COMUNE DI PONTOGLIO RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE TRIBUTI SCAD. 4 GENNAIO
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-12-20 11:53:222018-12-20 12:11:01COMUNE DI PONTOGLIO RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE TRIBUTI SCAD. 4 GENNAIO
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-12-12 12:59:192018-12-12 13:01:31COMUNE DI BRANDICO: AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER UNA CAT. B3 - SCAD. 7 GENNAIO
COMUNE DI ISEO – BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – AREA FINANZIARIA – SCAD. 5 GENNAIO
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-12-12 10:01:042018-12-12 10:04:43COMUNE DI ISEO - BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - AREA FINANZIARIA - SCAD. 5 GENNAIO
Dall’idea di un “Armonizzato” – Gaetano del Comune di Pregnana Milanese – un accesso a OneDrive per condividere documenti e quant’altro. Un grazie a Gaetano per la sua utile iniziativa.
LEGGI LE ISTRUZIONI
ENTRA NEI GRUPPI WHATTSAPP DEI RESPONSABILI FINANZIARI “ARMONIZZATI”
(puoi anche farlo inviando un msg al 3911640872 con scritto “Arfc whattsapp” indicando il tuo nome e il nome del Comune presso cui lavori)
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-11-25 18:02:032018-11-26 13:37:31"armonizzatimaliberi@outlook.it": gli "Armonizzati" sul Cloud per condividere l'Esperienza lavorativa
ARFC, insieme alle altre Associazioni di categoria (ANUTEL, ASFEL; ARDEL, …) presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che con un Atto di Orientamento ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca. La problematica era stata posta sul tavolo dalle Associazioni nell’incontro precedente del 20 settembre. In entrambi le occasioni per le Associazioni aveva relazionato il dott. Mauro Bellesia
.
Due immagini dell’incontro dell’Osservatoriodel 26 ottobre presso il Palazzo del Viminale. Nella seconda, un momento dell’intervento del dott. Mauro Bellesia sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca
OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI
*****
ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E
REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL’ART. 153,
COMMA 4, DEL TUEL.
PREMESSO
L’art. 153, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, indica le principali competenze del
Responsabile del servizio finanziario disponendo che: “Il responsabile del servizio finanziario, di
ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in
generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di
finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
Il citato comma 4 dell’art. 153 del Tuel è stato sostanzialmente modificato dal D.L. 10/10/12, n.
174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, che, nell’ambito del rafforzamento dei controlli in materia
di enti locali, ha aggiunto le ulteriori attribuzioni di controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli
di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del
servizio finanziario agisce “in autonomia”, segnalando, fra l’altro, eventuali squilibri anche alla
Corte dei Conti (come indicato dal successivo comma 6).
La recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato tra i canoni fondamentali delle
gestioni amministrative, espressivi del buon andamento dell’amministrazione, da un lato, il risultato
positivo di amministrazione, che costituisce il coefficiente necessario della qualificazione del
concetto di equilibrio di bilancio (sent. n. 247/2017) e dall’altro, il rispetto di una specifica clausola
di salvaguardia. Clausola individuata nella regola che “copertura economica delle spese ed equilibri
di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni
intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sent. n.
184/2016). Nella realizzazione di tali obiettivi, i ruoli affidati al responsabile del servizio
finanziario sono di primaria importanza. Ciò va detto sia per i compiti di verifica della veridicità
delle previsioni ai fini dell’impostazione della programmazione finanziaria, ai sensi dell’art. 153,
co. 4 del Tuel, sia per le funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni che
presidiano la legittimità degli atti di gestione. Vigilanza che cade sia su ciò che attiene ai profili
finanziari della specifica determinazione gestionale, sia per quanto riguarda l’aspetto di maggior
rilievo della complessiva tenuta della gestione del bilancio e della sua sostenibilità.
A tale importanza istituzionale si correla una rilevante responsabilità professionale che si fonda su
competenze tecniche specifiche ma anche su abilità interdisciplinari connesse ai processi di
programmazione e rendicontazione degli enti locali, come, ad esempio, il programma triennale dei
lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e forniture.
Logico corollario della natura di tale ruolo di specifica responsabilità nel garantire interessi che si
intestano complessivamente all’ente all’interno dell’organizzazione amministrativa non può che
essere, in via di principio, la tendenziale stabilità nel tempo della figura alla quale sono attribuite
tali competenze. Stabilità che si giustifica, oggettivamente, per il fatto che la causa e le finalità delle
attribuzioni del responsabile del servizio finanziario vanno oltre il materiale perimetro delle
competenze declinate negli atti che compie. Tali competenze, infatti, incidono sulla concreta
necessità di attuare garanzie di natura ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e
rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, com’è noto, appartengono al novero degli strumenti di
coordinamento della finanza pubblica.
Gli illustrati profili di garanzia ordinamentale che si correlano alle competenze attribuite alla figura
del Responsabile del servizio finanziario, pongono l’esigenza di una specifica tutela del relativo
“status” nel contesto funzionale che, senza creare asimmetrie nel complessivo assetto dei rapporti di
dipendenza dall’ente, in termini di diritti e doveri, appresti linee di cautela ragionata sia con
riguardo all’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012 e sue successive modifiche, sia,
più in generale, con riguardo all’esercizio della facoltà di revoca dell’incarico in argomento ex art
109 Tuel.
CONSIDERATO
Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno specifico intervento
dell’Osservatorio.
Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti intestati all’Osservatorio,
con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, è incentivare comportamenti omogenei da parte degli enti locali nell’adozione dei
provvedimenti di rotazione e revoca dei responsabili dei servizi finanziari in base alle disposizioni
normative che regolano la materia.
L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea di azione per
l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella motivazione dei
provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata,
coerente nei principi e omogeneo negli effetti.
I presupposti della rotazione e della revoca.
– In proposito e con riguardo alla situazione sulla quale va ad innestarsi la disciplina della rotazione,
viene in evidenza negli enti locali il progressivo diffondersi di difficoltà a reperire personale con
professionalità idonea ed il correlato incremento del ricorso ad (onerosi) incarichi/consulenze
esterni ed in generale la carenza di disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio
finanziario.
Il contesto nel quale si vanno rilevando queste tendenze che, di per sé, costituiscono un elemento di
compromissione della solidità organizzativa del servizio di ragioneria è ulteriormente esposto ad un
rischio di indebolimento dell’efficienza del medesimo servizio proprio in relazione agli effetti della
regola della rotazione del personale quale criterio organizzativo che concorre a prevenire la
corruzione nelle strutture amministrative.
In particolare, l’adozione acritica dell’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, può
determinare l’eventualità che il posto di responsabile di ragioneria venga ricoperto da
professionalità non adeguate e ciò può avvenire e, in non pochi casi già avviene, negli enti di minori
dimensioni. Criterio applicativo della ricordata disciplina che non tiene conto proprio di puntuali
indicazioni di indirizzo elaborate dall’ANAC sui limiti della necessità della rotazione del personale.
La delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – paragrafo 7.2 detta le
regole per la corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi all’interno di ciascun
ente disponendo:“La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a
disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti,
essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione
della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.
In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un
quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza
determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Nella stessa delibera, nella trattazione dell’aspetto
concernente i “vincoli oggettivi” ovvero i limiti all’applicazione del criterio della rotazione si
raccomanda di considerare che “la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze
professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a
quelle con elevato contenuto tecnico.” Si legge ancora:” Si tratta di esigenze già evidenziate
dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61,
della legge 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a
soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”.
“Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta
infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche…” In altri
termini una rotazione che prescinda dalla considerazione degli accennati criteri non solo non
risponde alle esigenze dell’istituto che, come noto, consistono nella prevenzione della corruzione
ma può pregiudicare la funzionalità di un ganglio vitale della macchina amministrativa. Per questa
ragione tali criteri si atteggiano a concrete condizioni di validità dell’atto sotto il profilo della
motivazione stessa dell’atto.
– L’esigenza di un rafforzamento degli aspetti motivazionali e strutturali è avvertita anche nei
provvedimenti che concludono i procedimenti di revoca dei responsabili dei servizi di ragioneria. Si
tratta di componenti fondamentali dell’atto di revoca che servono a dare compiuta cognizione delle
ragioni che in base all’art. 109 Tuel legittimano il provvedimento di sfavore nei confronti del
responsabile dei servizi di ragioneria e che diano atto del coinvolgimento nelle valutazioni dei
motivi a sostegno del provvedimento, degli organi titolari della responsabilità delle linee di politica
dell’efficienza dei servizi e della legalità della gestione. Una necessità che si correla a quello
speciale profilo del rapporto di garanzia che lega il responsabile del servizio di ragioneria alla tutela
degli interessi generali dell’ente e che trova esplicita declinazione in alcuni particolari adempimenti
quale quello delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario
al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente…”ai sensi
dell’art. 153 Tuel.
Tale facoltà di revoca va, quindi, ancorata ad oggettive certezze sia per gli aspetti procedurali che
provvedimentali, secondo l’autonomia regolamentare dell’ente, utili ad evitare ogni forma di
distorsione del provvedimento, trattandosi di misura grave e di sicuro impatto nell’apparato
organizzativo e gestionale dell’ente.
Tutto quanto fin qui considerato:
RAPPRESENTA
Le prospettate tematiche concernenti la rotazione e la revoca del responsabile del servizio
finanziario appaiono suscettibili, nei limiti e per le finalità esposte nelle premesse del presente atto,
di un orientamento operativo che nel pieno rispetto della cornice normativa e regolamentare che
disciplina sia la materia della rotazione sia quella della revoca, possa mettere a disposizione degli
enti criteri applicativi utili a coniugare il rispetto delle norme con la migliore realizzazione della
finalità sottesa alle medesime. A tal fine si rassegnano le raccomandazioni di cui ai punti che
seguono.
1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario – figura non esclusa dall’applicazione
di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni
regolative di attuazione – conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di
cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge
190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere
conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della
rotazione
A) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo
compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale
garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le
concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale
delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle
attribuzioni del servizio finanziario.
B) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte
salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere
dall’attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado – e fino a
quando non sarà in grado – di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle
competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
2. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio
finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato
nell’ambito del regolamento di contabilità di cui all’art. 152 Tuel. Al fine di garantire la
massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del
provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa
l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere
limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di
un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni
dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Roma 26 ottobre 2018
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-11-15 11:25:152018-11-15 11:39:24ARFC presente al tavolo dell'Osservatorio del 26 ottobre che ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca.
SEMINARIO GRATUITO Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i responsabili dei servizi economico-finanziari e i segretari comunali sono chiamati a supportare la Giunta nell’aggiornamento degli elenchi delle entità facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.
Il 2019 sarà un anno di profondi cambiamenti per il bilancio consolidato. Da un lato, entrerà in vigore la nuova versione del principio contabile applicato 4/4, che apporterà significative evoluzioni alle modalità di redazione del bilancio, in particolare per quanto riguarda la definizione dell’area di consolidamento e le cause di esclusione dalla stessa. Dall’altro, l’obbligo di redazione del documento contabile consolidato sarà esteso anche agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Obiettivi
Il seminario, rivolto ai responsabili dei servizi economico-finanziari, ai segretari comunali, agli assessori al bilancio e ai Dottori Commercialisti revisori degli enti locali, intende presentare la riformata normativa e si pone come momento informativo e di riflessione sugli impatti conseguenti l’entrata in vigore del principio contabile applicato 4/4 nella versione 2018.
Docenti
Claudio Teodori, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Consigliere di Amministrazione, Università degli Studi di Brescia
Cristian Carini, Ricercatore in Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia
Davide Giacomini, Coordinatore generale della School of Management and Advanced Education-SMAE, Università degli Studi di Brescia
Destinatari
Responsabili dei servizi economico-finanziari, segretari comunali, sindaci, assessori al bilancio.
Il seminario sarà gratuito e si terrà venerdì 30 Novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, in Contrada S. Chiara, 50.
E’ comunque necessario iscriversi inviando entro venerdì 23 novembre una mail a: info.smae@unibs.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
cristian.carini@unibs.it
davide.giacomini@unibs.it
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-11-11 14:33:402018-11-12 19:26:52ARFC-UniBs: seminario gratuito Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato. Brescia 30 Novembre
Novità positive per la “categoria” dei Responsabili dei servizi finanziari.
Approvato all’unanimità il “manifesto dei ragionieri e dei revisori dell’anno 2018” nel corso del convegno “I difficili ruoli dei responsabili dei servizi finanziari e dei revisori degli enti locali. Criticità e proposte”, Mercoledì 24 ottobre 2018, Assemblea Nazionale ANCI a Rimini, promosso da Anciveneto.
Per l’occasione si sono riunite tutte le Associazioni dei Ragionieri e dei Revisori, ANCREL, ANUTEL, ARDEL, ARFC, ASFEL, CONTARE e DIREL in rappresentanza di almeno il 60% degli operatori del nostro Paese.
Ha introdotto i lavori Maria Rosa Pavanello Presidente Anciveneto e Mauro Bellesia Ragioniere capo del Comune di Vicenza e esperto Anciveneto; hanno partecipato i magistrati della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo del Veneto, Giampiero Pizziconi, Tiziano Tessaro e Amedeo Bianchi.
Tessaro ha sottolineato come l’evoluzione dei principi che reggono l’azione amministrativa non sia piu’ riconducibile alla sola visione efficientistica del buon andamento (ovverosia nei concetti di efficacia, efficienza ed economicità), ma richieda – dopo la riforma costituzionale del 2012 – l’individuazione di funzioni (e organi) di garanzia, la cui genesi appare il diretto precipitato di altri principi costituzionali che pure devono ispirare l’operato della Pubblica Amministrazione, quale quello in particolare dell’equilibrio di bilancio.
Parallelamente quindi alla figura del Segretario comunale, che assume il ruolo di garanzia della corretta applicazione delle misure contemplate dalla legge anticorruzione (e riconducibili all’art. 54 Cost), la figura del Responsabile dei servizi finanziari assume una funzione di garanzia del valore di matrice comunitaria dell’equilibrio di bilancio, consacrato nell’art. 81 e, non a caso, nella nuova formulazione dell’art. 97 Cost.
Pertanto, nell’ambito di questa analisi, anche in virtu’ del fatto che la funzione di garanzia appare posta a presidio del bilancio quale “bene pubblico”, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Cost., le analogie tra i vari ruoli di garanzia – sintetizzabili nel fatto che questi organi non svolgono se non in minima parte attivita’ gestionale, non riconducibile quindi alle 3 E, che presidiano valori di derivazione comunitaria – giustificano appieno l’indefettibile esigenza di una sfera di autonomia della figura del Responsabile dei servizi finanziari, sia sul piano funzionale, suffragata altresi’ dalla formulazione dell’art. 147 quinquies del Tuel, che su quello genetico.
Pizziconi, che ha formulato i saluti ai partecipanti del Presidente della Sezione regionale di controllo dott.ssa Diana Calaciura Traina, evidenziava il ruolo del controllo collaborativo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Soffermandosi poi sul tema del Convegno, nel richiamare il mutato assetto delle pubbliche amministrazioni conseguente alla legge costituzionale 1/2012 che ha introdotto i principi costituzionali dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento, ha ricordato che il D.L. 174/2012 nel modificare il sistema dei controlli interni ed esterni delle amministrazioni territoriali, ha improntato l’organizzazione di detti enti all’osservanza di richiamati principi.
