“armonizzatimaliberi@outlook.it”: gli “Armonizzati” sul Cloud per condividere l’Esperienza lavorativa

Dall’idea di un “Armonizzato” – Gaetano del Comune di Pregnana Milanese – un accesso a OneDrive per condividere documenti e quant’altro. Un grazie a Gaetano per la sua utile iniziativa.

LEGGI LE ISTRUZIONI 

     ENTRA NEI GRUPPI WHATTSAPP DEI RESPONSABILI FINANZIARI “ARMONIZZATI”    

(puoi anche farlo inviando un msg al 3911640872 con scritto “Arfc whattsapp” indicando il tuo nome e il nome del Comune presso cui lavori)

     

 

ARFC presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca.

ARFC, insieme alle altre Associazioni di categoria (ANUTEL, ASFEL; ARDEL, …) presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che con un Atto di Orientamento ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca. La problematica era stata posta sul tavolo dalle Associazioni nell’incontro precedente del 20 settembre. In entrambi le occasioni per le Associazioni aveva relazionato il dott. Mauro Bellesia 

.                                                                          

Due immagini dell’incontro dell’Osservatorio del 26 ottobre presso il Palazzo del Viminale. Nella seconda, un momento dell’intervento del dott. Mauro Bellesia sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca 

LEGGI L’ATTO SCARICA IL DOCUMENTO

   OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

*****

ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E

REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL’ART. 153,

COMMA 4, DEL TUEL.

PREMESSO

L’art. 153, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, indica le principali competenze del

Responsabile del servizio finanziario disponendo che: “Il responsabile del servizio finanziario, di

ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel

bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di

impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in

generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di

finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in

autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme

ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.

Il citato comma 4 dell’art. 153 del Tuel è stato sostanzialmente modificato dal D.L. 10/10/12, n.

174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, che, nell’ambito del rafforzamento dei controlli in materia

di enti locali, ha aggiunto le ulteriori attribuzioni di controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli

di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del

servizio finanziario agisce “in autonomia”, segnalando, fra l’altro, eventuali squilibri anche alla

Corte dei Conti (come indicato dal successivo comma 6).

La recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato tra i canoni fondamentali delle

gestioni amministrative, espressivi del buon andamento dell’amministrazione, da un lato, il risultato

positivo di amministrazione, che costituisce il coefficiente necessario della qualificazione del

concetto di equilibrio di bilancio (sent. n. 247/2017) e dall’altro, il rispetto di una specifica clausola

di salvaguardia. Clausola individuata nella regola che “copertura economica delle spese ed equilibri

di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni

intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sent. n.

184/2016). Nella realizzazione di tali obiettivi, i ruoli affidati al responsabile del servizio

finanziario sono di primaria importanza. Ciò va detto sia per i compiti di verifica della veridicità

delle previsioni ai fini dell’impostazione della programmazione finanziaria, ai sensi dell’art. 153,

co. 4 del Tuel, sia per le funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni che

presidiano la legittimità degli atti di gestione. Vigilanza che cade sia su ciò che attiene ai profili

finanziari della specifica determinazione gestionale, sia per quanto riguarda l’aspetto di maggior

rilievo della complessiva tenuta della gestione del bilancio e della sua sostenibilità.

A tale importanza istituzionale si correla una rilevante responsabilità professionale che si fonda su

competenze tecniche specifiche ma anche su abilità interdisciplinari connesse ai processi di

programmazione e rendicontazione degli enti locali, come, ad esempio, il programma triennale dei

lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e forniture.

Logico corollario della natura di tale ruolo di specifica responsabilità nel garantire interessi che si

intestano complessivamente all’ente all’interno dell’organizzazione amministrativa non può che

essere, in via di principio, la tendenziale stabilità nel tempo della figura alla quale sono attribuite

tali competenze. Stabilità che si giustifica, oggettivamente, per il fatto che la causa e le finalità delle

attribuzioni del responsabile del servizio finanziario vanno oltre il materiale perimetro delle

competenze declinate negli atti che compie. Tali competenze, infatti, incidono sulla concreta

necessità di attuare garanzie di natura ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e

rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, com’è noto, appartengono al novero degli strumenti di

coordinamento della finanza pubblica.

