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da ItaliaOggi del 27/01/2024
È in dirittura d’arrivo il decreto di approvazione della regolazione finale dei fondi Covid.
Il provvedimento, già esaminato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali lo scorso
21 dicembre, ha subito ancora ulteriori limature ed è ormai pronto per la pubblicazione.
Si tratta del primo tassello del complesso mosaico delineato dall’ultima manovra per gli
enti locali, che si completerà con il riparto della c.d. spending review, la cui dimensione
sarà definita da decreti del Ministero dell’Interno entro un termine fissato al 31 gennaio
2024.
Come noto, infatti, le economie dei fondi erogati per fronteggiare la pandemia prima e il
caro energia poi saranno utilizzate per abbattere parzialmente i tagli. Più precisamente, il
decreto in via di perfezionamento distingue, da un lato, gli enti in surplus, che dovranno
restituire le risorse ricevute in eccesso versandole all’entrata del bilancio dello Stato in
quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, dall’altro lato gli enti con
deficit di risorse, che riceveranno le somme a conguaglio in quote costanti in ciascuno
degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (entro il 30 aprile di ogni anno).
Le disponibilità residue derivanti dalla regolazione finale saranno assegnate a tutti gli enti
(comuni, province e città metropolitane) con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2024.
Un terzo profilo riguarda i ristori specifici di spesa, oggetto di una rideterminazione, per
cui in alcuni casi gli enti potranno svincolare (in tutto o in parte) somme bloccate in
avanzo.
Le risorse da restituire saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote
costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, sempre mediante trattenuta sulle
spettanze.
Contabilmente, sarà da accertare l’importo delle spettanze teoriche (evitando così
penalizzazione sui parametri assunzionali e su quelli di deficitarietà), anche se si incasserà
quello delle spettanze effettive, operando le opportune regolarizzazioni.
Indennità finanziaria per chi si dimette prima di averle fatte tutte. Invalide le ragioni di spesa pubblica
(fonte ansa.it)
l lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un’indennità finanziaria.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue specificando che gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto.
La sentenza riguarda il caso di un funzionario del comune di pugliese di Copertino (Lecce) che dimessosi volontariamente per il prepensionamento aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni, che non aveva preso durante il lavoro.
Dal suo canto, il comune sosteneva che il funzionario fosse consapevole del suo obbligo di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli. La legge italiana prevede, infatti, che i lavoratori del settore pubblico non abbiano in alcun caso il diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate.
L’interpretazione data alla disposizione italiana dalla giurisprudenza nazionale consente la monetizzazione al posto del congedo annuale solo se il congedo non è stato effettivamente preso per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come la malattia.
Con la sentenza, i giudici di Lussemburgo hanno confermato che il diritto europeo osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha ricordato, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, inclusa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.
A cura del Comune di Magliano Alpi (Cn)
Si trasmette circolare informativa di ANCI n. 34 del 5 gennaio relativa a contratti pubblici e problematicità piattaforma CIG
Milano, 5 gennaio 2024 CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/24Ai Signori Sindaci Assessori di competenza Responsabili di settore Segretari Comunali Organi ANCI Lombardia Oggetto: contratti pubblici, problematicità piattaforma CIG Gentilissime/i, a seguito della piena digitalizzazione dei contratti pubblici prevista dal 1° gennaio 2024, in questi giorni stiamo ricevendo da molti Comuni diverse segnalazioni in merito alle difficoltà nell’accesso alle piattaforme per il rilascio di CIG e SMART CIG e alla complessità della validazione dei dati acquisisti tramite le piattaforme certificate da ANAC, determinando così delle problematicità nella prosecuzione delle attività amministrative. Rinaldo Mario Redaelli |
Oggetto: Proroga bilanci, faq Arconet, “Enti locali possono inserire motivazioni nella delibera del bilancio”
Gentilissime/i, informiamo che, a seguito della ripetuta richiesta dell’ANCI, da ultimo con nota del 15 dicembre scorso, in concomitanza con la proroga del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, è stata pubblicata da Arconet una faq (FAQ n. 54), secondo la quale “gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.” Questa posizione ha il pregio di disinnescare l’allarme circa la necessità di una delibera preventiva di “adesione” al rinvio, generato dalla lettura del nuovo punto 9.3.6 inserito nei principi della programmazione dal “DM Arconet-Bilanci” 25 luglio 2023, in base alla quale – anche a fronte di una proroga ex art. 151 TUEL dettata da motivazioni generali (come quella di cui al DM 22 dicembre) – gli enti avrebbero dovuto “adottare” il rinvio stesso, specificando la sussistenza dell’impossibilità di procedere nei termini ordinari e l’aderenza alle motivazioni generali o specifiche indicate nello stesso DM di rinvio del termine. È ora auspicabile che ulteriori e più sostanziali modifiche intervengano per ripristinare gli equilibri e i poteri normativi e regolamentari connessi al delicato processo di formazione del bilancio di previsione degli enti locali.
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ALLEGATI: