Modifica soglia e giorni per la verifica inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Legge di Bilancio 2018.
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Modifica soglia e giorni per la verifica inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Legge di Bilancio 2018.
La Legge di Bilancio 2018, all’art. 1 comma 986, a decorrere dal 1° marzo 2018, abbassa da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti dovuti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Inoltre, il comma 987 dell’art.1 aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’Agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo, modificando il regolamento attuativo, D.M. 18 gennaio 2008 n.40.
L’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” – come da modifica operata dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, articolo 9- dispone, al comma 1, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto». Il predetto articolo 48-bis prevede, in sintesi, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a cinquemila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente Agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.
Il regolamento attuativo delle disposizioni in commento è stato adottato con D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40; decreto che ha individuato le procedure di verifica circa l’esistenza di eventuali inadempienze per debiti esattoriali nonché disciplinato gli effetti della stessa nel caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario.
Gli obblighi di verifica sopra citati (presenza inadempimento pagamento cartelle esattoriali per un importo pari almeno a cinquemila euro) possono derivare non solo dalla presenza di un contratto che regola il rapporto tra l’Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso, ma possono scaturire obblighi di pagamento, pur in assenza di un contratto, nell’ipotesi di gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell’articolo 2028 c.c.), di pagamento dell’indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo 2053 c.c.), di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera. In sostanza, in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, valgono le disposizioni previste dall’art. 48-bis fatte salve le esclusioni sancite dalla legge o comunque derivanti dalla particolare natura del credito (vedi Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Circolare 29 luglio 2008 n. 22 nonché Circolare 8 ottobre 2009 n. 29).
In termini sintetici però possiamo affermare che non sono oggetto di verifica ex art. 48-bis i pagamenti relativi a:
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- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
- pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
- indennità per inabilità temporanea al lavoro;
- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari;
- trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali;
- crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c.).
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