Il decreto, inoltre, ha individuato il responsabile finanziario degli enti locali (ma anche delle regioni) a custode del mantenimento dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale (art.147 quinquies del TUEL) elevandolo a principale interlocutore dell’organo di controllo esterno, ossia la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Funzione, quest’ultima, svolta assieme al revisore contabile (altro interlocutore privilegiato della Corte dei conti) la cui attività di vigilanza e controllo, a seguito della recente disciplina, appare sempre più caratterizzata dalla connotazione pubblicistica di garante della legittimità contabile dell’ente territoriale.
Ricordava, poi il relatore, la norma contenuta nell’originaria stesura del DL 174/2012, che introduceva forme di tutela per il Responsabile del servizio finanziario (art.3, comma 1, lettera c)), poi stralciata in sede di conversione del medesimo DL: l’introduzione di una norma del medesimo tenore sarebbe auspicabile, in quanto, come ricordava la relazione illustrativa dell’AC 5520 di conversione del DL 174/2012, la stessa “introduce un meccanismo di tutela nei confronti dei responsabili finanziari degli enti locali i quali, nell’esplicare la loro attività, possono risentire di condiziona¬menti esterni dai quali può dipendere la permanenza del loro rapporto di lavoro”.
Bianchi ha rappresentato la necessità di rivedere il sistema di reclutamento dei Responsabili dei Servizi Finanziari negli enti locali, specialmente in quelli di piccole e medie dimensioni. Ha ribadito che è necessario associare servizi e funzioni e che vi è la necessità di organizzare concorsi unici con Commissari che sappiano valutare anche le competenze oltre che le conoscenze. Inoltre per quanto riguarda i Revisori dei conti, Bianchi ha evidenziato le criticità del sistema attuale che troppo spesso non consentono di individuare quei professionisti esperti e disponibili di cui le amministrazioni locali avrebbero bisogno.
Per l’Associazione ANCREL è intervenuto il neo Presidente Marco Castellani che ha confermato l’appoggio ed il sostegno dei revisori dei conti all’iniziativa delle Associazioni dei Ragionieri.
Sono intervenuti anche Mario Sette (DIREL), Luciano Benedetti (CONTARE), Pietro Lobosco (ANUTEL), Giacomo Cacchione (ARDEL), Nicoletta Guerrini (ARFC), Eugenio Piscino (ASFEL).
Nell’incontro é stata approvata all’unanimità una proposta operativa: il “MANIFESTO DEI RAGIONIERI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2018” che termina con una precisa richiesta di tutela della figura del “Ragioniere”, a garanzia degli interessi collettivi che fanno capo al buon governo della P.A..
In estrema sintesi le proposte contenute nel manifesto sono:
1. Semplicazione, quale esigenza ormai imprescindibile a fronte di una situazione giudicata insostenibile dalle Associazioni.
2. DUP – documento unico di programmazione. E’ auspicabile prevedere la scadenza nell’ambito dell’iter di approvazione del bilancio.
3. Variazioni di bilancio. Sono troppe, più di 30. Occorre semplificare le tipologie.
4. Riaccertamento dei residui, Fondo pluriennale vincolato, applicazione dell’avanzo. La normativa è troppo complessa, ricca di eccezioni e di difficile interpretazione. Servono poche regole chiare.
5. Parere/visto di regolarità contabile. Si chiede di definire meglio limiti e responsabilità conseguenti.
6. Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si auspica la definizione di regole piu semplici e precise.
7. La situazione del personale delle Ragionerie a seguito del perdurare del blocco del turnover ha prodotto in molti casi situazioni palesemente insostenibili. Anche la mancanza di tutele specifiche per la figura del Ragioniere e l’applicazione acritica dell’istituto della rotazione nell’ambito dell’anticorruzione genera ulteriori problematiche che meriterebbero una particolare attenzione da parte del legislatore.
8. La mole di adempimenti ha raggiunto livelli di complessità senza precedenti. Occorre procedere al più presto ad una razionalizzazione e all’eliminazione delle duplicazioni delle certificazioni e dell’invio delle informazioni.
