COMMERCIO / TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

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COMMERCIO / TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Alla luce dell’art. 68 del TULPS formulo i seguenti quesiti:

1) Un’attività programmata che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo, con valenza imprenditoriale (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico pagante, aumento del prezzo delle consumazioni) è sempre soggetta a rilascio licenza ex art. 68?

2) Un’attività programmata che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale la quale presenta solo alcune delle carattestiche imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68? 3) Una manifestazione sportiva che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo, con valenza imprenditoriale (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico pagante, aumento del prezzo delle consumazioni) è sempre soggetta a rilascio licenza ex art. 68?

4) Una manifestazione sportiva che viene svolta in luogo pubblico o luogo aperto o esposto al pubblico organizzata da un Soggetto terzo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale (es. trofeo topolino calcio – uso impianto sportivo stadio comunale Puchoz con tribune per il pubblico) la quale presenta solo alcune delle valenze imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68, oppure ci si può avvalere di quanto dispone l’art. 123 del Regolamento di esecuzione del TULPS?

5) un Ufficio Comunale che organizza per conto dell’Amministrazione, un’attività programmata o una manifestazione sportiva in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico deve richiedere licenza ex. art. 68 al competente Ufficio comunale?

6) Quali sono gli ambiti riferiti ad un pubblico trattenimento ex. art. 69 per i quali è previsto il rilascio della specifica licenza?

7) sulla base della tua pronuncia relativa alla Commissione di Vigilanza non mi risulta chiaro se la seduta è valida anche se non partecipano tutti i componenti.

Inoltre, malgrado la convocazione giunga per tempo, un membro può rifiutarsi di presentarsi al sopralluogo/seduta adducendo come motivazione, il giorno prima della seduta, la carenza della documentazione trasmessa dagli Uffici?

1 Luglio 2015 _ CONSULENTE CELVA

1) Si. Tuttavia il secondo comma dell’articolo 68 del RD 773/31 – TULPS – prevede la possibilità di presentare la SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

 2) L’articolo 68 del TULPS prevede al primo comma che senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

La legge dispone quindi la necessità di munirsi di un atto amministravo per esercitare l’attività citata, dell’atto cioè che ci autorizza ad esercitarle imprenditorialmente. In buona sostanza questa licenza è la patente che legittima l’esercizio in quanto attività commerciale imprenditoriale. La corte costituzionale con sentenza 15/4/1970, n. 56 –ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell’art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

Ma spettacoli e trattenimento sono parole che hanno un significato troppo vasto e possono essere associate a decine, se non centinaia, di attività che nulla hanno a che fare con il pubblico spettacolo o trattenimento. Il Ministero dell’interno, con circolare n. 52 del 20 novembre 1982, ha parzialmente chiarito quale era l’intendimento della norma, affermando che per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon costume.

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consisterebbe, quindi, essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).

Per cui, partendo dalle definizioni dell’art. 17 della circolare 16/51, integrandoli con le previsioni inerenti il campo di applicazione del d.m. 19 agosto 1996, e tenendo sempre fermo il chiarimento sopra esposto, si può arrivare a comprendere se l’evento, il luogo, l’attività che ci interessa abbia le caratteristiche del pubblico spettacolo, e quindi sia sottoposto alle prescrizioni inerenti l’agibilità di cui all’ art. 80 Tulps.  In sintesi si può concludere che l’attività in questione sia effettivamente assoggettata al rilascio della licenza di cui all’articolo 68 previa possesso dell’agibilità tecnica d cui all’articolo 80 TULPS.

 3) Il Ministero dell’interno con nota in data 8 luglio 1998. Indirizzata alla Prefettura di Venezia, ha osservato che le palestre e scuola di danza non sono assoggettate agli artt. 68 e 80 TULPS allorquando l’attività ginnico sportivo viene svolta in locali che prevedono spazi ed attrezzature ad uso dei soli utenti, ammessi in modo non indiscriminato, e dove l’attività svolta non deve necessariamente essere assimilata al trattenimento inteso come divertimento, amenità, che coinvolge un certo numero di soggetti. La risposta è quindi positiva per la presenza di pubblico.

 4) La comunicazione prevista dall’articolo 123 – comma 1 – del Regolamento di esecuzione del TULPS, superstite all’abrogazione del successivo comma, prevede l’obbligo della preventiva comunicazione nel caso di manifestazioni sportive svolte con carattere educativo; tale comunicazione rimane di competenza della Questura e quindi non sostituisce l’eventuale istanza prevista dall’articolo 68 del TULPS che deve essere rilasciata sempre quando il pubblico spettacolo avviene su area pubblica; tale licenza è richiesta solo se lo spettacolo ha carattere imprenditoriale qualora si svolga su area aperta al pubblico ( sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale).

5) No, se manca l’elemento dell’imprenditorialità (sentenza n. 56 del 1970 della Corte Costituzionale).

 6) L’articolo 68 e 69 apparentemente uguali avevano un senso quando le competenze erano suddivise tra il Questore, competente per il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 e l’autorità Locale di Pubblica sicurezza, ovvero del Sindaco (articolo 1 del R.D. 773/31). Il Questore dunque rilasciava la licenza per manifestazioni di importanza sovraccomunale mentre il Sindaco rilasciava la licenza per di importanza comunale. Con il trasferimento delle funzione ai Comuni (dal’1 gennaio 1978, dall’art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616 ma per per la Valle d’Aosta solamente con l’approvazione della legge 196/1978 e del d.P.R. 182/1982) e dunque il rilascio sia della licenza di cui all’articolo 68 sia di quella di cui all’articolo 69 è in capo al Sindaco, si ritiene abbia ancora senso della distinzione.

 7) La seduta può anche essere considerata valida ma non i pareri che devono essere adottati con l’intervento di tutti i componenti (articolo 141 bis).

 8) Se il commissario ritiene insufficiente la documentazione richiesta la commissione ne prende atto, rimanda il parere ad altra data richiedendo all’imprenditore i documenti mancanti. Tuttavia ritengo, per il buon funzionamento della Commissione, la stessa nella sua prima seduta di insediamento individua per ogni commissario la documentazione richiesta ed essenziale per il rilascio del parere in modo che il soggetto incaricato alla convocazione provveda esclusivamente nel momento in cui è possesso di tutta la documentazione richiesta dai commissari.