Permessi per visite frazionati su «quote» inferiori all’ora e contingentati al 2018

Permessi per visite frazionati su «quote» inferiori all’ora e contingentati al 2018

Arrivano i primi pareri dell’Aran in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici disciplinati all’articolo 35 del contratto del 21 maggio 2018. In particolare si tratta del contingentamento dei permessi nell’anno 2018 (parere Cfl2) e del frazionamento dei permessi per periodi inferiori all’ora intera (parere Cfl3).

Contingentamento dei permessi per visite per l’anno 2018
L’articolo 35 del contratto offre un istituto del tutto nuovo e applicabile dal 22 maggio 2018. Si tratta di un plafon di 18 ore annue, fruibili nelle ipotesi di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche. Ciò che andava chiarito, in mancanza di una previsione specifica, era se le 18 ore all’anno dovessero essere riproporzionate considerati i 7 mesi di maturazione, quelli cioè dall’entrata in vigore del contratto fino a fine anno, o se dovessero invece essere riconosciute per intero.
L’Agenzia ha spiegato che, mancando una espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi, gli stessi devono essere riconosciuti per intero nel 2018 anche se l’istituto contrattuale nasce il 22 maggio 2018. Questo anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si sia assentato a giorni per la medesima motivazione, precedentemente la data del 21 maggio 2018.

Frazionamento dei permessi per periodi inferiori alla singola ora
Il frazionamento dei permessi fruibili a ore rappresenta una criticità dal punto di vista operativo e gestionale quanto maggiore è la frammentazione degli stessi. Questo con particolare riferimento alla verifica e al rispetto del monte ore a disposizione riferito all’istituto coinvolto.
L’Aran ha chiarito che l’articolo 35 del contratto 21 maggio 2018 riconosce la fruibilità dei permessi per visite, sia su base giornaliera sia su base oraria e, come spesso accade nelle dinamiche applicative delle norme, in mancanza di divieto espresso, ritiene che i permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al monte ora annuale delle 18 ore.
Nel parere si legge che qualora un permesso sia fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione dal monte ore a disposizione del lavoratore, sarà pari a 3 ore e 31 minuti.
La complicazione gestionale sta nella necessità di quantificare il residuo a minuti e la reale possibilità che il restante montante sia fruito per intero.
Infine, dal punto di vista giuridico, determinare la durata del permesso in ragione dell’effettiva fruizione dello stesso costituisce una sorte di « cronologia inversa».