MARCO SIGAUDO: RENDICONTO, CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E GAP. MONTICHIARI 23 FEBBRAIO
Un momento di approfondimento e confronto su alcune delle importanti scadenze che interesseranno l’Ente nel corso dell’esercizio 2018.
Un momento di approfondimento e confronto su alcune delle importanti scadenze che interesseranno l’Ente nel corso dell’esercizio 2018.
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Doppio adempimento da evadere entro fine mese per evitare il blocco delle assunzioni. Il primo ha a che fare con gli spazi finanziari acquisiti tramite i patti di solidarietà 2017, rispetto ai quali occorre inviare, entro il 30 gennaio, alla Bdap-Mop i dati delle opere pubbliche relativi al trimestre ottobre-dicembre 2017. Questo controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale, secondo quanto previsto dal Dlgs 229/2011, è accompagnato da sanzione, per cui la mancata trasmissione delle informazioni da parte dell’ente territoriale comporta l’impossibilità, fino a che non si adempie, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
Il piano della performance Per evitare lo stop alle assunzioni occorre poi approvare il piano della performance del prossimo triennio. Scade infatti il 31 gennaio la redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di questo strumento programmatico, disciplinato dall’articolo 10 del Dlgs 150/2009, che deve essere elaborato a cura dell’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, secondo gli indirizzi impartiti dal dipartimento della Funzione pubblica. Nel piano sono individuati gli obiettivi generali e specifici e sono definiti gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, e gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale con i relativi indicatori. La data è importante anche alla luce delle sanzioni in caso di inadempimento. La mancata adozione del piano della performance è infatti condizione per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti. Come ulteriore sanzione, l’amministrazione non può poi procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Monitoraggio del saldo tra entrate e spese finali 2017 Entro il 30 gennaio gli enti locali devono poi inviare alla Ragioneria generale dello Stato i dati del monitoraggio del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo al 2017. È da tener presente che, a partire dal 2017, il saldo non include il fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. Entro il giorno successivo, 31 gennaio, occorre inviare al Tesoro le informazioni relative alle partecipazioni e ai rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti per l’anno 2016.
Se il bilancio di previsione impiega poi quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio l’organo esecutivo è tenuto a verificare, sulla base di dati preconsuntivi, l’importo dei vincoli, e ad approvare il prospetto aggiornato che spiega il risultato di amministrazione presunto (articolo 11, comma 3, lettera a), del Dlgs 118/2011).
Si torna al 30 gennaio, invece, con la scadenza entro cui l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti elencati dall’articolo 93, comma 2, del Tuel, sono tenuti a rendere il conto della propria gestione all’ente locale, che per il tramite del responsabile del procedimento (articolo 139 del Dlgs 174/2016), lo trasmette alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì scorso).
di Roberta Barchi – Rubrica a cura di Anutel
L’ente non commerciale che svolge attività di assistenza socio-sanitaria in esecuzione di specifiche convenzioni con il servizio sanitario non gode, per il semplice fatto di essere convenzionato, dell’esenzione Ici di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504 del 1992. La circostanza che le rette per gli utenti siano state stabilite a seguito della convenzione, poi, non comporta che le modalità di esercizio dell’attività debbano ritenersi sottratte alla logica commerciale. Questo è quanto sostanzialmente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in due sentenze n. 336 e 337/01/2017 che richiamano espressamente i principi enunciati dalla Suprema corte nella sentenza n. 6711/2015.
Il caso Il Comune impositore aveva contestato, a seguito dell’esame di un questionario sottoposto e compilato dall’ente di assistenza, la mancanza del requisito oggettivo per l’ottenimento dell’esenzione Ici per le annualità 2009, 2010 e 2011. Contestava, cioè, lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali rilevando che non era stata fornita prova della gratuità delle prestazioni né dell’inidoneità dei corrispettivi a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi né, comunque, della mancanza di relazione degli stessi rispetto al costo del servizio. L’ente proponeva ricorso evidenziando che l’attività assistenziale veniva svolta in esecuzione a specifiche convenzioni con il servizio sanitario e pertanto, secondo quanto affermato nella circolare n. 2/DF/2009 dell’amministrazione finanziaria, ricorrevano gli estremi dell’esenzione. Rilevava inoltre che gli utili conseguiti dipendevano dall’integrazione delle rette fatte dai Comuni e dagli enti, altrimenti la gestione sarebbe stata in perdita.
La decisione Tutto questo non è bastato a convincere al Ctp che, invece, ha ritenuto mancasse la prova dello svolgimento dell’attività con finalità esclusivamente solidaristiche e che sussistessero invece elementi certi per ritenere che la gestione venisse attuata con forme proprie dell’economia di mercato, in regime di concorrenza con altre strutture analoghe. Un’attenta analisi dei risultati di bilancio e delle diverse voci tra cui «rette ospiti» hanno evidenziato, l’obiettiva economicità delle operazioni. Altri elementi hanno fornito la prova di un attività svolta con modalità imprenditoriali e di una adeguata e complessa organizzazione manageriale. La commissione ha invece accolto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. In materia di Imu il regolamento n. 200/2012 stabilisce che le attività assistenziali sono svolte con modalità non commerciali nel caso, tra gli altri, in cui le attività stesse «sono accreditate dallo Stato e prestate nell’ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale». L’onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo a fondamento dell’agevolazione naturalmente rimane in capo al contribuente.
Spese per le elezioni
19/01/2018 – IlSole24Ore
Alle elezioni del 4 marzo sono dedicate le prime tre circolari dell’anno della Direzione centrale della finanza locale del Viminale. In particolare si tratta delle istruzioni sulle spese di organizzazione tecnica, sul trattamento di straordinario per il personale comunale e delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle regionali.
Ancora nessun dettaglio sulle somme che andranno ai singoli Comuni perché – precisa la Direzione – non si conosce l’ammontare del finanziamento disposto dal ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel frattempo, la parola d’ordine del Viminale è parsimonia. Il Viminale raccomanda, infatti, ai Comuni di mantenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile, resteranno a loro carico. Con la circolare n. Fl 1/2018 la Direzione stabilisce innanzitutto la durata del periodo elettorale: dall’8 gennaio, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, al 9 marzo, quinto giorno successivo alle consultazioni stesse.
Il monte ore individuale mensile sta nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino a un massimo individuale di 60 ore mensili.
Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale saranno rimborsate al lordo sia dell’Irpef sia dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni.
Per quanto concerne le Unioni di Comuni la circolare precisa che dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno il personale nella costituzione dei propri uffici elettorali e procederanno all’adozione delle necessarie determine autorizzative al lavoro straordinario.
La circolare Fl n. 2/2018 fornisce istruzioni sulle spese di organizzazione tecnica e attuazione. In particolare, la Direzione precisa che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del ministero dell’Interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così
disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette a integrazioni.
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza.
Qualora l’ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per il periodo elettorale. Questa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero e, pertanto, queste assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli
assunzionali previsti per gli enti.
Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.
Relativamente alle spese per l’eventuale alloggio delle forze dell’ordine occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza al quale dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.
Il pagamento dell’importo a saldo in favore di ciascun Comune sarà eseguito, come l’anticipo, direttamente dalla Direzione centrale sulla base dei risultati del controllo della rendicontazione presentata dagli enti i cui esiti saranno comunicati utilizzando il file in formato excel (da non trasformare in Pdf) che verrà inviato appena possibile all’indirizzo : finanzalocale.prot@pec.interno.it.
I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo con la massima sollecitudine e in ogni caso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il 4 luglio 2018, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
La circolare Fl n. 3/2018 dice che per i Comuni nei quali si effettuano le sole elezioni politiche, la spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è a totale carico dello Stato. Per i Comuni della Regioni Lombardia e Lazio, nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni politiche con le regionali, la spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è ripartita in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della
Regione. Questo criterio vale anche per le spese di straordinario dei dipendenti comunali.
