AVVISO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D 1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001:
riapertura dei termini di presentazione delle domande fino al 22 ottobre 2018
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-09-24 18:56:222018-09-24 19:00:39Riapertura dei termini della mobilità del Comune di Cassinetta Lugagnano. Scadenza 22 ottobre
LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO DELLA CITTA’ (inclusa tutti i giorni per due partecipanti per Comune per lezione, a conclusione della lezione della mattina e prima della lezione del pomeriggio. La visita ha durata di un’ora)
La visita al Museo di Santa Giulia ha una durata di un’ora e comprende i reperti e le sezioni più significative del percorso. Dopo un’iniziale introduzione sulla storia del monastero e la sua trasformazione in Museo, si prosegue con la visita agli highlights della sezione romana: Vittoria alata e Domus dell’Ortaglia. Si passa quindi alla sezione longobarda: corredi funerari e basilica di San Salvatore. Il percorso si conclude con la visita alla scenografica sala superiore di Santa Maria in Solario dov’è custodita la preziosa croce di Desiderio.
Pertanto per le lezioni della mattina chi vorrà partecipare alla visita guidata potrà fermarsi per un tempo uguale alla durata della visita. Per le lezioni del pomeriggio chi vorrà partecipare alla visita guidata potrà anticipare per un tempo uguale alla durata della visita.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-09-09 18:22:152018-09-09 18:25:20BRESCIACOMUNALE LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO SANTA GIULIA
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-09-03 22:21:342018-09-03 23:03:27BRESCIA COMUNALE INCONTRO DEL 15 OTTOBRE PROPONI L'ARGOMENTO
AVVISO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D 1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-09-02 21:50:532018-09-02 22:01:09Avviso di mobilità Comune di Cassinetta di Lugagnano (Mi) - SCAD. 12 SETTEMBRE 2018
TTIARMONIZZATI – Pd” Il gruppo Whattsapp dei responsabi
entra li finanziari dei comuni della provincia di Pordenone
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-08-27 07:28:522018-08-27 07:36:37“TUTTIARMONIZZATI – Pd” Il gruppo Whattsapp dei responsabili finanziari dei comuni della provincia di Pordenone
Alla società in house che gestisce servizi pubblici locali deve essere riconosciuta natura pubblica, con la duplice conseguenza che per le assunzioni di personale è soggetta alle regole del testo unico sul pubblico impiego e che i relativi soggetti operanti con funzione apicale sono pubblici ufficiali, per il fatto stesso di concorrere alla predisposizione di atti pubblicistici. Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione penale, sezione VI, conla sentenza n. 30441/2018 che conferma la condanna per i reati di abuso d’ufficio e di falso in atto pubblico dell’amministratore delegato, del responsabile della direzione del personale e del presidente della commissione esaminatrice di una società in house, coinvolti a diverso titolo nell’assunzione di 41 dipendenti secondo logiche clientelari e in violazione delle regole sul pubblico concorso.
I motivi della sentenza
Oltre le molteplici irregolarità riscontrate nella fase di reclutamento del personale (affidamento dell’attività di ricerca e preselezione a un consorzio privo di iscrizione all’apposito albo, false verifiche di regolarità in ordine ai curricula dei candidati, emissione di determine di assunzione senza istruttoria, eccetera), la parte più significativa della pronuncia si incentra sull’obiezione addotta dai ricorrenti. Gli imputati hanno sostenuto che i dirigenti della società in house – per il regime giuridico proprio di questo organismo strumentale – avrebbero piena autonomia nel dare corso alle assunzioni di personale, secondo quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili con la sentenza n. 7759/2017, nella parte in cui afferma che «una società in house non può essere equiparata a una pubblica amministrazione nel momento in cui assume del personale, agendo in questi casi le società in house come delle comuni società per azioni in regime tutto privatistico». Questo l’assunto, secondo i giudici della Corte, è estrapolato in modo arbitrario dal suo contesto e porta a conclusioni fuorvianti rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico, che estendono invece la disciplina del reclutamento del pubblico impiego anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione.