9. Il sistema contabile attualmente in uso appare decisamente complesso specie per i piccoli Comuni.
10. La contabilità economico-patrimoniale. Si richiede un chiarimento metodologico alla luce della direttiva UE 85/2011.
11. Il bilancio consolidato. È un adempimento molto gravoso e non si percepisce l’utilità per i piccoli Comuni.
12. La normativa in tema di organo di revisione richiede un riordino ed una razionalizzazione
Nella foto la dott.ssa Nicoletta Guerrini di ARFC e il dott. Mauro Bellesia al Convegno ANCI del 24 ottobre
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-10-29 08:19:302018-10-29 08:33:36Assemblea Nazionale ANCI a Rimini Mercoledì 24 ottobre 2018: novità positive per i Responsabili finanziari
Cerca nel Sito
Archivio News
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Cliccando su "OK" acconsenti all' uso implicito dei cookie. Se vuoi saperne di piu' sull' utilizzo dei cookie clicca sul pulsante "Cookies Policy"OKCookies Policy
COMUNE DI PONTOGLIO RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE TRIBUTI SCAD. 4 GENNAIO
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOCOMUNE DI PONTOGLIO RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE TRIBUTI SCAD. 4 GENNAIO
SCARICA IL BANDO
COMUNE DI BRANDICO: AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER UNA CAT. B3 – SCAD. 7 GENNAIO
/in Ultime News /da ENZOCOMUNE DI BRANDICO: AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER UNA CAT. B3 – SCAD. 7 GENNAIO
SCARICA IL BANDO
COMUNE DI ISEO – BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – AREA FINANZIARIA – SCAD. 5 GENNAIO
/in Ultime News /da ENZOCOMUNE DI ISEO – BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – AREA FINANZIARIA – SCAD. 5 GENNAIO
SCARICA IL BANDO
“armonizzatimaliberi@outlook.it”: gli “Armonizzati” sul Cloud per condividere l’Esperienza lavorativa
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZODall’idea di un “Armonizzato” – Gaetano del Comune di Pregnana Milanese – un accesso a OneDrive per condividere documenti e quant’altro. Un grazie a Gaetano per la sua utile iniziativa.
LEGGI LE ISTRUZIONI
(puoi anche farlo inviando un msg al 3911640872 con scritto “Arfc whattsapp” indicando il tuo nome e il nome del Comune presso cui lavori)
ARFC presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca.
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOARFC, insieme alle altre Associazioni di categoria (ANUTEL, ASFEL; ARDEL, …) presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che con un Atto di Orientamento ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca. La problematica era stata posta sul tavolo dalle Associazioni nell’incontro precedente del 20 settembre. In entrambi le occasioni per le Associazioni aveva relazionato il dott. Mauro Bellesia
.
Due immagini dell’incontro dell’Osservatorio del 26 ottobre presso il Palazzo del Viminale. Nella seconda, un momento dell’intervento del dott. Mauro Bellesia sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca
LEGGI L’ATTO SCARICA IL DOCUMENTO
OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI
*****
ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E
REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL’ART. 153,
COMMA 4, DEL TUEL.
PREMESSO
L’art. 153, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, indica le principali competenze del
Responsabile del servizio finanziario disponendo che: “Il responsabile del servizio finanziario, di
ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in
generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di
finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
Il citato comma 4 dell’art. 153 del Tuel è stato sostanzialmente modificato dal D.L. 10/10/12, n.
174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, che, nell’ambito del rafforzamento dei controlli in materia
di enti locali, ha aggiunto le ulteriori attribuzioni di controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli
di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del
servizio finanziario agisce “in autonomia”, segnalando, fra l’altro, eventuali squilibri anche alla
Corte dei Conti (come indicato dal successivo comma 6).
La recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato tra i canoni fondamentali delle
gestioni amministrative, espressivi del buon andamento dell’amministrazione, da un lato, il risultato
positivo di amministrazione, che costituisce il coefficiente necessario della qualificazione del
concetto di equilibrio di bilancio (sent. n. 247/2017) e dall’altro, il rispetto di una specifica clausola
di salvaguardia. Clausola individuata nella regola che “copertura economica delle spese ed equilibri
di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni
intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sent. n.
184/2016). Nella realizzazione di tali obiettivi, i ruoli affidati al responsabile del servizio
finanziario sono di primaria importanza. Ciò va detto sia per i compiti di verifica della veridicità
delle previsioni ai fini dell’impostazione della programmazione finanziaria, ai sensi dell’art. 153,
co. 4 del Tuel, sia per le funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni che
presidiano la legittimità degli atti di gestione. Vigilanza che cade sia su ciò che attiene ai profili
finanziari della specifica determinazione gestionale, sia per quanto riguarda l’aspetto di maggior
rilievo della complessiva tenuta della gestione del bilancio e della sua sostenibilità.
A tale importanza istituzionale si correla una rilevante responsabilità professionale che si fonda su
competenze tecniche specifiche ma anche su abilità interdisciplinari connesse ai processi di
programmazione e rendicontazione degli enti locali, come, ad esempio, il programma triennale dei
lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e forniture.
Logico corollario della natura di tale ruolo di specifica responsabilità nel garantire interessi che si
intestano complessivamente all’ente all’interno dell’organizzazione amministrativa non può che
essere, in via di principio, la tendenziale stabilità nel tempo della figura alla quale sono attribuite
tali competenze. Stabilità che si giustifica, oggettivamente, per il fatto che la causa e le finalità delle
attribuzioni del responsabile del servizio finanziario vanno oltre il materiale perimetro delle
competenze declinate negli atti che compie. Tali competenze, infatti, incidono sulla concreta
necessità di attuare garanzie di natura ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e
rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, com’è noto, appartengono al novero degli strumenti di
coordinamento della finanza pubblica.