La circolare contiene, poi, tutti i modelli necessari ai Comuni per le proprie rendicontazioni.
La circolare tratta nel dettaglio il tema degli onorari, del trattamento di missione riservato ai Presidenti di seggio con spese per il pernottamento in albergo, per il vitto, di viaggio e compensi chilometrici.
Capitolo a parte quello dedicato alle competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero.
Daniela Casciola
Non è possibile assumere tramite lo scorrimento della graduatoria precedente se l’ente pubblico ha già bandito un nuovo concorso; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 742 del 15 gennaio.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 165/2001.
Il diritto allo scorrimento, pertanto, poteva al più essere riconosciuto con riferimento al 50% dei posti che erano disponibili nel triennio successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, ma sul punto i protagonisti della vicenda, pur essendo a ciò onerati, nulla avevano allegato e provato.
Ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4 (fra le piu’ recenti, in tal senso, Cass. S.U. 20.12.2016 n. 26272).
Nel caso di specie i ricorrenti, pur agendo per il riconoscimento del loro diritto alla assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria, lo prospettano come consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, e, quindi, sostanzialmente chiedono tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. L’atto di indizione del nuovo concorso, infatti, non viene in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensi’ quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione, non consentita.
(http://www.lentepubblica.it)
Si sta valutando il capitolo delle risorse disponibili per i rinnovi. Dopo l’intesa tra Aran e i sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Confsal (Usb, Cgs e Cisal non hanno siglato) per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (in tutto circa 247 mila persone) questo contratto è destinato a fare da apripista per gli altri comparti.
Per gli Enti Locali però fare la quadratura del cerchio potrebbe portare altri imprevisti sulla strada del rinnovo.
Gli enti già dispongono di tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo. Sulla base delle informazioni contenute nel Dpcm 27 febbraio 2017 e della legge di stabilità 2018 (che stanzia le risorse necessarie a onorare l’impegno assunto tra Governo e sindacati a novembre 2016 sugli 85 euro medi mensili), occorrerà calcolare, sul monte salari 2015 (al netto della indennità di vacanza contrattuale e maggiorato di oneri riflessi) le seguenti percentuali:
• 0,36% per il 2016;
• 1,09% per il 2017;
• 3,48% a decorrere dall’esercizio 2018.
Gli importi così ottenuti rappresentano la spesa lorda a carico dei bilanci locali, anch’essa comprensiva di oneri riflessi.
Per il 2016 e il 2017 gli enti avrebbero già dovuto accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le relative somme, che confluiranno tutte nel risultato di amministrazione 2017, tra i fondi accantonati, per poi essere applicate al bilancio come avanzo, al fine di finanziare gli arretrati contrattuali che dovranno essere erogati entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del contratto. Chi non avesse provveduto nel rendiconto 2016 o nel bilancio 2017 a disporre tali accantonamenti, potrà comunque rimediare con il rendiconto 2017, mettendo da parte tra i fondi accantonati la somma necessaria. Chi invece avesse accantonato di più del necessario (dato che per il 2016 e 2017 le somme che verranno riconosciute saranno poco più che simboliche), con il rendiconto 2017 dovrà liberare le eccedenze, che non potranno essere utilizzate per gli oneri di competenza del 2018.
I problemi sulle somme accantonate potrebbero portare al seguente scenario: anche se gli enti hanno prudentemente accantonato, potrebbero incontrare problemi per utilizzare i loro risparmi per finanziare la spesa complessiva del rinnovo contrattuale.
Risolte queste criticità si potrà avere la strada spianata per il rinnovo contrattuale e gli aumenti stipendiali.
Sulla base del primo accordo gli aumenti sullo stipendio base vanno dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime. A questi incrementi va aggiunto l’assegno per i livelli più bassi, che oscilla tra i 21 e 25 euro (valido per dieci mensilità) e una maggiorazione per le amministrazioni più «ricche» da caricare sul salario accessorio. Gli aumenti per il 2018 scatteranno da marzo.