Gli illustrati profili di garanzia ordinamentale che si correlano alle competenze attribuite alla figura

del Responsabile del servizio finanziario, pongono l’esigenza di una specifica tutela del relativo

“status” nel contesto funzionale che, senza creare asimmetrie nel complessivo assetto dei rapporti di

dipendenza dall’ente, in termini di diritti e doveri, appresti linee di cautela ragionata sia con

riguardo all’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012 e sue successive modifiche, sia,

più in generale, con riguardo all’esercizio della facoltà di revoca dell’incarico in argomento ex art

109 Tuel.

CONSIDERATO

Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno specifico intervento

dell’Osservatorio.

Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti intestati all’Osservatorio,

con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e

delle Finanze, è incentivare comportamenti omogenei da parte degli enti locali nell’adozione dei

provvedimenti di rotazione e revoca dei responsabili dei servizi finanziari in base alle disposizioni

normative che regolano la materia.

L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea di azione per

l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella motivazione dei

provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata,

coerente nei principi e omogeneo negli effetti.

I presupposti della rotazione e della revoca.

– In proposito e con riguardo alla situazione sulla quale va ad innestarsi la disciplina della rotazione,

viene in evidenza negli enti locali il progressivo diffondersi di difficoltà a reperire personale con

professionalità idonea ed il correlato incremento del ricorso ad (onerosi) incarichi/consulenze

esterni ed in generale la carenza di disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio

finanziario.

Il contesto nel quale si vanno rilevando queste tendenze che, di per sé, costituiscono un elemento di

compromissione della solidità organizzativa del servizio di ragioneria è ulteriormente esposto ad un

rischio di indebolimento dell’efficienza del medesimo servizio proprio in relazione agli effetti della

regola della rotazione del personale quale criterio organizzativo che concorre a prevenire la

corruzione nelle strutture amministrative.

In particolare, l’adozione acritica dell’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, può

determinare l’eventualità che il posto di responsabile di ragioneria venga ricoperto da

professionalità non adeguate e ciò può avvenire e, in non pochi casi già avviene, negli enti di minori

dimensioni. Criterio applicativo della ricordata disciplina che non tiene conto proprio di puntuali

indicazioni di indirizzo elaborate dall’ANAC sui limiti della necessità della rotazione del personale.

La delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – paragrafo 7.2 detta le

regole per la corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi all’interno di ciascun

ente disponendo:“La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a

disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti,

essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione

della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un

quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza

determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Nella stessa delibera, nella trattazione dell’aspetto

concernente i “vincoli oggettivi” ovvero i limiti all’applicazione del criterio della rotazione si

raccomanda di considerare che “la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon

andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze

professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a

quelle con elevato contenuto tecnico.” Si legge ancora:” Si tratta di esigenze già evidenziate

dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61,

della legge 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a

soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”.

Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta

infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche…” In altri

termini una rotazione che prescinda dalla considerazione degli accennati criteri non solo non

risponde alle esigenze dell’istituto che, come noto, consistono nella prevenzione della corruzione

ma può pregiudicare la funzionalità di un ganglio vitale della macchina amministrativa. Per questa

ragione tali criteri si atteggiano a concrete condizioni di validità dell’atto sotto il profilo della

motivazione stessa dell’atto.

