenti la rotazione e la revoca del responsabile del servizio
finanziario appaiono suscettibili, nei limiti e per le finalità esposte nelle premesse del presente atto,
di un orientamento operativo che nel pieno rispetto della cornice normativa e regolamentare che
disciplina sia la materia della rotazione sia quella della revoca, possa mettere a disposizione degli
enti criteri applicativi utili a coniugare il rispetto delle norme con la migliore realizzazione della
finalità sottesa alle medesime. A tal fine si rassegnano le raccomandazioni di cui ai punti che seguono.
1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario – figura non esclusa dall’applicazione
di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni
regolative di attuazione – conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di
cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge
190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere
conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della rotazione
A) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo
compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale
garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le
concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale
delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle
attribuzioni del servizio finanziario.
B) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte
salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere
dall’attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado – e fino a
quando non sarà in grado – di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle
competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
2. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio
finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato
nell’ambito del regolamento di contabilità di cui all’art. 152 Tuel. Al fine di garantire la
massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del
provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa
l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere
limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di
un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni
dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Roma 26 ottobre 2018
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BOZZA DECRETO CERTIFICAZIONE FONDONE COVID-19 (sostitutivo del D.M. 212342 del 3 novembre 2020 e allegati)
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Superbonus 110%: Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni
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Superbonus 110%: Fondo per assunzioni straordinarie nei Comuni (mise.gov.it)
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico.
I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse sono in corso di avanzata definizione e saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verrà adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e della finanze e con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali
Per la presentazione delle domande, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si invitano i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente.