Incentivi per le funzioni tecniche

 

Incentivi per le funzioni tecniche (art. 1, comma 526)

Attraverso una modifica all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016, viene specificato che gli incentivi per le funzioni tecniche fanno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture (nuovo comma 5-bis).

Questo significa che, contabilmente, tali risorse (fino ad un massimo del 2% degli importi a base di gara, di cui l’80% da ripartire a favore dei dipendenti ed il 20% da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) vengono imputate al medesimo capitolo di spesa del corrispondente lavoro, servizio o fornitura.

In merito, ricordiamo che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 24/2017, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (l’80% da destinare ai dipendenti) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e, di conseguenza, anche nel computo della spesa complessiva di personale soggetta a contenimento ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 (vedi circolare Personale 27 ottobre 2017). La medesima Corte, nella precedente delibera n. 7/2017, in merito al computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell’art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006, aveva richiamato la propria deliberazione n. 16/2009 nella quale riteneva di escludere da tale ambito gli incentivi per la progettazione interna di cui al previgente codice degli appalti a motivo della loro riconosciuta natura “di spese di investimento”, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica, e non di spese di funzionamento. Aveva inoltre specificato che nei nuovi incentivi per le funzioni tecniche, invece, non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale). Ricordiamo, infine, che, sulla base delle medesime considerazioni, la Cassa Depositi e Prestiti ha negato ad un Ente il finanziamento con ricorso all’indebitamento della quota parte di spesa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche inserita nel quadro economico di un’opera pubblica.

Ora, alla luce della modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2018, fermi restando i predetti principi espressi dalla Corte dei Conti, osserviamo che: potrebbero essere considerati come “spese di investimento” solamente gli incentivi correlati alle opere pubbliche, in quanto contabilizzati nel titolo II della spesa e, quindi, essere “esclusi” dal vincolo per il trattamento economico accessorio e dal contenimento della spesa di personale; d’altro canto, invece, gli incentivi correlati ai servizi ed alle forniture rimarrebbero “spese di funzionamento” (e non di investimento), in quanto contabilizzati nel titolo I della spesa, e, di conseguenza, non potrebbero essere esclusi dal vincolo per il trattamento economico accessorio e dal contenimento della spesa di personale.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo quindi che il nuovo comma 5-bis, art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 non sia sufficiente a ritenere superata la richiamata pronuncia della Corte dei Conti considerando automaticamente “esclusi” tutti gli incentivi per le funzioni tecniche dai vincoli in materia di trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (per la quota da destinare ai dipendenti).

In merito, reputiamo pertanto opportuno attendere una nuova pronuncia da parte della Corte dei Conti.

 

 

Legge di bilancio 2018: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale

Legge di bilancio 2018: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale.

Nota di lettura

A cura di Luca Di Donna e Maurizio Delfino

Rinnovo CCNL personale dipendente (comma 682)

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma in esame conferma che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 restano a carico dei bilanci delle medesime (pur continuando ad essere esclusi dal calcolo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite complessivo di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006).

Per l’anno 2018 tali oneri sono pari al 3,48% del monte salari dell’anno 2015, per come lo stesso è stato quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso entro il 31 maggio dell’anno 2016.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l’obiettivo di cui all’accordo stipulato con le OO.SS. dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

Tale incremento deve essere calcolato al netto degli oneri necessari per la erogazione della indennità di vacanza contrattuale, nella misura fissata nel 2010, ma va poi maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’Irap. Lo scorporo dell’IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

Per il biennio 2016-2017, invece, restano confermate rispettivamente le percentuali dello 0,36% e dell’1,09% del citato monte salari 2015.

Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza

| 18 gennaio 2018

PUBLIKA DAILY

Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza

Domanda

La mancata proroga per il 2018 del taglio del 10% di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 riguarda anche le indennità degli amministratori (sindaco e assessori) ed i gettoni dei consiglieri comunali?

Risposta

No, l’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 non riguarda le indennità di funzione di sindaco e assessori.

Il d.l. 78/2010 disciplinava la riduzione dei compensi di questa tipologia all’art. 5, comma 7, demandandone l’attuazione all’adozione di un successivo decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del TUEL 267/2000.

Dunque, la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali trova la sua disciplina nell’art. 82 del TUEL che rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione sulla base di criteri predeterminati.

Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, tuttavia, quello vigente è tutt’ora  il d.m. 4 aprile 2000, n. 119, che rappresenta ancora oggi la fonte che disciplina la misura dell’indennità in quanto, non solo non è stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell’art. 82, ma neppure è stato sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell’interno, previsto dal comma 7 dell’art. 5 del d.l. 78/2010.

Oltre a ciò permane ovviamente la riduzione strutturale delle indennità di funzione imposta dall’art. 1, comma 54, della l. 266/2005 (e non il comma 58 come riportato nella norma citata che, invece, si riferisce ad altra tipologia di organi collegiali), cioè la riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare delle indennità in godimento alla data del 31.12.2005.

Infine, occorre fare riferimento alle disposizioni introdotte dalla successiva legge “Delrio” n. 56/2014, che con i commi 135 e 136, è intervenuta sulla composizione numerica di consigli e giunte e ha introdotto misure di invarianza della spesa rispetto al sistema previgente.

 

Variazioni di bilancio, non è più necessario allegare il prospetto del pareggio

di Marco Rossi

La manovra finanziaria 2018 semplifica gli adempimenti contabili cui devono provvedere gli enti locali in relazione alle variazioni di bilancio, sopprimendo l’obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del “pareggio”.

Le norme
L’obbligo era stato introdotto con la legge 232/2016, che aveva individuato (anche per effetto di alcune modifiche successive) le specifiche tipologie di variazione di bilancio in relazione alle quali, per l’impatto prodotto, era necessario provvedere all’adempimento formale. Si trattava, in particolare, di tutte le variazioni di bilancio di competenza dell’organo consiliare e disciplinate:
a) dall’articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del Dlgs 267/2000, concernente le «variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato … effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto»;
b) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), Dlgs 267/2000 concernente «le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa» escluse quelle effettuate in vista dell’approvazione del rendiconto se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo finanziario;
c) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del Dlgs 267/2000, concernente «le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies»;
d) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D.Lgs. 267/2000, «in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa».

La circolare Rgs
È importante sottolineare come la circolare della Ragioneria generale n° 17/2017 relativa al pareggio di bilancio avesse evidenziato l’esigenza di allegare anche il prospetto «alle variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel».
Al di là dell’obbligo normativo e formale ormai venuto meno, tuttavia, è importante sottolineare l’esigenza – comunque persistente – di un adeguato presidio infrannuale delle dinamiche caratterizzanti l’evoluzione del saldo finanziario rilevante ai fini del pareggio, anche nella prospettiva dell’adozione dei necessari interventi correttivi nell’ipotesi che si realizzino scostamenti rilevanti.
In particolare, tale considerazione è rilevante soprattutto in relazione a quelle variazioni che presentano un impatto negativo tendenziale sul saldo finanziario (tipico è il caso delle applicazioni di avanzo di amministrazione) e che, pertanto, meritano anche una particolare attenzione anche da parte degli organi di controllo che devono esprimersi formalmente.
Di conseguenza, in tali ipotesi, può essere comunque utile procedere all’aggiornamento del prospetto e alla dimostrazione della conformità della programmazione finanziaria rispetto al vincolo di finanza pubblica, per rendere evidente la coerenza tra i diversi profili, tenuto anche conto delle rilevanti sanzioni che scaturiscono dal mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio.

 

La finta semplificazione dei fondi decentrati

di Gianluca Bertagna

Uno degli obiettivi che il Dlgs 75/2017 ha imposto alla contrattazione nazionale è quello di semplificare le procedure di quantificazione e costituzione del fondo del salario accessorio. Quanto previsto dall’articolo 40, comma 4-ter, del Dlgs 165/2001 è stato accolto con grande favore da tutti gli operatori che ormai da quasi vent’anni sono alle prese con calcoli ed esposizioni di voci e valori non proprio immediati. Basti pensare alla tabella 15 del conto annuale che per essere compilata necessita di almeno dieci pagine di istruzioni.
Per gli addetti ai lavori la soluzione sarebbe peraltro naturale ovvero collegare la quantificazione delle somme a disposizione della contrattazione integrativa decentrata ad un banale calcolo: una percentuale sul monte salari di un determinato anno.