– L’esigenza di un rafforzamento degli aspetti motivazionali e strutturali è avvertita anche nei

provvedimenti che concludono i procedimenti di revoca dei responsabili dei servizi di ragioneria. Si

tratta di componenti fondamentali dell’atto di revoca che servono a dare compiuta cognizione delle

ragioni che in base all’art. 109 Tuel legittimano il provvedimento di sfavore nei confronti del

responsabile dei servizi di ragioneria e che diano atto del coinvolgimento nelle valutazioni dei

motivi a sostegno del provvedimento, degli organi titolari della responsabilità delle linee di politica

dell’efficienza dei servizi e della legalità della gestione. Una necessità che si correla a quello

speciale profilo del rapporto di garanzia che lega il responsabile del servizio di ragioneria alla tutela

degli interessi generali dell’ente e che trova esplicita declinazione in alcuni particolari adempimenti

quale quello delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario

al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente…”ai sensi

dell’art. 153 Tuel.

Tale facoltà di revoca va, quindi, ancorata ad oggettive certezze sia per gli aspetti procedurali che

provvedimentali, secondo l’autonomia regolamentare dell’ente, utili ad evitare ogni forma di

distorsione del provvedimento, trattandosi di misura grave e di sicuro impatto nell’apparato

organizzativo e gestionale dell’ente.

Tutto quanto fin qui considerato:

RAPPRESENTA

Le prospettate tematiche concernenti la rotazione e la revoca del responsabile del servizio

finanziario appaiono suscettibili, nei limiti e per le finalità esposte nelle premesse del presente atto,

di un orientamento operativo che nel pieno rispetto della cornice normativa e regolamentare che

disciplina sia la materia della rotazione sia quella della revoca, possa mettere a disposizione degli

enti criteri applicativi utili a coniugare il rispetto delle norme con la migliore realizzazione della

finalità sottesa alle medesime. A tal fine si rassegnano le raccomandazioni di cui ai punti che

seguono.

1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario – figura non esclusa dall’applicazione

di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni

regolative di attuazione – conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di

cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge

190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere

conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della

rotazione

A) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon

andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo

compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale

garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le

concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale

delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle

attribuzioni del servizio finanziario.

B) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte

salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere

dall’attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado – e fino a

quando non sarà in grado – di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle

competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.

2. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio

finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato

nell’ambito del regolamento di contabilità di cui all’art. 152 Tuel. Al fine di garantire la

massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del

provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa

l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere

limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di

un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni

dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Roma 26 ottobre 2018

 

ARFC-UniBs: seminario gratuito Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato. Brescia 30 Novembre

      CON IL PATROCINIO DI     

SEMINARIO GRATUITO
Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i responsabili dei servizi economico-finanziari e i segretari comunali sono chiamati a supportare la Giunta nell’aggiornamento degli elenchi delle entità facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.
Il 2019 sarà un anno di profondi cambiamenti per il bilancio consolidato. Da un lato, entrerà in vigore la nuova versione del principio contabile applicato 4/4, che apporterà significative evoluzioni alle modalità di redazione del bilancio, in particolare per quanto riguarda la definizione dell’area di consolidamento e le cause di esclusione dalla stessa. Dall’altro, l’obbligo di redazione del documento contabile consolidato sarà esteso anche agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Obiettivi
Il seminario, rivolto ai responsabili dei servizi economico-finanziari, ai segretari comunali, agli assessori al bilancio e ai Dottori Commercialisti revisori degli enti locali, intende presentare la riformata normativa e si pone come momento informativo e di riflessione sugli impatti conseguenti l’entrata in vigore del principio contabile applicato 4/4 nella versione 2018.
Docenti
 Claudio Teodori, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Consigliere di Amministrazione, Università degli Studi di Brescia
 Cristian Carini, Ricercatore in Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia
 Davide Giacomini, Coordinatore generale della School of Management and Advanced Education-SMAE, Università degli Studi di Brescia
Destinatari
Responsabili dei servizi economico-finanziari, segretari comunali, sindaci, assessori al bilancio.
Il seminario sarà gratuito e si terrà venerdì 30 Novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, in Contrada S. Chiara, 50.
E’ comunque necessario iscriversi inviando entro venerdì 23 novembre una mail a: info.smae@unibs.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
cristian.carini@unibs.it
davide.giacomini@unibs.it

SCARICA LA BROCHURE