Le norme
Il principio, introdotto per la prima volta dall’articolo 18 del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, è stato poi ribadito dall’articolo 19 del Dlgs 175/2016 (testo unico sulle società partecipate), secondo il quale «le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165».
La giurispudenza
In effetti, la giurisprudenza ha più volte messo in luce la natura imperativa del suddetto articolo 18 del Dl 112/2008, da cui discende la nullità del rapporto di lavoro costituito contra legem e l’invalidità della relativa assunzione, salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione per l’attività svolta (articolo 2126 del codice civile). Al riguardo il Consiglio di stato, sezione VI, con la sentenza n. 5643/2015 ha affermato che se una società in house incorre nella violazione delle regole previste da questo disposto, «il rapporto (…) è sanzionato con la nullità, intesa come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile d’ufficio e non già alla stregua di un mero vizio di violazione di legge, secondo i principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi».
Le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di pubblicità, parità di trattamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-08-13 07:04:282018-08-13 07:11:01Le società in house possono assumere soltanto con le procedure del pubblico impiego
Permessi per visite frazionati su «quote» inferiori all’ora e contingentati al 2018
Arrivano i primi pareri dell’Aran in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici disciplinati all’articolo 35 del contratto del 21 maggio 2018. In particolare si tratta del contingentamento dei permessi nell’anno 2018 (parere Cfl2) e del frazionamento dei permessi per periodi inferiori all’ora intera (parere Cfl3).
Contingentamento dei permessi per visite per l’anno 2018
L’articolo 35 del contratto offre un istituto del tutto nuovo e applicabile dal 22 maggio 2018. Si tratta di un plafon di 18 ore annue, fruibili nelle ipotesi di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche. Ciò che andava chiarito, in mancanza di una previsione specifica, era se le 18 ore all’anno dovessero essere riproporzionate considerati i 7 mesi di maturazione, quelli cioè dall’entrata in vigore del contratto fino a fine anno, o se dovessero invece essere riconosciute per intero.
L’Agenzia ha spiegato che, mancando una espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi, gli stessi devono essere riconosciuti per intero nel 2018 anche se l’istituto contrattuale nasce il 22 maggio 2018. Questo anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si sia assentato a giorni per la medesima motivazione, precedentemente la data del 21 maggio 2018.
Frazionamento dei permessi per periodi inferiori alla singola ora
Il frazionamento dei permessi fruibili a ore rappresenta una criticità dal punto di vista operativo e gestionale quanto maggiore è la frammentazione degli stessi. Questo con particolare riferimento alla verifica e al rispetto del monte ore a disposizione riferito all’istituto coinvolto.
L’Aran ha chiarito che l’articolo 35 del contratto 21 maggio 2018 riconosce la fruibilità dei permessi per visite, sia su base giornaliera sia su base oraria e, come spesso accade nelle dinamiche applicative delle norme, in mancanza di divieto espresso, ritiene che i permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al monte ora annuale delle 18 ore.
Nel parere si legge che qualora un permesso sia fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione dal monte ore a disposizione del lavoratore, sarà pari a 3 ore e 31 minuti.
La complicazione gestionale sta nella necessità di quantificare il residuo a minuti e la reale possibilità che il restante montante sia fruito per intero.
Infine, dal punto di vista giuridico, determinare la durata del permesso in ragione dell’effettiva fruizione dello stesso costituisce una sorte di « cronologia inversa».