(www.mysolution.it)
Modifica soglia e giorni per la verifica inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Legge di Bilancio 2018.
La Legge di Bilancio 2018, all’art. 1 comma 986, a decorrere dal 1° marzo 2018, abbassa da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti dovuti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Inoltre, il comma 987 dell’art.1 aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’Agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo, modificando il regolamento attuativo, D.M. 18 gennaio 2008 n.40.
L’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” – come da modifica operata dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, articolo 9- dispone, al comma 1, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto». Il predetto articolo 48-bis prevede, in sintesi, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a cinquemila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente Agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.
Il regolamento attuativo delle disposizioni in commento è stato adottato con D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40; decreto che ha individuato le procedure di verifica circa l’esistenza di eventuali inadempienze per debiti esattoriali nonché disciplinato gli effetti della stessa nel caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario.
Gli obblighi di verifica sopra citati (presenza inadempimento pagamento cartelle esattoriali per un importo pari almeno a cinquemila euro) possono derivare non solo dalla presenza di un contratto che regola il rapporto tra l’Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso, ma possono scaturire obblighi di pagamento, pur in assenza di un contratto, nell’ipotesi di gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell’articolo 2028 c.c.), di pagamento dell’indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo 2053 c.c.), di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera. In sostanza, in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, valgono le disposizioni previste dall’art. 48-bis fatte salve le esclusioni sancite dalla legge o comunque derivanti dalla particolare natura del credito (vedi Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Circolare 29 luglio 2008 n. 22 nonché Circolare 8 ottobre 2009 n. 29).
In termini sintetici però possiamo affermare che non sono oggetto di verifica ex art. 48-bis i pagamenti relativi a:
(WWW.CELVA.IT)
COMMERCIO / TRATTENIMENTI E SPETTACOLI
Alla luce dell’art. 68 del TULPS formulo i seguenti quesiti:
1) Un’attività programmata che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo, con valenza imprenditoriale (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico pagante, aumento del prezzo delle consumazioni) è sempre soggetta a rilascio licenza ex art. 68?
2) Un’attività programmata che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale la quale presenta solo alcune delle carattestiche imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68? 3) Una manifestazione sportiva che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo, con valenza imprenditoriale (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico pagante, aumento del prezzo delle consumazioni) è sempre soggetta a rilascio licenza ex art. 68?
4) Una manifestazione sportiva che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale (es. trofeo topolino calcio – uso impianto sportivo stadio comunale Puchoz con tribune per il pubblico) la quale presenta solo alcune delle valenze imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68, oppure ci si può avvalere di quanto dispone l’art. 123 del Regolamento di esecuzione del TULPS?
5) un Ufficio Comunale che organizza per conto dell’Amministrazione, un’attività programmata o una manifestazione sportiva in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico deve richiedere licenza ex. art. 68 al competente Ufficio comunale?
6) Quali sono gli ambiti riferiti ad un pubblico trattenimento ex. art. 69 per i quali è previsto il rilascio della specifica licenza?
7) sulla base della tua pronuncia relativa alla Commissione di Vigilanza non mi risulta chiaro se la seduta è valida anche se non partecipano tutti i componenti.
Inoltre, malgrado la convocazione giunga per tempo, un membro può rifiutarsi di presentarsi al sopralluogo/seduta adducendo come motivazione, il giorno prima della seduta, la carenza della documentazione trasmessa dagli Uffici?
1 Luglio 2015 _ CONSULENTE CELVA
1) Si. Tuttavia il secondo comma dell’articolo 68 del RD 773/31 – TULPS – prevede la possibilità di presentare la SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.
