IL PARERE PARLAMENTARE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

 

IL PARERE PARLAMENTARE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso, atto governo n. 19 è all’esame della VIII Commissione di Camera e Senato, le quali, entro il 21 febbraio, dovevano rilasciare il relativo parere. Successivamente, lo schema di decreto legislativo tornerà a Palazzo Chigi per l’approvazione in via definitiva da rendersi entro il prossimo mese di marzo.

Il nuovo Codice, che si compone, salvo modificazioni, di 229 articoli e di 36 allegati, si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; dal 1° luglio 2023 è, quindi, prevista l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Il giorno 7 marzo prossimo, l’Asfel ha organizzato una giornata di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici, con relatore Eugenio Piscino.

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LA LEGITTIMITÁ DEL PUNTEGGIO ON/OFF

LA LEGITTIMITÁ DEL PUNTEGGIO ON/OFF
L’attribuzione di un punteggio on/off all’offerta tecnica non è di per sé illegittima, così il Tar, Emilia Romagna, con la sentenza n. 77 del 13 febbraio 2023.

 

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici: 1) la scelta dell’Amministrazione di attribuire il punteggio relativo al merito tecnico dell’offerta col criterio on/off non è di per sé illegittima, poiché la normativa vigente non impone in ogni caso la previsione di punteggi graduabili fra un minimo e un massimo; 2) l’offerta che non soddisfa i requisiti minimi della prestazione o del bene stabiliti nella lex specialis dev’essere esclusa dalla gara, essendo carente di una condizione di partecipazione alla stessa.

 Sentenza 

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IL LICENZIAMENO DOPO L’ASSOLUZIONE

 

IL LICENZIAMENO DOPO L’ASSOLUZIONE
Il licenziamento è possibile anche in caso di assoluzione per tenuità del fatto, nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 5194 del 20 febbraio 2023.

Nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso valenza vincolante all’assoluzione dell’odierna ricorrente -peraltro motivata con la particolare tenuità del fatto, e non per non averlo commesso, risultando quindi non smentita la materialità dei fatti medesimi, ed ha operato, come già aveva fatto l’Amministrazione, un’autonoma valutazione dei fatti, giustificata, peraltro, dal fatto che la decisione della Corte territoriale si è venuta a fondare su un corredo probatorio più ampio rispetto a quello che era stato rimesso al giudice penale.

 Sentenza

 

IAZIONE 

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LA NOZIONE DI GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE

 

LA NOZIONE DI GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE
La nozione di grave illecito professionale, nella sentenza del Tar, Milano, n. 342 del 9 febbraio 2023.

La fattispecie costituisce un concetto giuridico indeterminato, sicché la norma rimette alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l’individuazione delle condotte idonee a minare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti. L’amministrazione deve valutare, in concreto, se e per quali motivi gli elementi che siano stati raccolti depongano per un illecito professionale tanto grave da incidere sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore.

Il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un rilevante margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta.

 Sentenza

 

CIAZIONE 

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IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

 IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE
Le analisi sulla finanza territoriale pianificate per quest’anno dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, dovranno tenere conto di un contesto, come quello attuale, in cui il perdurare delle criticità legate alla pandemia e quelle, più recenti, connesse all’aumento dei costi energetici o all’inflazione, costituiscono elementi di stress per i bilanci degli enti territoriali e richiedono un forte impegno a preservarne gli equilibri.

E’ quanto emerge dal “Programma delle attività per l’anno 2023” approvato, con Delibera n. 1/SEZAUT/2023/INPR, dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in cui la magistratura contabile, nel ribadire la necessaria sinergia con le articolazioni regionali dell’Istituto deputate al controllo, delinea un’agenda degli interventi incentrata sui temi legati alle criticità finanziarie, alle procedure di risanamento, alle partecipate locali, nonché alla copertura delle leggi regionali di spesa, alla realizzazione del federalismo fiscale, dell’autonomia differenziata e della riforma fiscale.

Nel documento, si evidenzia inoltre la prosecuzione del monitoraggio sull’attuazione del PNRR, nell’obiettivo di accompagnare gli enti nella sua fase attuativa.

Questo, ha specificato la Corte, attraverso modelli di controllo incentrati sul raggiungimento di risultati misurabili, da perseguire coinvolgendo le autonomie locali e avvalendosi delle loro esperienze; ricalibrando gli interventi risultati non in linea con le scadenze o gli obiettivi programmati.

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La gestione delle entrate nell’ente locale digitale – GIORNATA DI FORMAZIONE ON LINE – Giovedì 6 aprile 2023

La gestione delle entrate nell’ente locale digitale

Giovedì 6 aprile 2023 – dalle 9:00 alle 13:00

Online streaming su piattaforma Teams

Il corso persegue l’obiettivo di fornire le fondamentali conoscenze relative alla corretta gestione e riscossione delle entrate e di analizzare le principali novità presenti nella Legge di Bilancio 2023. Particolare attenzione sarà data ai processi di digitalizzazione del recupero delle entrate a seguito dell’introduzione dell’atto di accertamento esecutivo ai sensi della L.160/2019.

Faremo il punto sulle questioni di maggiore rilievo: integrazione e sviluppo dei processi digitalizzazione delle entrate e della necessaria integrazione delle piattaforme nazionali (PAGO PA APP IO PND), l’ottimizzazione di processi di recupero bonario e coattivo delle entrate tributarie ed extratributarie, focus sul contenuto dei regolamenti degli enti locali riguardanti la riscossione coattiva e sullo strumento dell’accertamento esecutivo ex L.160/2019.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 a partecipante (Iva esente)
€ 150,00 a partecipante – ASSOCIATI ASFEL – ARFC

DOCENTE
Dott. Marco Lo Franco Funzionario Ufficio Entrate presso Ente Locale
Abilitato all’esercizio della Professione Forense
Autore di numerose pubblicazioni sulla
Contabilità di Gestione degli Enti Locali.

Brochure

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Il procedimento amministrativo – Martedì 21 marzo 2023 – dalle 9:00 alle 13:00

Il procedimento amministrativo

Martedì 21 marzo 2023 – dalle 9:00 alle 13:00
Online streaming su piattaforma Teams

Il procedimento amministrativo e la sua legge generale, n. 241/1990, sono oggetto di continua attenzione da parte del legislatore nazionale, anche in tempi di emergenza sanitaria. Ne sono dimostrazione le novità, da ultimo, introdotte con i Decreti Semplificazioni e Semplificazioni-bis che evidenziano come tutti coloro che operano nel settore pubblico debbano continuamente monitorare gli aggiornamenti della legge sul procedimento per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Finalità del corso è di consentire lo studio della norma alla luce delle predette novità e del suo impianto generale, e anche di simulare, procedimenti amministrativi con la praticità di chi vive quotidianamente problematiche amministrative.

Quota di partecipazione: € 200,00 (€ 150,00 per associati ASFEL/ARFC)

DOCENTE
Prof. Eugenio Piscino Professore a contratto di Diritto Amministrativo
Università degli Studi Federico II
Dipartimento Economia, Management, Istituzioni
Dirigente di enti locali
Revisore Legale di società partecipate

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La Corte dei conti e il PNRR – GIORNATA DI FORMAZIONE ON LINE – Venerdì 31 marzo 2023

La Corte dei conti e il PNRR

Venerdì 31 marzo 2023 – dalle 9:00 alle 13:00
Online streaming su piattaforma Teams

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con le Deliberazioni n.ri 1, 13 e 18 del 2022 mette a fuoco il tema dei controlli che le Sezioni Regionali dovranno sviluppare sugli Enti Locali, “soggetti attuatori” delle misure di investimento finanziate con Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A partire dal “Programma delle attività per il 2022” (Deliberazione n.1/2022) e passando per la “Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (Deliberazione n.13/2022) la Sezione Autonomie, avvalendosi anche delle elaborazioni dei “dataset” delle Sezioni Riunite, con la Deliberazione n. 18/2022, ha messo a punto una “Metodologia per lo svolgimento dei controlli sulla attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito territoriale e sviluppo dei dataset da utilizzare anche per valutare la sostenibilità delle iniziative adottate”.

Quote di partecipazione
€ 200,00 a partecipante (Iva esente)
€ 150,00 a partecipante – ASSOCIATI ASFEL – ARFC

DOCENTE
Dott. Patrizio Belli Dirigente finanziario di Enti Locali
Docente a contratto di Master universitario
Autore di pubblicazioni in materia di contabilità

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IL VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO LESIVO

 

 

IL VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO LESIVO
Il vizio della notificazione del provvedimento lesivo, nella sentenza del Tar, Milano, n. 396 del 14 febbraio 2023.

Si osserva che la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare.

Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce, quindi, in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

 Sentenza  

 

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PROCEDIMENTO, PROVVEDIMENTO E GIUDICE AMMINISTRATIVO

 

               

  

 

 

PROCEDIMENTO, PROVVEDIMENTO E GIUDICE AMMINISTRATIVO                   

Procedimento, provvedimento e giudice amministrativo, a cura di Raffaella Granata. 

La Pubblica Amministrazione, al di fuori delle ipotesi cosiddette di “amministrazione consensuale”, esercita il potere conferitole dalla legge mediante il provvedimento amministrativo, con cui essa può incidere unilateralmente, in senso peggiorativo o meno, sulle situazioni giuridico-soggettive dei destinatari.

Il provvedimento è l’atto tipico della funzione amministrativa, la cui massima espressione si rinviene all’interno del procedimento amministrativo. 

E’ questo il momento che, secondo una certa impostazione, è preposto alla cura concreta del pubblico interesse, che illustri autori come Giorgio Berti identificano quale fine ultimo dell’agire amministrativo.

La centralità del procedimento amministrativo rivendica il proprio valore all’indomani dell’entrata in vigore della legge 241/1990: prima di tale intervento legislativo, esistevano soltanto discipline di settore volte a regolamentare singoli procedimenti amministrativi diretti all’emanazione di un certo provvedimento.

 

Nota 

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