Indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 – 1
Indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 – 1
Parere Organo di revisione
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/2021 ha adottato le linee guida per la predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli organi di revisione degli enti locali, nelle quali non viene previsto il consueto questionario.
Tuttavia la Corte, con la nota operativa disponibile sull’applicativo web CON.TE, ha chiarito che, nel caso in cui i pareri al bilancio di previsione 2021/2023 non dovessero soddisfare completamente le esigenze informative delle linee guida, gli organi di revisione dovranno provvedere alla redazione di documenti integrativi.
Al fine di facilitare tale verifica nella nota vengono indicati i punti contenuti nel modello approvato dal CDCEC che devono essere presi in considerazione per assolvere l’obbligo informativo previsto dalle linee guida.
Si consiglia di tenere conto di tali indicazioni anche per il prossimo bilancio e di utilizzare lo schema di parere messo annualmente a disposizione dal Consiglio o, se non disponibile (allo stato attuale non risulta ancora divulgato), utilizzare quello del 2021 con le opportune modifiche.
Schema di bilancio e piano dei conti Sul sito di Arconet sono disponibili gli schemi di bilancio (allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011) da utilizzare dal bilancio di previsione 2022/2024 e che tengono conto delle modifiche apportate dal D.M. del 1° settembre 2021. In particolare, nell’allegato a/2 –
“Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”, che in fase previsionale è obbligatorio nel solo caso in cui il bilancio preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, viene modificata la formula che
calcolava le “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1”, indicate nella colonna g), nella quale veniva erroneamente detratta la voce “Cancellazione nell’esercizio N-1 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-2 se non reimpegnati nell’esercizio N-1”, riportata nella colonna f), che invece andava sommata.
Inoltre, il D.M. del 12 ottobre 2021 ha modificato lo schema di bilancio di previsione introducendo nell’allegato a/1 “Risultato di amministrazione – quote accantonate”, la riga “Fondo di garanzia debiti commerciali”. Quest’ultima modifica entra in vigore però dal bilancio di previsione 2023/2025.
Lo stesso D.M. ha introdotto, nel piano dei conti integrato (allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011), a partire dal 2022, i seguenti nuovi codici:
U.1.10.01.06.000 – Fondo di garanzia debiti commerciali U.1.10.01.06.001 – Fondo di garanzia debiti commerciali Aliquote IMU Nelle more dell’adozione dell’annunciato, e finora mai emanato, decreto ministeriale che limiterà la potestà di diversificazione delle aliquote IMU alle sole fattispecie che saranno ivi individuate, gli enti hanno mano libera, come confermato dalla Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF – prot. n. 4897. Infatti, ad oggi, non è ancora disponibile il prescritto prospetto delle aliquote IMU da allegare alla deliberazione consiliare, a pena di non
produrre effetti giuridici, come previsto dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019.
In tema di aliquote e di regolamento IMU occorre tenere conto dei rilievi MEF del 21 luglio 2021, che abbiamo analizzato in diverse nostre circolari Tributi, a cui si rimanda per i dettagli.
Per quanto concerne invece la maggiorazione IMU (fino allo 0,08%) prevista dal comma 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, come integrato dall’art. 108 del D.L. n. 104/2020, si evidenzia che in caso si intendesse per il 2022 confermare le aliquote IMU del 2021, non occorrerà una “espressa deliberazione del Consiglio Comunale”, come previsto dal citato comma 755, in quanto, come chiarito dalla Risoluzione MEF n. 8/DF del 21 settembre 2021, tale prescrizione era valida solo nell’anno 2020, che costituisce il 1° anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU attuato dalla Legge n. 160/2019. Pertanto, ai fini IMU, così come per gli altri tributi, è pienamente operante il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che, se non approvate, le aliquote sono prorogate di anno in anno.
Previsione gettito IMU
Nella quantificazione delle previsioni di bilancio 2022/2024 occorrerà tenere conto dei seguenti esoneri IMU: art. 78 del D.L. n. 104/2020: esonero della 2a rata 2020 e dell’intero anno 2021 e 2022 degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019: esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per tale minore entrata non è previsto alcun ristoro statale.