2) L’articolo 68 del TULPS prevede al primo comma che senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
La legge dispone quindi la necessità di munirsi di un atto amministravo per esercitare l’attività citata, dell’atto cioè che ci autorizza ad esercitarle imprenditorialmente. In buona sostanza questa licenza è la patente che legittima l’esercizio in quanto attività commerciale imprenditoriale. La corte costituzionale con sentenza 15/4/1970, n. 56 –ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell’art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
Ma spettacoli e trattenimento sono parole che hanno un significato troppo vasto e possono essere associate a decine, se non centinaia, di attività che nulla hanno a che fare con il pubblico spettacolo o trattenimento. Il Ministero dell’interno, con circolare n. 52 del 20 novembre 1982, ha parzialmente chiarito quale era l’intendimento della norma, affermando che per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon costume.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consisterebbe, quindi, essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).
Per cui, partendo dalle definizioni dell’art. 17 della circolare 16/51, integrandoli con le previsioni inerenti il campo di applicazione del d.m. 19 agosto 1996, e tenendo sempre fermo il chiarimento sopra esposto, si può arrivare a comprendere se l’evento, il luogo, l’attività che ci interessa abbia le caratteristiche del pubblico spettacolo, e quindi sia sottoposto alle prescrizioni inerenti l’agibilità di cui all’ art. 80 Tulps. In sintesi si può concludere che l’attività in questione sia effettivamente assoggettata al rilascio della licenza di cui all’articolo 68 previa possesso dell’agibilità tecnica d cui all’articolo 80 TULPS.
3) Il Ministero dell’interno con nota in data 8 luglio 1998. Indirizzata alla Prefettura di Venezia, ha osservato che le palestre e scuola di danza non sono assoggettate agli artt. 68 e 80 TULPS allorquando l’attività ginnico sportivo viene svolta in locali che prevedono spazi ed attrezzature ad uso dei soli utenti, ammessi in modo non indiscriminato, e dove l’attività svolta non deve necessariamente essere assimilata al trattenimento inteso come divertimento, amenità, che coinvolge un certo numero di soggetti. La risposta è quindi positiva per la presenza di pubblico.
4) La comunicazione prevista dall’articolo 123 – comma 1 – del Regolamento di esecuzione del TULPS, superstite all’abrogazione del successivo comma, prevede l’obbligo della preventiva comunicazione nel caso di manifestazioni sportive svolte con carattere educativo; tale comunicazione rimane di competenza della Questura e quindi non sostituisce l’eventuale istanza prevista dall’articolo 68 del TULPS che deve essere rilasciata sempre quando il pubblico spettacolo avviene su area pubblica; tale licenza è richiesta solo se lo spettacolo ha carattere imprenditoriale qualora si svolga su area aperta al pubblico ( sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale).
5) No, se manca l’elemento dell’imprenditorialità (sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale).
6) L’articolo 68 e 69 apparentemente uguali avevano un senso quando le competenze erano suddivise tra il Questore, competente per il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 e l’autorità Locale di Pubblica sicurezza, ovvero del Sindaco (articolo 1 del R.D. 773/31). Il Questore dunque rilasciava la licenza per manifestazioni di importanza sovraccomunale mentre il Sindaco rilasciava la licenza per di importanza comunale. Con il trasferimento delle funzione ai Comuni (dal’1 gennaio 1978, dall’art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616 ma per per la Valle d’Aosta solamente con l’approvazione della legge 196/1978 e del d.P.R. 182/1982) e dunque il rilascio sia della licenza di cui all’articolo 68 sia di quella di cui all’articolo 69 è in capo al Sindaco, si ritiene abbia ancora senso della distinzione.
7) La seduta può anche essere considerata valida ma non i pareri che devono essere adottati con l’intervento di tutti i componenti (articolo 141 bis).
8) Se il commissario ritiene insufficiente la documentazione richiesta la commissione ne prende atto, rimanda il parere ad altra data richiedendo all’imprenditore i documenti mancanti. Tuttavia ritengo, per il buon funzionamento della Commissione, la stessa nella sua prima seduta di insediamento individua per ogni commissario la documentazione richiesta ed essenziale per il rilascio del parere in modo che il soggetto incaricato alla convocazione provveda esclusivamente nel momento in cui è possesso di tutta la documentazione richiesta dai commissari.