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-08-10 06:51:282018-08-10 06:51:38Permessi per visite frazionati su «quote» inferiori all’ora e contingentati al 2018
Cerca nel Sito
Archivio News
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Cliccando su "OK" acconsenti all' uso implicito dei cookie. Se vuoi saperne di piu' sull' utilizzo dei cookie clicca sul pulsante "Cookies Policy"OKCookies Policy
Riapertura dei termini della mobilità del Comune di Cassinetta Lugagnano. Scadenza 22 ottobre
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOAVVISO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D 1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001:
riapertura dei termini di presentazione delle domande fino al 22 ottobre 2018
visualizza la determinazione
BRESCIACOMUNALE LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO SANTA GIULIA
/in Ultime News /da ENZOLA VISITA GUIDATA DEL MUSEO DELLA CITTA’ (inclusa tutti i giorni per due partecipanti per Comune per lezione, a conclusione della lezione della mattina e prima della lezione del pomeriggio. La visita ha durata di un’ora)
La visita al Museo di Santa Giulia ha una durata di un’ora e comprende i reperti e le sezioni più significative del percorso. Dopo un’iniziale introduzione sulla storia del monastero e la sua trasformazione in Museo, si prosegue con la visita agli highlights della sezione romana: Vittoria alata e Domus dell’Ortaglia. Si passa quindi alla sezione longobarda: corredi funerari e basilica di San Salvatore. Il percorso si conclude con la visita alla scenografica sala superiore di Santa Maria in Solario dov’è custodita la preziosa croce di Desiderio.
Pertanto per le lezioni della mattina chi vorrà partecipare alla visita guidata potrà fermarsi per un tempo uguale alla durata della visita. Per le lezioni del pomeriggio chi vorrà partecipare alla visita guidata potrà anticipare per un tempo uguale alla durata della visita.
SCARICA LE BROCHURE
BRESCIA COMUNALE INCONTRO DEL 15 OTTOBRE PROPONI L’ARGOMENTO
/in Ultime News /da ENZOBRESCIA COMUNALE INCONTRO DEL 15 OTTOBRE PROPONI L’ARGOMENTO
COMPILA IL QUESTIONARIO E INVIA A
bresciacomunale@associazionerfc.org
Avviso di mobilità Comune di Cassinetta di Lugagnano (Mi) – SCAD. 12 SETTEMBRE 2018
/in Ultime News /da ENZOCOMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
AVVISO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D 1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001
SCARICA IL BANDO
“TUTTIARMONIZZATI – Pd” Il gruppo Whattsapp dei responsabili finanziari dei comuni della provincia di Pordenone
/in Ultime News /da ENZOTTIARMONIZZATI – Pd” Il gruppo Whattsapp dei responsabi
entra li finanziari dei comuni della provincia di Pordenone
Le società in house possono assumere soltanto con le procedure del pubblico impiego
/in Ultime News /da ENZOLe società in house possono assumere soltanto con le procedure del pubblico impiego
di Michele Nico
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Alla società in house che gestisce servizi pubblici locali deve essere riconosciuta natura pubblica, con la duplice conseguenza che per le assunzioni di personale è soggetta alle regole del testo unico sul pubblico impiego e che i relativi soggetti operanti con funzione apicale sono pubblici ufficiali, per il fatto stesso di concorrere alla predisposizione di atti pubblicistici. Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione penale, sezione VI, conla sentenza n. 30441/2018 che conferma la condanna per i reati di abuso d’ufficio e di falso in atto pubblico dell’amministratore delegato, del responsabile della direzione del personale e del presidente della commissione esaminatrice di una società in house, coinvolti a diverso titolo nell’assunzione di 41 dipendenti secondo logiche clientelari e in violazione delle regole sul pubblico concorso.
I motivi della sentenza
Oltre le molteplici irregolarità riscontrate nella fase di reclutamento del personale (affidamento dell’attività di ricerca e preselezione a un consorzio privo di iscrizione all’apposito albo, false verifiche di regolarità in ordine ai curricula dei candidati, emissione di determine di assunzione senza istruttoria, eccetera), la parte più significativa della pronuncia si incentra sull’obiezione addotta dai ricorrenti. Gli imputati hanno sostenuto che i dirigenti della società in house – per il regime giuridico proprio di questo organismo strumentale – avrebbero piena autonomia nel dare corso alle assunzioni di personale, secondo quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili con la sentenza n. 7759/2017, nella parte in cui afferma che «una società in house non può essere equiparata a una pubblica amministrazione nel momento in cui assume del personale, agendo in questi casi le società in house come delle comuni società per azioni in regime tutto privatistico». Questo l’assunto, secondo i giudici della Corte, è estrapolato in modo arbitrario dal suo contesto e porta a conclusioni fuorvianti rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico, che estendono invece la disciplina del reclutamento del pubblico impiego anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione.
Le norme
Il principio, introdotto per la prima volta dall’articolo 18 del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, è stato poi ribadito dall’articolo 19 del Dlgs 175/2016 (testo unico sulle società partecipate), secondo il quale «le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165».
La giurispudenza
In effetti, la giurisprudenza ha più volte messo in luce la natura imperativa del suddetto articolo 18 del Dl 112/2008, da cui discende la nullità del rapporto di lavoro costituito contra legem e l’invalidità della relativa assunzione, salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione per l’attività svolta (articolo 2126 del codice civile). Al riguardo il Consiglio di stato, sezione VI, con la sentenza n. 5643/2015 ha affermato che se una società in house incorre nella violazione delle regole previste da questo disposto, «il rapporto (…) è sanzionato con la nullità, intesa come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile d’ufficio e non già alla stregua di un mero vizio di violazione di legge, secondo i principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi».
Le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di pubblicità, parità di trattamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Permessi per visite frazionati su «quote» inferiori all’ora e contingentati al 2018
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOPermessi per visite frazionati su «quote» inferiori all’ora e contingentati al 2018
Arrivano i primi pareri dell’Aran in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici disciplinati all’articolo 35 del contratto del 21 maggio 2018. In particolare si tratta del contingentamento dei permessi nell’anno 2018 (parere Cfl2) e del frazionamento dei permessi per periodi inferiori all’ora intera (parere Cfl3).
Contingentamento dei permessi per visite per l’anno 2018
L’articolo 35 del contratto offre un istituto del tutto nuovo e applicabile dal 22 maggio 2018. Si tratta di un plafon di 18 ore annue, fruibili nelle ipotesi di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche. Ciò che andava chiarito, in mancanza di una previsione specifica, era se le 18 ore all’anno dovessero essere riproporzionate considerati i 7 mesi di maturazione, quelli cioè dall’entrata in vigore del contratto fino a fine anno, o se dovessero invece essere riconosciute per intero.
L’Agenzia ha spiegato che, mancando una espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi, gli stessi devono essere riconosciuti per intero nel 2018 anche se l’istituto contrattuale nasce il 22 maggio 2018. Questo anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si sia assentato a giorni per la medesima motivazione, precedentemente la data del 21 maggio 2018.
Frazionamento dei permessi per periodi inferiori alla singola ora
Il frazionamento dei permessi fruibili a ore rappresenta una criticità dal punto di vista operativo e gestionale quanto maggiore è la frammentazione degli stessi. Questo con particolare riferimento alla verifica e al rispetto del monte ore a disposizione riferito all’istituto coinvolto.
L’Aran ha chiarito che l’articolo 35 del contratto 21 maggio 2018 riconosce la fruibilità dei permessi per visite, sia su base giornaliera sia su base oraria e, come spesso accade nelle dinamiche applicative delle norme, in mancanza di divieto espresso, ritiene che i permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al monte ora annuale delle 18 ore.
Nel parere si legge che qualora un permesso sia fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione dal monte ore a disposizione del lavoratore, sarà pari a 3 ore e 31 minuti.
La complicazione gestionale sta nella necessità di quantificare il residuo a minuti e la reale possibilità che il restante montante sia fruito per intero.
Infine, dal punto di vista giuridico, determinare la durata del permesso in ragione dell’effettiva fruizione dello stesso costituisce una sorte di « cronologia inversa».