Gli illustrati profili di garanzia ordinamentale che si correlano alle competenze attribuite alla figura
del Responsabile del servizio finanziario, pongono l’esigenza di una specifica tutela del relativo
“status” nel contesto funzionale che, senza creare asimmetrie nel complessivo assetto dei rapporti di
dipendenza dall’ente, in termini di diritti e doveri, appresti linee di cautela ragionata sia con
riguardo all’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012 e sue successive modifiche, sia,
più in generale, con riguardo all’esercizio della facoltà di revoca dell’incarico in argomento ex art
109 Tuel.
CONSIDERATO
Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno specifico intervento
dell’Osservatorio.
Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti intestati all’Osservatorio,
con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, è incentivare comportamenti omogenei da parte degli enti locali nell’adozione dei
provvedimenti di rotazione e revoca dei responsabili dei servizi finanziari in base alle disposizioni
normative che regolano la materia.
L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea di azione per
l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella motivazione dei
provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata,
coerente nei principi e omogeneo negli effetti.
I presupposti della rotazione e della revoca.
– In proposito e con riguardo alla situazione sulla quale va ad innestarsi la disciplina della rotazione,
viene in evidenza negli enti locali il progressivo diffondersi di difficoltà a reperire personale con
professionalità idonea ed il correlato incremento del ricorso ad (onerosi) incarichi/consulenze
esterni ed in generale la carenza di disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio
finanziario.
Il contesto nel quale si vanno rilevando queste tendenze che, di per sé, costituiscono un elemento di
compromissione della solidità organizzativa del servizio di ragioneria è ulteriormente esposto ad un
rischio di indebolimento dell’efficienza del medesimo servizio proprio in relazione agli effetti della
regola della rotazione del personale quale criterio organizzativo che concorre a prevenire la
corruzione nelle strutture amministrative.
In particolare, l’adozione acritica dell’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, può
determinare l’eventualità che il posto di responsabile di ragioneria venga ricoperto da
professionalità non adeguate e ciò può avvenire e, in non pochi casi già avviene, negli enti di minori
dimensioni. Criterio applicativo della ricordata disciplina che non tiene conto proprio di puntuali
indicazioni di indirizzo elaborate dall’ANAC sui limiti della necessità della rotazione del personale.
La delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – paragrafo 7.2 detta le
regole per la corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi all’interno di ciascun
ente disponendo:“La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a
disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti,
essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione
della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.
In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un
quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza
determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Nella stessa delibera, nella trattazione dell’aspetto
concernente i “vincoli oggettivi” ovvero i limiti all’applicazione del criterio della rotazione si
raccomanda di considerare che “la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze
professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a
quelle con elevato contenuto tecnico.” Si legge ancora:” Si tratta di esigenze già evidenziate
dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61,
della legge 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a
soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”.
“Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta
infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche…” In altri
termini una rotazione che prescinda dalla considerazione degli accennati criteri non solo non
risponde alle esigenze dell’istituto che, come noto, consistono nella prevenzione della corruzione
ma può pregiudicare la funzionalità di un ganglio vitale della macchina amministrativa. Per questa
ragione tali criteri si atteggiano a concrete condizioni di validità dell’atto sotto il profilo della
motivazione stessa dell’atto.
– L’esigenza di un rafforzamento degli aspetti motivazionali e strutturali è avvertita anche nei
provvedimenti che concludono i procedimenti di revoca dei responsabili dei servizi di ragioneria. Si
tratta di componenti fondamentali dell’atto di revoca che servono a dare compiuta cognizione delle
ragioni che in base all’art. 109 Tuel legittimano il provvedimento di sfavore nei confronti del
responsabile dei servizi di ragioneria e che diano atto del coinvolgimento nelle valutazioni dei
motivi a sostegno del provvedimento, degli organi titolari della responsabilità delle linee di politica
dell’efficienza dei servizi e della legalità della gestione. Una necessità che si correla a quello
speciale profilo del rapporto di garanzia che lega il responsabile del servizio di ragioneria alla tutela
degli interessi generali dell’ente e che trova esplicita declinazione in alcuni particolari adempimenti
quale quello delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario
al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente…”ai sensi
dell’art. 153 Tuel.
Tale facoltà di revoca va, quindi, ancorata ad oggettive certezze sia per gli aspetti procedurali che
provvedimentali, secondo l’autonomia regolamentare dell’ente, utili ad evitare ogni forma di
distorsione del provvedimento, trattandosi di misura grave e di sicuro impatto nell’apparato
organizzativo e gestionale dell’ente.
Tutto quanto fin qui considerato:
RAPPRESENTA
Le prospettate tematiche concernenti la rotazione e la revoca del responsabile del servizio
finanziario appaiono suscettibili, nei limiti e per le finalità esposte nelle premesse del presente atto,
di un orientamento operativo che nel pieno rispetto della cornice normativa e regolamentare che
disciplina sia la materia della rotazione sia quella della revoca, possa mettere a disposizione degli
enti criteri applicativi utili a coniugare il rispetto delle norme con la migliore realizzazione della
finalità sottesa alle medesime. A tal fine si rassegnano le raccomandazioni di cui ai punti che
seguono.
1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario – figura non esclusa dall’applicazione
di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni
regolative di attuazione – conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di
cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge
190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere
conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della
rotazione
A) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo
compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale
garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le
concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale
delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle
attribuzioni del servizio finanziario.
B) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte
salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere
dall’attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado – e fino a
quando non sarà in grado – di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle
competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
2. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio
finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato
nell’ambito del regolamento di contabilità di cui all’art. 152 Tuel. Al fine di garantire la
massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del
provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa
l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere
limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di
un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni
dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Roma 26 ottobre 2018
ARFC-UniBs: seminario gratuito Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato. Brescia 30 Novembre
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOSEMINARIO GRATUITO
Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i responsabili dei servizi economico-finanziari e i segretari comunali sono chiamati a supportare la Giunta nell’aggiornamento degli elenchi delle entità facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.
Il 2019 sarà un anno di profondi cambiamenti per il bilancio consolidato. Da un lato, entrerà in vigore la nuova versione del principio contabile applicato 4/4, che apporterà significative evoluzioni alle modalità di redazione del bilancio, in particolare per quanto riguarda la definizione dell’area di consolidamento e le cause di esclusione dalla stessa. Dall’altro, l’obbligo di redazione del documento contabile consolidato sarà esteso anche agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Obiettivi
Il seminario, rivolto ai responsabili dei servizi economico-finanziari, ai segretari comunali, agli assessori al bilancio e ai Dottori Commercialisti revisori degli enti locali, intende presentare la riformata normativa e si pone come momento informativo e di riflessione sugli impatti conseguenti l’entrata in vigore del principio contabile applicato 4/4 nella versione 2018.
Docenti
Claudio Teodori, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Consigliere di Amministrazione, Università degli Studi di Brescia
Cristian Carini, Ricercatore in Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia
Davide Giacomini, Coordinatore generale della School of Management and Advanced Education-SMAE, Università degli Studi di Brescia
Destinatari
Responsabili dei servizi economico-finanziari, segretari comunali, sindaci, assessori al bilancio.
Il seminario sarà gratuito e si terrà venerdì 30 Novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, in Contrada S. Chiara, 50.
E’ comunque necessario iscriversi inviando entro venerdì 23 novembre una mail a: info.smae@unibs.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
cristian.carini@unibs.it
davide.giacomini@unibs.it
SCARICA LA BROCHURE
Assemblea Nazionale ANCI a Rimini Mercoledì 24 ottobre 2018: novità positive per i Responsabili finanziari
/in Ultime News /da ENZONovità positive per la “categoria” dei Responsabili dei servizi finanziari.
Approvato all’unanimità il “manifesto dei ragionieri e dei revisori dell’anno 2018” nel corso del convegno “I difficili ruoli dei responsabili dei servizi finanziari e dei revisori degli enti locali. Criticità e proposte”, Mercoledì 24 ottobre 2018, Assemblea Nazionale ANCI a Rimini, promosso da Anciveneto.
Per l’occasione si sono riunite tutte le Associazioni dei Ragionieri e dei Revisori, ANCREL, ANUTEL, ARDEL, ARFC, ASFEL, CONTARE e DIREL in rappresentanza di almeno il 60% degli operatori del nostro Paese.
Ha introdotto i lavori Maria Rosa Pavanello Presidente Anciveneto e Mauro Bellesia Ragioniere capo del Comune di Vicenza e esperto Anciveneto; hanno partecipato i magistrati della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo del Veneto, Giampiero Pizziconi, Tiziano Tessaro e Amedeo Bianchi.
Tessaro ha sottolineato come l’evoluzione dei principi che reggono l’azione amministrativa non sia piu’ riconducibile alla sola visione efficientistica del buon andamento (ovverosia nei concetti di efficacia, efficienza ed economicità), ma richieda – dopo la riforma costituzionale del 2012 – l’individuazione di funzioni (e organi) di garanzia, la cui genesi appare il diretto precipitato di altri principi costituzionali che pure devono ispirare l’operato della Pubblica Amministrazione, quale quello in particolare dell’equilibrio di bilancio.
Parallelamente quindi alla figura del Segretario comunale, che assume il ruolo di garanzia della corretta applicazione delle misure contemplate dalla legge anticorruzione (e riconducibili all’art. 54 Cost), la figura del Responsabile dei servizi finanziari assume una funzione di garanzia del valore di matrice comunitaria dell’equilibrio di bilancio, consacrato nell’art. 81 e, non a caso, nella nuova formulazione dell’art. 97 Cost.
Pertanto, nell’ambito di questa analisi, anche in virtu’ del fatto che la funzione di garanzia appare posta a presidio del bilancio quale “bene pubblico”, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Cost., le analogie tra i vari ruoli di garanzia – sintetizzabili nel fatto che questi organi non svolgono se non in minima parte attivita’ gestionale, non riconducibile quindi alle 3 E, che presidiano valori di derivazione comunitaria – giustificano appieno l’indefettibile esigenza di una sfera di autonomia della figura del Responsabile dei servizi finanziari, sia sul piano funzionale, suffragata altresi’ dalla formulazione dell’art. 147 quinquies del Tuel, che su quello genetico.