La soluzione di Aran e sindacati 
Eppure, dall’ipotesi di contratto del comparto delle funzioni centrali, ci accorgiamo che questo sogno non verrà realizzato. La soluzione che Aran e sindacati hanno escogitato per raggiungere l’obiettivo della semplificazione sa di deja vu. Nel documento, infatti, viene previsto che a decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1 del Dlgs 165/2001.
La memoria corre subito al contratto collettivo dell’anno 2004, dove la scelta di suddividere il fondo tra risorse stabili e risorse variabile era già stata effettuata, senza andando peraltro a rendere più facile la strada della quantificazione di queste risorse.
Se anche per gli enti locali, quindi, l’obiettivo della Riforma Madia si ribaltasse in un semplice «consolidiamo le risorse stabili in un’unica voce», si rischierebbe comunque di inciampare in soluzioni operative che necessitano almeno di due considerazioni.

Analisi delle voci
Sotto un primo punto di vista, bisognerà chiedersi quali voci rientrano tra le risorse aventi caratteristica di «certezza, stabilità e continuità». Non vi è dubbio che tutto ciò che gli enti locali già facevano transitare dal fondo del salario accessorio come parte stabile del fondo confluirà in questo aggregato, ma quel termine “continuità” potrebbe voler dire qualcosa in più? Viene in mente, infatti, che l’articolo 23, comma 3, del Dlgs 75/2017 ha dato la possibilità alle amministrazioni di aumentare il fondo, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, per nuovi servizi o riorganizzazione di quelli esistenti, ma anche al loro mantenimento. La vicinanza di significato tra continuità-mantenimento sembra quasi servita su un piatto d’argento. Sarà davvero così? Speriamo, a questo punto, che il Contratto nazionale spieghi un po’ meglio, magari voce per voce come ha fatto quello del 2004, quali incrementi confluiranno in queste risorse di certezza e stabilità.

Le criticità di un’unica voce consolidata
Secondo aspetto. Che senso ha far confluire tutte le voci del fondo di parte stabile in un’unica voce consolidata se poi, quando un ente viene ispezionato dalla Ragioneria Generale dello Stato o quando l’organo di revisione o la Corte dei conti chiedono chiarimenti, bisogna fornire una precisa descrizione di quali risorse vi sono finite dentro? Si tratta veramente dell’auspicata semplificazione? Costituire il fondo con dieci righe valorizzate o con un solo aggregato, ma di cui bisognerà rendere conto nel dettaglio, non appare una soluzione definitiva. Se le cose stanno così, si è persa l’ennesima occasione per mettere seriamente mano a regole ormai davvero troppo complicate e ancorate a meccanismi del passato.

 

Il controllo preventivo di morosità del beneficiario di pagamenti della p.a.

La legge di stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, contiene delle misure tese a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione esattoriali; non vi è dubbio, infatti, che il momento della riscossione, soprattutto quella coattiva, sia da sempre una delle fasi più critiche e delicate dell’articolato procedimento di recupero dell’evasione tributaria o contributiva.

Per migliorare le perfomances di riscossione a mezzo ruolo, infatti, il legislatore ha ampliato il potere d’inibire l’incasso di somme dovute al contribuente dalle p.a, già contenuto nell’art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il riferimento va all’art. 1, commi 986/989 del testo di legge

Fatte salve le modifiche normative suesposte, restano ferme le modalità applicative dell’istituto, come chiarite con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell’8 ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011.

Quanto premesso, il legislatore, a decorrere dal 1° marzo 2018:

– riduce, da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le p.a. e le società a prevalente partecipazione pubblica (queste ultime, a far tempo dall’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 6D.M. n. 40 del 2008), prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo: in pratica, il limite si dimezza;

– aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo: di fatto, il termine raddoppia.

Resta ferma la possibilità, per il ministero dell’Economia, di emanare un nuovo regolamento attuativo in relazione alla norma medesima, qui modificata.

Non si può non rilevare come la disposizione modificativa sia contenuta in una legge ordinaria e non in un decreto ministeriale, come richiesto dall’art. 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.

Dunque, a seguito della novella di cui alla legge di bilancio per il 2018 e con effetto dal 1° marzo 2018, l’art. 48-bisD.P.R. n. 602 del 1973, prevede, per le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica (contratto o altro fatto/atto idoneo a produrlo) di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Poiché, quindi, il pagamento per importi superiori a cinquemila euro, da parte delle p.a. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, è subordinato al riscontro della mancanza, nei riguardi del beneficiario del pagamento, di cartelle esattoriali impagate per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo, è di tutta evidenza come si ampli il raggio dei controlli preventivi della p.a. sugli eventuali debiti col Fisco dei fornitori. In ogni caso:

– la procedura di verifica non deve iniziare e, se erroneamente iniziata, va immediatamente interrotta, qualora il credito del soggetto beneficiario non superi tale somma;

– al fine evitare operazioni elusive, realizzate mediante il frazionamento di pagamenti teoricamente unitari, ma fatturati in modo tale da risultare sempre al di sotto della soglia di cinquemila euro, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite.

