LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ED IL PATRIMONIO “NASCOSTO”
ORE 9:00-13:00
– Analisi delle principali problematiche emerse nella fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale: gli errori da evitare;
– Le soluzioni per correggere o integrare i valori di stato patrimoniale registrati al 31 dicembre dell’anno precedente;
– Le principali scritture in partita doppia.
– La ricognizione del patrimonio nascosto: reti del gas, le altre reti tecnologiche, le partecipate;
– La consistenza del patrimonio nascosto;
– La valutazione del patrimonio nascosto con esempi pratici;
– La gestione degli investimenti e dei contributi correlati;
– Le verifiche sugli inventari e le direttive da fornire ai servizi tecnici per la gestione ottimale degli investimenti;
– Il F.P.V. formato da entrate libere (personale, spese legali, etc.) e da entrate vincolate (contributi su OO.PP., sociali, etc.).
– Analisi strategica, tecnica ed economica di modalità alternative per la realizzazione degli investimenti tramite il P.P.P. – con esempi;
– Le modalità di contabilizzazione del P.P.P.;
ORE 14:30 – 18:30
– I fondi di accantonamento (FCDE/FSC, contenzioso, partecipate, etc.);
– La gestione dell’IVA nella partita doppia;
– La gestione della liquidità (fondi liberi, vincolati, conti correnti postali, etc.);
– Presentazione, anche attraverso esempi pratici e reali, di soluzioni per la realizzazione e gestione del patrimonio che portino benefici alla gestione corrente del bilancio:
o Efficientamento energetico mediante P.F. – l’esempio della pubblica illuminazione;
o La gestione e valorizzazione delle reti del gas;
– Le operazioni finali:
o Le principali scritture di assestamento, rettifica ed integrazione;
o I check finali da effettuare per superare i controlli della BDAP
– Brevi cenni sulla rappresentazione efficace dei valori ed il bilancio sociale.
Relatori:
dott.ssa Daniela Ghiandoni responsabile finanziario di ente locale, formatrice esperta in finanza locale, autrice di pubblicazioni in materia, editorialista riviste specializzate;
ing. Millo Dall’Agliolibero professionista con esperienza nella gestione di aziende pubbliche;
dott. Pasquale Colantuoniresponsabile per i rapporti con gli Enti Locali, con esperienza nella materia della distribuzione gas e dell’efficienza energetica;
dott. Leonardo Adamicollaboratore dello Studio Cavaggioni nell’ambito della contabilità degli Enti Locali. Sindaco di un Comune della provincia di Vicenza;
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-03-18 08:13:442018-03-20 14:29:23"BERGAMO COMUNALE" dal 3 al 10 maggio: LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ED IL PATRIMONIO “NASCOSTO” - 3 maggio H 9,00
Unione Terre di Pievi e di Castelli
Comuni di Cà d’Andrea, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese
PROVINCIA DI CREMONA
AVVISO MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1
Pubblicata il 27/02/2018
Nella sezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione trasparente è stato pubblicato l’avviso di mobilità volontaria, con oggetto:
“Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 “- Area Finanziaria e Tributaria”
In allegato alla news l’avviso completo in pdf e il modulo per la presentazione dell’istanza.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-03-06 15:36:442018-03-06 15:37:09MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. D1 (POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1) – AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. SCAD. h. 11 DEL 28 MARZO
No sindaco -ragioniere capo anche nei piccoli Comuni
di Alberto Barbiero e Patrizia Ruffini
La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 219/2015
Non appare conforme all’ordinamento vigente che il sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente. Il principio è affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia (deliberazione 219/2015) relativa agli esiti del controllo sul rendiconto 2013 di un Comune bresciano sui mille abitanti, il cui riaccertamento dei residui attivi non è stato compiuto dai singoli responsabili delle entrate, in quanto nella struttura del Comune è presente un singolo responsabile del servizio, identificato nella persona del sindaco.
La norma per i piccoli Comuni
Secondo quanto disposto dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Si tratta di una disposizione derogatoria, che presenta caratteri di eccezionalità rispetto al principio di separazione fra funzione d’indirizzo politico e funzione amministrativa, per cui la deroga è ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente locale, ma non è estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (come rilevato dalla stessa Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, deliberazione n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012). Inoltre la norma prevede che la sua attuazione sia definita con disposizioni regolamentari, che vanno ad esplicitare il percorso derogatorio.
La decisione dei giudici
I magistrati lombardi rilevano le criticità applicative della norma, evidenziando i limiti dell’opzione concessa nei Comuni con meno di cinquemila abitanti nel caso in cui il sindaco voglia assumere l’incarico di responsabile del servizio finanziario dell’ente. Ai sensi degli articoli 153 e 228 del Tuel il riaccertamento dei residui è attività obbligatoria a presidio della sana gestione contabile dell’ente locale e a tutela degli equilibri di bilancio, in quanto adempimento ciclico incidente sulla composizione dell’avanzo di amministrazione. L’operazione di riaccertamento – asseriscono i magistrati – deve essere compiuta dall’organo individuato dal Tuel quale proposto al servizio finanziario, in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività funzionale richiesta. Quanto poi alla carenza in organico di un responsabile del servizio finanziario, pur prendendo atto della peculiarità del caso in esame, in ragione della ridotta struttura amministrativa dell’ente, i giudici contabili rimarcano il principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell’ente locale. Suddetto principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto compiutamente dalla legge Bassanini, e ripreso dal Dlgs 165/2001 e dalla legge 15/2009, pone quale responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica. Ne consegue che non appare conforme all’ordinamento vigente che il Sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente.
Lo stesso comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000 fa salva la possibilità di attribuzione di competenze gestionali al segretario comunale (articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel), delineando un’alternativa altamente professionalizzata alla nomina di amministratori come responsabili di servizio.
La deliberazione si chiude quindi con il riscontro che il riaccertamento dei residui attivi non è avvenuto in conformità agli articoli 153 e 228 del Tuel in quanto compiuto non dal responsabile del servizio finanziario, bensì dal responsabile unico nella persona del sindaco. Un monito importante per l’organo di revisione economico-finanziario che è sempre obbligato ad esprimere il proprio parere sull’operazione, ma anche per i comuni che hanno adottato le medesime scelte organizzative di affidare al sindaco anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-03-06 15:24:122018-03-06 15:24:12No sindaco -ragioniere capo anche nei piccoli Comuni
E’ previsto un incontro fra colleghi responsabili finanziari a Castegnato (Bs) presso sala civica, dalle 14,30, per discutere delle tante novità riguardanti il nuovo contratto dei dipendenti.
La partecipazione è libera e l’invito è aperto a tutti gli interessati.
Si chiede tuttavia di comunicare in anticipo la presenza contattando per mail la collega dott.ssa Nicoletta Guerrini (ragioneria@comunecastegnato.org) dei servizi finanziari del Comune di Castegnato.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-03-06 09:04:002018-03-16 01:15:16I RAGIONIERI COMUNALI SI INCONTRANO ARGOMENTO IL NUOVO CCNL. A CASTEGNATO (BS) IL 22 MARZO
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-03-01 08:47:462018-03-01 08:48:14LA DETERMINAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2018
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-03-01 06:01:142018-03-01 06:17:47MARCO SIGAUDO: PRIVACY - LA NUOVA NORMATIVA. BRESCIA 29 MARZO
La vicenda, come noto, si è sviluppata intorno al dettato dell’articolo 113 del codice dei contratti – ante modifica apportata con il la Legge di Bilancio per il 2018 – ed all’acclarata non perfetta sovrapponibilità rispetto alle norme del pregresso codice in tema di incentivi di progettazione. Il Sindaco di un Comune pugliese, prendendo atto dalla modifica apportata all’articolo 113 del codice dall’art. 1, comma 526, della l. n. 205/2017, ed al fine di pervenire alla corretta interpretazione della disposizione chiede definitivi chiarimenti sulla possibilità di non ritenere gli incentivi più “inclusi tra le risorse destinate al trattamento accessorio” con conseguente esclusione “dalla voce di spesa del personale per essere allocati al titolo II nell’ambito delle spese di investimento”. A questo orientamento sono approdate già le recenti deliberazioni della sezione del Veneto e della regione Umbria (rispettivamente con la deliberazione n. 6 e 14/2018). Con i pareri richiamati si è infine sostenuto che gli incentivi per funzioni tecniche (a far data dal 1° gennaio 2018) “non rientrerebbero nei capitoli della spesa del personale, ma dovrebbero essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera” e che con la modifica apportata con la legge di bilancio (secondo la sezione della regione Umbria) “il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto ed ha concluso per l’esclusione degli incentivi tecnici dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 rilevando che l’art. 113, ai commi 1 e 2, già dispone che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture devono trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti”.