Pizziconi, che ha formulato i saluti ai partecipanti del Presidente della Sezione regionale di controllo dott.ssa Diana Calaciura Traina, evidenziava il ruolo del controllo collaborativo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Soffermandosi poi sul tema del Convegno, nel richiamare il mutato assetto delle pubbliche amministrazioni conseguente alla legge costituzionale 1/2012 che ha introdotto i principi costituzionali dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento, ha ricordato che il D.L. 174/2012 nel modificare il sistema dei controlli interni ed esterni delle amministrazioni territoriali, ha improntato l’organizzazione di detti enti all’osservanza di richiamati principi.
Il decreto, inoltre, ha individuato il responsabile finanziario degli enti locali (ma anche delle regioni) a custode del mantenimento dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale (art.147 quinquies del TUEL) elevandolo a principale interlocutore dell’organo di controllo esterno, ossia la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Funzione, quest’ultima, svolta assieme al revisore contabile (altro interlocutore privilegiato della Corte dei conti) la cui attività di vigilanza e controllo, a seguito della recente disciplina, appare sempre più caratterizzata dalla connotazione pubblicistica di garante della legittimità contabile dell’ente territoriale.
Ricordava, poi il relatore, la norma contenuta nell’originaria stesura del DL 174/2012, che introduceva forme di tutela per il Responsabile del servizio finanziario (art.3, comma 1, lettera c)), poi stralciata in sede di conversione del medesimo DL: l’introduzione di una norma del medesimo tenore sarebbe auspicabile, in quanto, come ricordava la relazione illustrativa dell’AC 5520 di conversione del DL 174/2012, la stessa “introduce un meccanismo di tutela nei confronti dei responsabili finanziari degli enti locali i quali, nell’esplicare la loro attività, possono risentire di condiziona¬menti esterni dai quali può dipendere la permanenza del loro rapporto di lavoro”.
Bianchi ha rappresentato la necessità di rivedere il sistema di reclutamento dei Responsabili dei Servizi Finanziari negli enti locali, specialmente in quelli di piccole e medie dimensioni. Ha ribadito che è necessario associare servizi e funzioni e che vi è la necessità di organizzare concorsi unici con Commissari che sappiano valutare anche le competenze oltre che le conoscenze. Inoltre per quanto riguarda i Revisori dei conti, Bianchi ha evidenziato le criticità del sistema attuale che troppo spesso non consentono di individuare quei professionisti esperti e disponibili di cui le amministrazioni locali avrebbero bisogno.
Per l’Associazione ANCREL è intervenuto il neo Presidente Marco Castellani che ha confermato l’appoggio ed il sostegno dei revisori dei conti all’iniziativa delle Associazioni dei Ragionieri.
Sono intervenuti anche Mario Sette (DIREL), Luciano Benedetti (CONTARE), Pietro Lobosco (ANUTEL), Giacomo Cacchione (ARDEL), Nicoletta Guerrini (ARFC), Eugenio Piscino (ASFEL).
Nell’incontro é stata approvata all’unanimità una proposta operativa: il “MANIFESTO DEI RAGIONIERI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2018” che termina con una precisa richiesta di tutela della figura del “Ragioniere”, a garanzia degli interessi collettivi che fanno capo al buon governo della P.A..
In estrema sintesi le proposte contenute nel manifesto sono:
1. Semplicazione, quale esigenza ormai imprescindibile a fronte di una situazione giudicata insostenibile dalle Associazioni.
2. DUP – documento unico di programmazione. E’ auspicabile prevedere la scadenza nell’ambito dell’iter di approvazione del bilancio.
3. Variazioni di bilancio. Sono troppe, più di 30. Occorre semplificare le tipologie.
4. Riaccertamento dei residui, Fondo pluriennale vincolato, applicazione dell’avanzo. La normativa è troppo complessa, ricca di eccezioni e di difficile interpretazione. Servono poche regole chiare.
5. Parere/visto di regolarità contabile. Si chiede di definire meglio limiti e responsabilità conseguenti.
6. Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si auspica la definizione di regole piu semplici e precise.
7. La situazione del personale delle Ragionerie a seguito del perdurare del blocco del turnover ha prodotto in molti casi situazioni palesemente insostenibili. Anche la mancanza di tutele specifiche per la figura del Ragioniere e l’applicazione acritica dell’istituto della rotazione nell’ambito dell’anticorruzione genera ulteriori problematiche che meriterebbero una particolare attenzione da parte del legislatore.
8. La mole di adempimenti ha raggiunto livelli di complessità senza precedenti. Occorre procedere al più presto ad una razionalizzazione e all’eliminazione delle duplicazioni delle certificazioni e dell’invio delle informazioni.
9. Il sistema contabile attualmente in uso appare decisamente complesso specie per i piccoli Comuni.
10. La contabilità economico-patrimoniale. Si richiede un chiarimento metodologico alla luce della direttiva UE 85/2011.
11. Il bilancio consolidato. È un adempimento molto gravoso e non si percepisce l’utilità per i piccoli Comuni.
12. La normativa in tema di organo di revisione richiede un riordino ed una razionalizzazione
Nella foto la dott.ssa Nicoletta Guerrini di ARFC e il dott. Mauro Bellesia al Convegno ANCI del 24 ottobre
LEGGI IL MANIFESTO