Niente esenzione Ici per l’ente assistenziale convenzionato
Niente esenzione Ici per l’ente assistenziale convenzionato
di Roberta Barchi – Rubrica a cura di Anutel
L’ente non commerciale che svolge attività di assistenza socio-sanitaria in esecuzione di specifiche convenzioni con il servizio sanitario non gode, per il semplice fatto di essere convenzionato, dell’esenzione Ici di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504 del 1992. La circostanza che le rette per gli utenti siano state stabilite a seguito della convenzione, poi, non comporta che le modalità di esercizio dell’attività debbano ritenersi sottratte alla logica commerciale. Questo è quanto sostanzialmente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in due sentenze n. 336 e 337/01/2017 che richiamano espressamente i principi enunciati dalla Suprema corte nella sentenza n. 6711/2015.
Il caso Il Comune impositore aveva contestato, a seguito dell’esame di un questionario sottoposto e compilato dall’ente di assistenza, la mancanza del requisito oggettivo per l’ottenimento dell’esenzione Ici per le annualità 2009, 2010 e 2011. Contestava, cioè, lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali rilevando che non era stata fornita prova della gratuità delle prestazioni né dell’inidoneità dei corrispettivi a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi né, comunque, della mancanza di relazione degli stessi rispetto al costo del servizio. L’ente proponeva ricorso evidenziando che l’attività assistenziale veniva svolta in esecuzione a specifiche convenzioni con il servizio sanitario e pertanto, secondo quanto affermato nella circolare n. 2/DF/2009 dell’amministrazione finanziaria, ricorrevano gli estremi dell’esenzione. Rilevava inoltre che gli utili conseguiti dipendevano dall’integrazione delle rette fatte dai Comuni e dagli enti, altrimenti la gestione sarebbe stata in perdita.
La decisione Tutto questo non è bastato a convincere al Ctp che, invece, ha ritenuto mancasse la prova dello svolgimento dell’attività con finalità esclusivamente solidaristiche e che sussistessero invece elementi certi per ritenere che la gestione venisse attuata con forme proprie dell’economia di mercato, in regime di concorrenza con altre strutture analoghe. Un’attenta analisi dei risultati di bilancio e delle diverse voci tra cui «rette ospiti» hanno evidenziato, l’obiettiva economicità delle operazioni. Altri elementi hanno fornito la prova di un attività svolta con modalità imprenditoriali e di una adeguata e complessa organizzazione manageriale. La commissione ha invece accolto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. In materia di Imu il regolamento n. 200/2012 stabilisce che le attività assistenziali sono svolte con modalità non commerciali nel caso, tra gli altri, in cui le attività stesse «sono accreditate dallo Stato e prestate nell’ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale». L’onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo a fondamento dell’agevolazione naturalmente rimane in capo al contribuente.