IL LICENZIAMENO DOPO L’ASSOLUZIONE
IL LICENZIAMENO DOPO L’ASSOLUZIONE |
Il licenziamento è possibile anche in caso di assoluzione per tenuità del fatto, nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 5194 del 20 febbraio 2023.
Nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso valenza vincolante all’assoluzione dell’odierna ricorrente -peraltro motivata con la particolare tenuità del fatto, e non per non averlo commesso, risultando quindi non smentita la materialità dei fatti medesimi, ed ha operato, come già aveva fatto l’Amministrazione, un’autonoma valutazione dei fatti, giustificata, peraltro, dal fatto che la decisione della Corte territoriale si è venuta a fondare su un corredo probatorio più ampio rispetto a quello che era stato rimesso al giudice penale.
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