Il deferimento alle Sezioni riunite
La sezione pugliese, come si legge nella deliberazione, non appare totalmente persuasa delle riflessioni espresse, ritenendo anche che ogni volta che il legislatore abbia voluto sancire delle esclusioni da precisi vincoli/limiti di spesa ha provveduto a specificarlo espressamente. Secondo quanto si legge nel parere occorre comunque “considerare che l’appostazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del “medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture” non è in grado di mutare “la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale e conseguentemente la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore apparentemente diretta a qualificare tale spesa nell’ambito della spesa per investimenti non sembra poter consentire di desumere sic et simpliciter l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio”. Ed è proprio su questo aspetto che si rendere necessario “un ulteriore intervento nomofilattico considerato, peraltro, che l’allocazione contabile di una posta nell’ambito della spesa per investimenti piuttosto che nella spesa corrente produce anche inevitabili riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti”. Oltre alla mancanza di un chiaro riferimento normativo (“un’espressa volutas legis”) che preveda l’esclusione degli incentivi per funzioni tecniche sia dai vincoli previsti dal legislatore per la spesa del personale che per la spesa per il trattamento accessorio, la sezione rileva che “qualora dall’allocazione in bilancio al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori, servizi o forniture si desumesse l’inserimento di tali risorse nell’ambito della spesa di investimento potrebbe ravvisarsi un contrasto con la disciplina di cui all’art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003 n. 350 che stabilisce, ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione” che contiene una definizione di ciò che costituisce investimento non ricomprendendo, evidentemente, le spese in questione. In particolare, ai sensi della normativa citata costituiscono spese di investimento: a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Alla luce di quanto, la sezione sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie la questione di massima al fine di assicurare il “superamento di contrasti da parte delle Sezioni regionali di controllo ed un’interpretazione uniforme della disposizione recentemente introdotta dalla legge di stabilità 2018 che si inserisce in un contesto normativo per il quale risultano già intervenute la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011 e da ultimo, le deliberazioni delle Sezioni delle Autonomie” n. 18/2016, 7 e 24/2017.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-02-20 08:06:552018-02-20 08:06:55La querelle sulla natura giuridica della spesa per gli incentivi deferita alle Sezioni riunite
“BERGAMO COMUNALE” dal 3 al 10 maggio: LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ED IL PATRIMONIO “NASCOSTO” – 3 maggio H 9,00
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOGiovedì 3 maggio
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ED IL PATRIMONIO “NASCOSTO”
ORE 9:00-13:00
– Analisi delle principali problematiche emerse nella fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale: gli errori da evitare;
– Le soluzioni per correggere o integrare i valori di stato patrimoniale registrati al 31 dicembre dell’anno precedente;
– Le principali scritture in partita doppia.
– La ricognizione del patrimonio nascosto: reti del gas, le altre reti tecnologiche, le partecipate;
– La consistenza del patrimonio nascosto;
– La valutazione del patrimonio nascosto con esempi pratici;
– La gestione degli investimenti e dei contributi correlati;
– Le verifiche sugli inventari e le direttive da fornire ai servizi tecnici per la gestione ottimale degli investimenti;
– Il F.P.V. formato da entrate libere (personale, spese legali, etc.) e da entrate vincolate (contributi su OO.PP., sociali, etc.).
– Analisi strategica, tecnica ed economica di modalità alternative per la realizzazione degli investimenti tramite il P.P.P. – con esempi;
– Le modalità di contabilizzazione del P.P.P.;
ORE 14:30 – 18:30
– I fondi di accantonamento (FCDE/FSC, contenzioso, partecipate, etc.);
– La gestione dell’IVA nella partita doppia;
– La gestione della liquidità (fondi liberi, vincolati, conti correnti postali, etc.);
– Presentazione, anche attraverso esempi pratici e reali, di soluzioni per la realizzazione e gestione del patrimonio che portino benefici alla gestione corrente del bilancio:
o Efficientamento energetico mediante P.F. – l’esempio della pubblica illuminazione;
o La gestione e valorizzazione delle reti del gas;
– Le operazioni finali:
o Le principali scritture di assestamento, rettifica ed integrazione;
o I check finali da effettuare per superare i controlli della BDAP
– Brevi cenni sulla rappresentazione efficace dei valori ed il bilancio sociale.
dott.ssa Daniela Ghiandoni responsabile finanziario di ente locale, formatrice esperta in finanza locale, autrice di pubblicazioni in materia, editorialista riviste specializzate;
ing. Millo Dall’Aglio libero professionista con esperienza nella gestione di aziende pubbliche;
dott. Pasquale Colantuoni responsabile per i rapporti con gli Enti Locali, con esperienza nella materia della distribuzione gas e dell’efficienza energetica;
dott. Leonardo Adami collaboratore dello Studio Cavaggioni nell’ambito della contabilità degli Enti Locali. Sindaco di un Comune della provincia di Vicenza;
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MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. D1 (POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1) – AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. SCAD. h. 11 DEL 28 MARZO
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Comuni di Cà d’Andrea, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese
PROVINCIA DI CREMONA
AVVISO MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1
Nella sezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione trasparente è stato pubblicato l’avviso di mobilità volontaria, con oggetto:
“Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 “- Area Finanziaria e Tributaria”
In allegato alla news l’avviso completo in pdf e il modulo per la presentazione dell’istanza.
No sindaco -ragioniere capo anche nei piccoli Comuni
/in Ultime News /da ENZONo sindaco -ragioniere capo anche nei piccoli Comuni
di Alberto Barbiero e Patrizia Ruffini
La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 219/2015
Non appare conforme all’ordinamento vigente che il sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente. Il principio è affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia (deliberazione 219/2015) relativa agli esiti del controllo sul rendiconto 2013 di un Comune bresciano sui mille abitanti, il cui riaccertamento dei residui attivi non è stato compiuto dai singoli responsabili delle entrate, in quanto nella struttura del Comune è presente un singolo responsabile del servizio, identificato nella persona del sindaco.
La norma per i piccoli Comuni
Secondo quanto disposto dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Si tratta di una disposizione derogatoria, che presenta caratteri di eccezionalità rispetto al principio di separazione fra funzione d’indirizzo politico e funzione amministrativa, per cui la deroga è ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente locale, ma non è estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (come rilevato dalla stessa Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, deliberazione n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012). Inoltre la norma prevede che la sua attuazione sia definita con disposizioni regolamentari, che vanno ad esplicitare il percorso derogatorio.
La decisione dei giudici
I magistrati lombardi rilevano le criticità applicative della norma, evidenziando i limiti dell’opzione concessa nei Comuni con meno di cinquemila abitanti nel caso in cui il sindaco voglia assumere l’incarico di responsabile del servizio finanziario dell’ente. Ai sensi degli articoli 153 e 228 del Tuel il riaccertamento dei residui è attività obbligatoria a presidio della sana gestione contabile dell’ente locale e a tutela degli equilibri di bilancio, in quanto adempimento ciclico incidente sulla composizione dell’avanzo di amministrazione. L’operazione di riaccertamento – asseriscono i magistrati – deve essere compiuta dall’organo individuato dal Tuel quale proposto al servizio finanziario, in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività funzionale richiesta. Quanto poi alla carenza in organico di un responsabile del servizio finanziario, pur prendendo atto della peculiarità del caso in esame, in ragione della ridotta struttura amministrativa dell’ente, i giudici contabili rimarcano il principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell’ente locale. Suddetto principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto compiutamente dalla legge Bassanini, e ripreso dal Dlgs 165/2001 e dalla legge 15/2009, pone quale responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica. Ne consegue che non appare conforme all’ordinamento vigente che il Sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente.
Lo stesso comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000 fa salva la possibilità di attribuzione di competenze gestionali al segretario comunale (articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel), delineando un’alternativa altamente professionalizzata alla nomina di amministratori come responsabili di servizio.
La deliberazione si chiude quindi con il riscontro che il riaccertamento dei residui attivi non è avvenuto in conformità agli articoli 153 e 228 del Tuel in quanto compiuto non dal responsabile del servizio finanziario, bensì dal responsabile unico nella persona del sindaco. Un monito importante per l’organo di revisione economico-finanziario che è sempre obbligato ad esprimere il proprio parere sull’operazione, ma anche per i comuni che hanno adottato le medesime scelte organizzative di affidare al sindaco anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario.
I RAGIONIERI COMUNALI SI INCONTRANO ARGOMENTO IL NUOVO CCNL. A CASTEGNATO (BS) IL 22 MARZO
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOE’ previsto un incontro fra colleghi responsabili finanziari a Castegnato (Bs) presso sala civica, dalle 14,30, per discutere delle tante novità riguardanti il nuovo contratto dei dipendenti.
La partecipazione è libera e l’invito è aperto a tutti gli interessati.
Si chiede tuttavia di comunicare in anticipo la presenza contattando per mail la collega dott.ssa Nicoletta Guerrini (ragioneria@comunecastegnato.org) dei servizi finanziari del Comune di Castegnato.
LA DETERMINAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2018
/in Ultime News /da ENZOLA DETERMINAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2018
di Gianluca Bertagna e Tatiana Chiolero
Vi proponiamo di seguito una bozza di determinazione di costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2018.
La “regola” vigente per l’anno 2018 è rappresentata dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede: “a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.
Su Personale News, numero 3/2018, potete trovare il file di calcolo, unitamente all’analisi ed esposizione delle voci di
costituzione del fondo, delle voci di spesa incluse o escluse dal limite; poiché il fondo 2016 rappresenta infatti la base di
riferimento della costituzione del fondo dell’anno 2018, in tale sede abbiamo altresì riepilogato i disposti legislativi, di
contenimento del trattamento accessorio degli ultimi anni, poiché la corretta esecuzione delle decurtazioni effettuate per
effetto delle norme vigenti nel tempo, è il presupposto per la costituzione del fondo 2016.
N.B. Anche alla luce di quanto esposto nell’articolo della sezione La Novità di questo numero di Personale News, per il
momento abbiamo lasciato gli incentivi per funzioni tecniche sia tra le voci incluse che tra quelle escluse ai fini del rispetto
dei vincoli finanziari. …
…CONTINUA NELL’ALLEGATO
MARCO SIGAUDO: PRIVACY – LA NUOVA NORMATIVA. BRESCIA 29 MARZO
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOMARCO SIGAUDO: PRIVACY – LA NUOVA NORMATIVA
Un momento di approfondimento e confronto sulla normativa in vigore dal 28 maggio
29 marzo 2018 dalle ore 9,00
presso Comune di Brescia – Piazzale della Repubblica 1 – Settore Pubblica Istruzione (Sala Savoldo)
SCARICA LA BROCHURE E ISCRIVITI
La querelle sulla natura giuridica della spesa per gli incentivi deferita alle Sezioni riunite
/in Ultime News /da ENZOLa querelle sulla natura giuridica della spesa per gli incentivi deferita alle Sezioni riunite
Non sembra trovare ancora una pacifica soluzione la tematica relativa alla corretta identificazione della natura giuridica della spesa per gli incentivi per lo svolgimento funzioni tecniche e l’esclusione dal “tetto” del trattamento accessorio nonostante i recenti pareri della sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 6/2018/PAR e della sezione Umbria, con deliberazione n. 14/2018/PAR. L’esigenza di un definitivo chiarimento viene sollevata dalla sezione regionale della Puglia con la recente deliberazione 9/2018con deferimento della problematica alle Sezioni riunite in sede di controllo.
I termini della vicenda
La vicenda, come noto, si è sviluppata intorno al dettato dell’articolo 113 del codice dei contratti – ante modifica apportata con il la Legge di Bilancio per il 2018 – ed all’acclarata non perfetta sovrapponibilità rispetto alle norme del pregresso codice in tema di incentivi di progettazione. Il Sindaco di un Comune pugliese, prendendo atto dalla modifica apportata all’articolo 113 del codice dall’art. 1, comma 526, della l. n. 205/2017, ed al fine di pervenire alla corretta interpretazione della disposizione chiede definitivi chiarimenti sulla possibilità di non ritenere gli incentivi più “inclusi tra le risorse destinate al trattamento accessorio” con conseguente esclusione “dalla voce di spesa del personale per essere allocati al titolo II nell’ambito delle spese di investimento”. A questo orientamento sono approdate già le recenti deliberazioni della sezione del Veneto e della regione Umbria (rispettivamente con la deliberazione n. 6 e 14/2018). Con i pareri richiamati si è infine sostenuto che gli incentivi per funzioni tecniche (a far data dal 1° gennaio 2018) “non rientrerebbero nei capitoli della spesa del personale, ma dovrebbero essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera” e che con la modifica apportata con la legge di bilancio (secondo la sezione della regione Umbria) “il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto ed ha concluso per l’esclusione degli incentivi tecnici dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 rilevando che l’art. 113, ai commi 1 e 2, già dispone che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture devono trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti”.
Il deferimento alle Sezioni riunite
La sezione pugliese, come si legge nella deliberazione, non appare totalmente persuasa delle riflessioni espresse, ritenendo anche che ogni volta che il legislatore abbia voluto sancire delle esclusioni da precisi vincoli/limiti di spesa ha provveduto a specificarlo espressamente. Secondo quanto si legge nel parere occorre comunque “considerare che l’appostazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del “medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture” non è in grado di mutare “la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale e conseguentemente la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore apparentemente diretta a qualificare tale spesa nell’ambito della spesa per investimenti non sembra poter consentire di desumere sic et simpliciter l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio”. Ed è proprio su questo aspetto che si rendere necessario “un ulteriore intervento nomofilattico considerato, peraltro, che l’allocazione contabile di una posta nell’ambito della spesa per investimenti piuttosto che nella spesa corrente produce anche inevitabili riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti”. Oltre alla mancanza di un chiaro riferimento normativo (“un’espressa volutas legis”) che preveda l’esclusione degli incentivi per funzioni tecniche sia dai vincoli previsti dal legislatore per la spesa del personale che per la spesa per il trattamento accessorio, la sezione rileva che “qualora dall’allocazione in bilancio al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori, servizi o forniture si desumesse l’inserimento di tali risorse nell’ambito della spesa di investimento potrebbe ravvisarsi un contrasto con la disciplina di cui all’art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003 n. 350 che stabilisce, ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione” che contiene una definizione di ciò che costituisce investimento non ricomprendendo, evidentemente, le spese in questione. In particolare, ai sensi della normativa citata costituiscono spese di investimento: a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Alla luce di quanto, la sezione sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie la questione di massima al fine di assicurare il “superamento di contrasti da parte delle Sezioni regionali di controllo ed un’interpretazione uniforme della disposizione recentemente introdotta dalla legge di stabilità 2018 che si inserisce in un contesto normativo per il quale risultano già intervenute la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011 e da ultimo, le deliberazioni delle Sezioni delle Autonomie” n. 18/2016, 7 e 24/2017.