In buona sostanza, tutte le p.a. che effettuano pagamenti per importi che superano cinquemila euro, devono interrogare il sistema informativo “Verifica Inadempimenti“di Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ente pubblico economico che dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia Spa) per verificare, appunto, se il beneficiario delle somme è moroso per importi almeno pari a tale cifra; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, per consentire, eventualmente, all’agente della riscossione, di esercitare il recupero coattivo dei crediti in carico a mezzo esecuzione.

A tal fine, l’Agenzia deve fornire risposta entro 5 giorni e, in mancanza, l’ente è legittimato ad eseguire il pagamento, assumendo così rilievo anche il silenzio-assenso dell’agente della riscossione, che si traduce nell’autorizzazione (implicita) al pagamento delle somme dovute.

Diversamente, in caso di riscontro positivo, l’Agenzia comunica l’importo dovuto al sistema pubblico di riscossione e, di conseguenza, l’ente pubblico deve sospendere per 60 giorni l’erogazione delle somme fino ad una cifra pari a quella indicata dall’agente della riscossione: il blocco del pagamento è funzionale alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione, ai sensi degli artt.72-bis ss., D.P.R. n. 602 del 1973.

Se durante il blocco intervengono pagamenti da parte del contribuente o altri provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno il debito o ne riducono l’ammontare, il sistema lo comunicherà prontamente all’ente pubblico in attesa di liberatoria, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Tuttavia, decorso il termine di sessanta giorni senza che l’agente della riscossione gli abbia notificato l’atto di pignoramento, l’ente pubblico può erogare le somme dovute, ma con un inevitabile allungamento dei tempi di pagamento.

La disposizione appare idonea a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione, ampliando in modo significativo l’area di effettuazione delle verifiche preventive; gli effetti attesi, in termini di maggior gettito erariale, si attestano su 145 milioni di euro nel 2018, e 175 per ciascun anno del biennio successivo (in tal senso si è espressa la Corte dei Conti nel corso dell’Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di bilancio per l’anno 2018).

La novella contiene dei risvolti pratici non trascurabili anche per i Comuni, che sono di fatto chiamati a svolgere una maggiore attività di vigilanza e tutela delle ragioni creditorie dello Stato e degli altri enti della p.a. che riscuotono per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione, e di prevenzione sui rischi di perdite su crediti.

Di là dell’aggravio procedurale e del carico di lavoro assegnato che non trova compensazione, consistente di fatto in un controllo preventivo per i pagamenti superiori a 5.000 €, si aggiunga che le possibilità di esporsi a ritardi nei pagamenti, con conseguenti aggravi per eventuali interessi legali e moratori, sono tutt’altro che remote, tenuto conto dei tempi per la richiesta che l’Ente deve formulare al fine della verifica e di quelli per la relativa risposta.

Permane, in ogni caso, un evidente discrimine in danno dell’efficacia della riscossione coattiva direttamente realizzata dagli enti locali a mezzo ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639: se questi ultimi hanno l’obbligo normativo di bloccare i pagamenti dagli stessi dovuti in favore dei debitori dell’Erario e degli altri soggetti, anche Enti locali, che riscuotono mediante ruolo, perché non sono destinatari di tale corrispondente prescrizione?

Non si può che prendere atto del persistere di una tendenza legislativa inequivocabilmente a sfavore dei Comuni, soprattutto quelli che, con difficoltà e sforzi notevoli, si sono attrezzati in proprio, anche attraverso forme associative, per agire coattivamente avverso i propri debitori: a) da un lato perché, come altre p.a., sono chiamati ad adempimenti istruttori ulteriori e particolarmente gravosi (verifica e blocco dei pagamenti) che, non da ultimo, li espone a evidenti responsabilità; b) dall’altro, in quanto non sono destinatari degli strumenti a potenziamento della riscossione coattiva, introdotti ed ampliati, unicamente a vantaggio della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 1, commi 986987988989L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)

 

GENNAIO FITTO DI SCADENZE PER I RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI

Gennaio mese fitto di scadenze per i responsabili finanziari degli enti locali

di Gianluca Della Bella  – rubrica a cura di Anutel
A gennaio 2018, come a ogni inizio anno, una moltitudine di adempimenti fanno rigirare nel sonno i responsabili finanziari degli enti locali. Nonostante innumerevoli articoli di stampa e, da ultimo, il grido di aiuto contenuto nel manifesto dei responsabili finanziari approvato a Vicenza il 13 ottobre scorso durante l’assemblea nazionale dell’Anci, gli impegni che assillano le Ragionerie degli enti territoriali non tendono a diminuire anzi, tendono a concentrarsi sempre più nelle stesse date.
Infatti, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro la fine dell’anno sono tenuti a inviare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap) il bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla data di approvazione. Tale adempimento, obbligatorio dallo scorso anno, è stato introdotto dall’articolo 4 del Dm Economia 12 maggio 2016 e riguarda, oltre al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, anche il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il questionario sui fabbisogni
Altra scadenza, da portare a termine entro il 26 gennaio 2018, riguarda la redazione del questionario sui fabbisogni standard con i dati del rendiconto 2016, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel Dlgs 26 novembre 2010 n.216.
Come per gli anni scorsi, la compilazione del questionario è attuabile attraverso il portale 
www.opencivitas.it, con le credenziali in possesso di ogni Comune. I dati da inserire sono suddivisi in due moduli, uno riguardante le informazioni relative al territorio, alla struttura dell’ente e ai servizi offerti, l’altro inerente il personale ed i dati di bilancio delle entrate e delle spese di ogni servizio preso in esame. Il termine per completare il questionario è stato fissato in 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre scorso n. 277 del decreto emanato il 15 novembre 2017 dal ragioniere generale dello Stato.

Il monitoraggio sugli obiettivi
Va poi tenuto in considerazione il monitoraggio sugli obiettivi di finanza pubblica che in base al decreto della Ragioneria generale del 27 giugno 2017 impegna gli enti a compilare il prospetto del pareggio di bilancio, tramite l’applicativo informatico disponibile nel sito web del MEF 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, inserendo i dati contabili relativi al secondo semestre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, cioè entro il 30 gennaio 2018.
Un ulteriore impegno previsto per il 31 gennaio 2018 riguarda la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Pa negli organi di governo delle società, con riferiment al 2016. Questo adempimento, previsto dall’articolo 17 del Dl 90/2014, prevede la comunicazione delle informazioni relative alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti e quelle inerenti i rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo delle stesse nel corso del 2016.
La comunicazione di questi dati consente di assolvere anche agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei conti per gli enti che erano tenuti all’invio dei dati sugli organismi partecipati tramite Siquel. Va in ogni caso evidenziato che la comunicazione dell’esito della revisione straordinaria già effettuata in base all’articolo 24, comma 1, del Dlgs 175/2016 non consente di assolvere anche agli obblighi di comunicazione del censimento annuale ordinario.

Le segnalazioni alla Corte dei conti
Da ultimo è importante evidenziare che in caso di inadempimento dei Comuni è prevista la segnalazione alla Corte dei conti da parte del ministero dell’Economia.
La novità di quest’anno riguarda poi la tempistica per richiedere spazi finanziari nell’ambito del cosiddetto patto di solidarietà nazionale verticale, che concede agli enti solo dodici giorni, dall’8 al 20 gennaio, per poter inserire le informazioni e la richiesta degli spazi. Infatti con comunicato del 2 gennaio, il ministero dell’Economia ha inserito sul portale
http://pareggio bilancio.mef.gov.it il modello da utilizzare per avere margini finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti nel proprio saldo, al fine di favorire investimenti finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento.
A questo proposito ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) all’articolo 1, comma 874, lettera a) ha previsto l’incremento di spazi finanziari da assegnare ai Comuni da 700 a 900 milioni di euro da destinare prevalentemente all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva e alla messa in sicurezza del territorio.
Se a questi adempimenti prettamente contabili aggiungiamo anche impegni di altra natura, che tuttavia impegnano anche gli uffici finanziari, quali l’aggiornamento del piano annuale di prevenzione della corruzione o i dati inerenti gli appalti, relativi alla trasparenza, è possibile affermare che per gli uffici ragioneria degli enti locali l’anno nuovo ha portato con sé i vecchi problemi, anzi no li ha incrementati.