Come comunicare l’utilizzo dei proventi delle sanzioni al codice stradale
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Come comunicare l’utilizzo dei proventi delle sanzioni al codice stradale
di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale
L’art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) ha previsto l’obbligo per gli enti locali di presentare annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno (per il 2020 era già stato previsto in prima applicazione ed indipendentemente dalla emergenza sanitaria in atto, la possibilità di effettuare la predetta comunicazione entro il 30 settembre 2020) una relazione contenente l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, ai sensi degli artt. 142, comma 12-bis e 208 del codice stesso, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse.
Con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, avevano approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare 7 luglio 2020 prot. n. 64965, nell’informare l’approntamento della prevista piattaforma telematica e nel precisare che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso il proprio parere favorevole il 23 giugno 2020, fornisce le istruzioni operative da seguire per una corretta utilizzazione del sistema informatico, sia per la trasmissione annuale sia per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
La piattaforma informatica predisposta per l’inoltro della relazione al Ministero dell’Interno sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Per il solo anno 2020 (l’anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione e cioè l’anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa) sarà possibile accedervi per il mese di settembre e, per i ritardatari, l’applicazione sarà disponibile anche per il mese di ottobre. Dopo tale data la procedura sarà chiusa.
Il Ministero precisa che:
- i dati conoscitivi di ciascun ente e l’anno di riferimento della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema;
– per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti al netto delle spese occorse per i relativi procedimenti amministrativi;
- i dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto approvato oppure da verbale di chiusura (selezionando almeno un “SI” la procedura consente di inserire i dati contabili);
– nel quadro 1 (sezioni da A a D)
– – nella sezione A si inseriscono tutti i proventi delle sanzioni riscosse, eccetto quelle relative alle violazioni dell’art. 142, comma 12-bis (superamento dei limiti di velocità accertati con sistemi di rilevazione automatica, i quali vanni indicati con importi della misura del 100% nella sezione B, se comminate da propri organi di polizia su strade di competenza e in concessione);
– – le sezioni C e D sono relative, rispettivamente, ai proventi incassati per accertamenti compiuti su strade di altri enti (da indicare con importo al 50%) ed alle sanzioni comminate su strade di proprietà dell’ente, ma da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti;
– – i totali sono calcolati automaticamente dal sistema e si riferiscono al totale dei proventi sezioni relative agli accertamenti sui limiti di velocità – B+C+D – ed il totale di tutti i proventi – sezioni A+B+C+D;
– – in queste sezioni, rispettivamente, gli enti beneficiari a cui sono erogati il 50% delle sanzioni e gli enti versanti, vanno individuati selezionando dai menù a tendina la tipologia e la descrizione dell’ente;
- nel quadro 2 sono indicati i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità e nella prima colonna sono descritte le tipologie di intervento previste dall’art. 208, comma 4, C.d.S., mentre nella seconda colonna viene inserito l’insieme delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione; il totale viene calcolato automaticamente dal sistema; nel quadro 3 è relativo ai soli proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e si compone di due sezioni corrispondenti alle attività previste dall’art. 142, comma 12-ter (realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica, le barriere, ed i relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale) e nella colonna “totale euro” vanno inserite le risorse finanziarie che l’ente decide di utilizzare per le cennate attività, mentre il totale viene calcolato automaticamente dal sistema;
- il quadro 4, relativo all’utilizzo dei proventi ai sensi dell’art. 208, comma 1, C.d.S., è diviso in più sezioni, in funzione delle tipologie di interventi decisi dall’ente ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lett. a, b e c, D.Lgs. n. 285/1992e vanno indicati sinteticamente gli interventi realizzati o in corso di realizzazione (nella colonna “costo in euro” deve essere inserito il costo complessivo e la percentuale di realizzazione dell’intero intervento (i campi disposti per riga che indicano “Totale” non vanno compilati, sarà il sistema a calcolare la somma del costo degli interventi e la percentuale di realizzazione complessiva); mentre il quadro 5 si compila allo stesso modo per gli interventi finanziati dalle sanzioni riscosse per superamento dei limiti di velocità.
Per quanto riguarda le annualità pregresse non è praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla compilazione e alla trasmissione via e-mail all’indirizzo renato.berretta@interno.it dell’Allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608 (allegato anche alla circolare) per ciascun anno con la seguente tempistica:
– anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
– anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
– anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
– anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.
Tutte le informazioni acquisite saranno inviate dal Ministero dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i provvedimenti di competenza.
Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 142, comma 12-quater, la percentuale dei proventi spettanti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis è ridotta del 30 % annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dall’art. 208, comma 4 e dall’art. 142, comma 12-ter del C.d.s., per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
Circolare Ministero dell’Interno 7 luglio 2020, prot. n. 64965
D.M. 30 dicembre 2019
Artt. 142 e 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285