La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con la delibera n. 47 del 13 febbraio 2023, ha formulato, un parere, richiamata la disciplina del codice dei contratti e del TUEL in ordine agli aspetti giuridici e contabili degli affidamenti per motivi di “somma urgenza”, nonché l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte anche in sede consultiva – sui seguenti quesiti: “se nei casi in cui il fenomeno emergenziale sia di tale gravità e ampiezza per cui sia stato decretato lo stato di crisi e di emergenza regionale/nazionale e per i conseguenziali interventi inevitabilmente non si possa assicurare il rigoroso rispetto dei termini procedurali (dieci giorni per la perizia giustificativa e successiva sottoposizione da parte della giunta del provvedimento al consiglio comunale).
Si determini comunque l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, obbligandosi l’ente al riconoscimento del debito maturato per l’esecuzione d’interventi di somma urgenza esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione con esclusione dell’utile d’impresa.
La Giunta, per attivare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194,comma 1, lett. e), debba necessariamente prevedere la relativa copertura finanziaria tenendo conto che la medesima potrebbe non essere garantita con i mezzi di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 3. del TUEL, e potrebbero conseguentemente determinarsi squilibri finanziari chiaramente non dipendenti da scelte programmatiche volontarie o, ancor peggio, da errata o mancata programmazione.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2023-02-19 23:30:462023-02-19 23:38:18GLI AFFIDAMENTI PER SOMMA URGENZA
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la delibera n. 27 del 8 febbraio 2023, che approva la “Ricognizione dei progetti PNRR-PNC in cui sono soggetti attuatori Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, le Province di Savona, Imperia, La Spezia e i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti”.
Il quadro normativo di riferimento per la disciplina dei controlli della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rappresentato dall’art. 22 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, e dall’art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77.
L’art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, prevedendo la trasmissione alle amministrazioni competenti, in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi, ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ove l’attuazione dei suddetti piani, programmi e progetti competa agli enti territoriali, le funzioni di controllo sono esercitate dalle competenti Sezioni regionali (cfr. deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti).
Il risarcimento del danno per illegittimo esercizio del potere
Il risarcimento del danno a seguito di esercizio illegittimo del potere amministrativo, nella sentenza del Tar, Milano, n. 391 del 13 febbraio 2023.
I giudici hanno precisato come l’elemento centrale nella fattispecie di responsabilità è l’ingiustizia del danno, che deve essere dimostrata in giudizio e che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere, rigetta una domanda risarcitoria proposta, in quanto qualora l’annullamento di un provvedimento amministrativo venga disposto per vizi formali non è riconoscibile il risarcimento del danno, atteso che in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione.
Aggiunge il TAR che la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento, il che avviene in particolare quando, in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, l’Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2023-02-16 22:44:552023-02-16 23:11:22IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE
Il nuovo codice dei contratti pubblici 7 marzo 2023
Il corso persegue l’obiettivo di fornire le fondamentali conoscenze relative alla materia della contrattualistica pubblica e di analizzare le principali novità della imminente Riforma del Codice dei Contratti Pubblici che entrerà in vigore nel 2023. Il progetto legislativo contiene un riordino e una rivisitazione complessiva del D. Lgs. 50/2016, rispetto al quale, anche attraverso numerosi provvedimenti d’urgenza, sono state introdotte diverse modifiche che hanno profondamente modificato l’impianto del Codice.
Il corso di formazione fornisce agli operatori un’analisi delle nuove disposizioni incidenti su tali aspetti e percorsi, proponendo schemi e di check-list per consentire alle stazioni appaltanti di avviare e verificare l’attuazione della novella legislativa.
Struttura e principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2023 • Programmazione e livelli di progettazione • Ruolo del Responsabile Unico del Progetto RUP e ANAC • Qualificazione Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici • Disciplina sotto e sopra soglia e criteri di aggiudicazione • Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti • Accelerazione delle procedure • RTI, subappalto, avvalimento e Consorzi • Partenariato Pubblico-Privato e Concessioni • BMI, appalto integrato e incentivi tecnici • Varianti e revisioni prezzi
Docente: Eugenio PISCINO, Professore a contratto di Diritto Amministrativo – Università degli Studi Federico II – Dipartimento Economia, Management, Istituzioni; Dirigente di enti locali; Revisore Legale di società partecipate
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 200
€ 150 PER GLI ISCRITTI AD ASFEL ED ALL’ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI
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Non ha diritto all’esenzione TARI, lo stabilimento balneare comunale in convenzione, così la sentenza della CGT di secondo grado della Liguria, n. 959/2022.
In tema di TARI, l’esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per ”i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale” non può esser utilmente invocata da coloro che detengono immobili di proprietà del Comune in virtù di una convenzione.
E infatti, utilizzando beni (dai quali traggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili di produrre rifiuti, essi sono soggetti all’applicazione della regola eurounitaria ”chi inquina paga” con conseguenza debenza del tributo (nella specie, il contribuente era gestore, giusta convenzione stipulata con il Comune, di uno stabilimento balneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune).
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2023-02-14 20:41:592023-02-14 20:57:49LA RIDUZIONE TARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
LE DISFUNZIONI NELLA RACCOLTA E LA RIDUZIONE DELLA TARI
E’ dovuta la riduzione della TARI in caso di disfunzione nella raccolta rifiuti, a prescindere dalla colpa del comune, così la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2374 del 25 gennaio 2023.
Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal primo comma dell’articolo 59 d.lgs. n. 507 del 1993 rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità).
Dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (“colpa” contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2023-02-12 19:13:532023-02-12 19:14:36LE DISFUNZIONI NELLA RACCOLTA E LA RIDUZIONE DELLA TARI
Non è preclusa la facoltà di impugnare atti impositivi atipici che evidenzino, comunque, una ben individuata pretesa tributaria, così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1797 del 20 gennaio 2023.
La natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.
GLI AFFIDAMENTI PER SOMMA URGENZA
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOLa Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con la delibera n. 47 del 13 febbraio 2023, ha formulato, un parere, richiamata la disciplina del codice dei contratti e del TUEL in ordine agli aspetti giuridici e contabili degli affidamenti per motivi di “somma urgenza”, nonché l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte anche in sede consultiva – sui seguenti quesiti: “se nei casi in cui il fenomeno emergenziale sia di tale gravità e ampiezza per cui sia stato decretato lo stato di crisi e di emergenza regionale/nazionale e per i conseguenziali interventi inevitabilmente non si possa assicurare il rigoroso rispetto dei termini procedurali (dieci giorni per la perizia giustificativa e successiva sottoposizione da parte della giunta del provvedimento al consiglio comunale).
Si determini comunque l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, obbligandosi l’ente al riconoscimento del debito maturato per l’esecuzione d’interventi di somma urgenza esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione con esclusione dell’utile d’impresa.
La Giunta, per attivare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194,comma 1, lett. e), debba necessariamente prevedere la relativa copertura finanziaria tenendo conto che la medesima potrebbe non essere garantita con i mezzi di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 3. del TUEL, e potrebbero conseguentemente determinarsi squilibri finanziari chiaramente non dipendenti da scelte programmatiche volontarie o, ancor peggio, da errata o mancata programmazione.
Parere
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RICOGNIZIONE DEI PROGETTI PNRR
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Il quadro normativo di riferimento per la disciplina dei controlli della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rappresentato dall’art. 22 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, e dall’art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77.
L’art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, prevedendo la trasmissione alle amministrazioni competenti, in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi, ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ove l’attuazione dei suddetti piani, programmi e progetti competa agli enti territoriali, le funzioni di controllo sono esercitate dalle competenti Sezioni regionali (cfr. deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti).
Rapporto
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOIl risarcimento del danno per illegittimo esercizio del potere
Il risarcimento del danno a seguito di esercizio illegittimo del potere amministrativo, nella sentenza del Tar, Milano, n. 391 del 13 febbraio 2023.
I giudici hanno precisato come l’elemento centrale nella fattispecie di responsabilità è l’ingiustizia del danno, che deve essere dimostrata in giudizio e che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere, rigetta una domanda risarcitoria proposta, in quanto qualora l’annullamento di un provvedimento amministrativo venga disposto per vizi formali non è riconoscibile il risarcimento del danno, atteso che in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione.
Aggiunge il TAR che la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento, il che avviene in particolare quando, in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, l’Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato.
Sentenza
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CORSO DI FORMAZIONE: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – 7 MARZO 2023
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Il nuovo codice dei contratti pubblici 7 marzo 2023
Il corso persegue l’obiettivo di fornire le fondamentali conoscenze relative alla materia della contrattualistica pubblica e di analizzare le principali novità della imminente Riforma del Codice dei Contratti Pubblici che entrerà in vigore nel 2023. Il progetto legislativo contiene un riordino e una rivisitazione complessiva del D. Lgs. 50/2016, rispetto al quale, anche attraverso numerosi provvedimenti d’urgenza, sono state introdotte diverse modifiche che hanno profondamente modificato l’impianto del Codice.
Il corso di formazione fornisce agli operatori un’analisi delle nuove disposizioni incidenti su tali aspetti e percorsi, proponendo schemi e di check-list per consentire alle stazioni appaltanti di avviare e verificare l’attuazione della novella legislativa.
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LA RIDUZIONE TARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
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Non ha diritto all’esenzione TARI, lo stabilimento balneare comunale in convenzione, così la sentenza della CGT di secondo grado della Liguria, n. 959/2022.
In tema di TARI, l’esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per ”i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale” non può esser utilmente invocata da coloro che detengono immobili di proprietà del Comune in virtù di una convenzione.
E infatti, utilizzando beni (dai quali traggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili di produrre rifiuti, essi sono soggetti all’applicazione della regola eurounitaria ”chi inquina paga” con conseguenza debenza del tributo (nella specie, il contribuente era gestore, giusta convenzione stipulata con il Comune, di uno stabilimento balneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune).
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LE DISFUNZIONI NELLA RACCOLTA E LA RIDUZIONE DELLA TARI
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E’ dovuta la riduzione della TARI in caso di disfunzione nella raccolta rifiuti, a prescindere dalla colpa del comune, così la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2374 del 25 gennaio 2023.
Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal primo comma dell’articolo 59 d.lgs. n. 507 del 1993 rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità).
Dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (“colpa” contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.
Sentenza
LA FACOLTA’ DI IMPUGNARE ATTI TRIBUTARI ATIPICI
/in Ultime News /da ENZOLA FACOLTA’ DI IMPUGNARE ATTI TRIBUTARI ATIPICI
La natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.
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