Così come si dovrà tenere conto dei seguenti esoneri vigenti nel 2021 e non riproposti dal 2022:
art. 4-ter del D.L. n. 73/2021: esenzione per l’anno 2021 degli immobili posseduti da persone fisiche, concessi in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
➢ entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
➢ successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
comma 3 dell’art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021: esenzione 1a rata 2021 degli immobili posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, nei quali gli stessi esercitano le attività di cui sono anche gestori, per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021;
comma 599 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020: esenzione 1a rata IMU 2021 dei seguenti immobili:
➢ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
➢ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
➢ immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
➢ immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
TARI
La TARI del 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021.
A questa si aggiunga la deliberazione ARERA n. 459 del 26/10/2021, relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e, infine, si segnala la recente determinazione ARERA del 04/11/2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schema tipo di:
PEF quadriennale;
relazione di accompagnamento al PEF quadriennale;
dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.
A tale proposito ricordiamo che, ad oggi, non risulta riproposta la deroga introdotta dell’art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 che, ricordiamo, prevedeva che, per il solo anno 2021, i Comuni potevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, entro il 31 luglio 2021, termine questo “svincolato” dalla precedente scadenza del bilancio di previsione 2021/2023.
Inoltre, le tariffe TARI 2022 potranno essere adottare ancora (come consentito dal 2014), nelle more di una regolamentazione ARERA, come previsto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al D.P.R. n. 58/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1.
Gli enti impositori dovranno altresì tenere conto dell’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, che permette alle utenze non domestiche, ricorrendone i presupposti, di non servirsi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbano, vedendosi conseguentemente esonerato il pagamento della quota variabile della TARI.
Infine, nel bilancio di previsione si dovrà tenere conto dell’eventuale rateizzazione del conguaglio TARI introdotto dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, riguardante gli enti che hanno confermato per il 2020 le tariffe del 2019 e che hanno optato per la rateizzazione, fino a 3 anni a decorrere dal 2021, del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019.
Rateizzazione delle entrate proprie
La predisposizione del bilancio dovrà tenere conto, ove siano state concesse rateizzazioni di entrate proprie di anni precedenti nel corso del 2021, delle novità del D.M. del 1° settembre 2021 che comportano, in tal caso, la cancellazione del residuo attivo dal bilancio e l’accertamento dello stesso credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.
Al tema abbiamo dedicato la nostra circolare Ragioneria 29 settembre 2021, a cui si rimanda per l’approfondimento.
Canone unico patrimoniale
Gli stanziamenti 2022/2024 del canone unico patrimoniale dovranno tenere conto dell’esenzione dal pagamento prevista nel 2021 e non più riproposta dal 2022, introdotta dal comma 2 dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall’art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguarda le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Così come si dovrà tenere conto della non riproposta esenzione dal canone, per tutto il 2021, di cui all’art. 65, comma 6 del D.L. n. 73/2021, che riguarda le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Si dovrà altresì considerare, per quanto concerne le pubbliche affissioni, dei contenuti del comma 836 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede, dal 1° dicembre 2021, la soppressione dell’obbligo dell’istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni, ivi compresi i manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, tipologia di affissione questa che è sostituita dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali. Tuttavia,
i Comuni dovranno garantire in ogni caso l’affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il servizio pubbliche affissioni diventa quindi facoltativo. Per gli enti che volessero proseguire il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale (a mezzo degli impianti
di affissione), è necessario dotarsi di una deliberazione consiliare, da adottare entro il predetto termine del 1° dicembre 2021, che manifesti tale volontà a mente dell’art. 42 del TUEL.
Infine, diamo conto del comma 831-bis dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell’art. 40 del D.L. n. 77/2021, che prevede un canone di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nel perimetro del precedente comma 831 (occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture). Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o reale, o di contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, e i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
I tanti Comuni che hanno in essere dei contratti di locazione per antenne per la telefonia mobile avranno quindi una minore entrata in relazione ai canoni finora percepiti, che superano abbondantemente, perlomeno nella maggior parte di casi, l’ammontare del nuovo canone.
Attenzione: il comma 831-bis è però applicabile unicamente per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e non anche per quelle del patrimonio disponibile, come spiegato dalla Nota IFEL del 2 novembre 2021. Oltretutto la minore entrata per i Comuni non sarà compensata da un ristoro statale.
Canone unico mercatale
Lo stanziamento 2022/2024 del canone dovrà tenere conto dell’esenzione dal canone unico mercatale prevista nel 2021 e non più riproposta dal 2022, introdotta dal comma 3 dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall’art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguarda i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Gli enti dovranno altresì tenere in considerazione la discutibile risposta fornita dal MEF durante il Telefisco 2021 con la quale è stato chiarito, in difformità a quanto da sempre attuato sui precedenti prelievi dalla maggior parte dei Comuni, che i cosiddetti “spuntisti”, aldilà dell’esonero 2021 disposto dal citato D.L. 137/2020, non sono tenuti al pagamento del canone unico nei periodi di non utilizzo da parte del titolare della
concessione, per l’occupazione temporanea della porzione di area adibita a mercato, in quanto per quella stessa superficie il pagamento è già assolto dal titolare della concessione permanente.
Infine si dovrà tenere conto, apportando eventualmente delle modifiche tariffarie o alla concessione/autorizzazione, della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 inerente la corretta interpretazione del comma 843 della Legge n. 160/2019, che riguarda il frazionamento della tariffa giornaliera (da applicare alle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare) per le occupazioni che non superano le 9 ore, in relazione all’orario effettivo che, secondo il Ministero, deve essere effettuato per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 e non per un massimo di 9 ore come disciplinato da molti Comuni.
Destinazione sanzioni CDS
L’art. 66-quinquies del D.L. n. 77/2021 ha modificato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni CDS, stabilendo la possibilità di destinare la quota residuale di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, non superiore al 50% dei proventi vincolati (pari al 50% dei proventi complessivi), oltre che per le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, anche per l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato.
Mentre il comma 6-decies dell’art. 1 del D.L. n. 121/2021, c.d. “decreto infrastrutture”, recentemente convertito in legge, ha abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017 che stabiliva, per le province e le città metropolitane, per gli anni dal 2017 al 2022, in deroga alla legislazione vigente, la possibilità di utilizzare le quote previste dall’art. 142, comma 12-ter e dall’art. 208, comma 4 del CDS, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, agli interventi per il ricovero degli animali randagi, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.
Parcheggi a pagamento
Dal 2022, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale, sarà consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. E’ quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 1 del D.L. n. 121/2021, introdotto in sede di conversione in legge.
La norma prevede altresì che, nell’eventualità in cui derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall’organo competente, gli enti stessi provvedano a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate.
Proventi permessi di costruire
Dal 2022 non sarà più vigente l’art. 109, comma 2, 2° periodo, del D.L. n . 18/2020 come modificato dall’art. 30, comma 2-bis, lettera c) del D.L. n. 41/2021, che prevedeva la possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, limitatamente al 2020 e al 2021, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), fatta eccezione per le sanzioni, accertate in esito all’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, di cui all’art. 31, comma 4-bis del medesimo decreto.
Pertanto, dal 2022 i proventi in questione potranno essere utilizzati solo per le ordinarie finalità, previste prima della pandemia, dal vigente comma 460 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016.
Anticipazione di tesoreria
Il limite massimo concedibile dell’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, per gli anni dal 2020 al 2022, ai sensi del comma 555 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, è pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (entrate correnti accertate 2020 per l’anno 2022), anziché l’ordinaria misura dei 3/12.
Il limite si estende anche all’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, di cui all’art. 195 del TUEL.