Il controllo preventivo di morosità del beneficiario di pagamenti della p.a.

La legge di stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, contiene delle misure tese a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione esattoriali; non vi è dubbio, infatti, che il momento della riscossione, soprattutto quella coattiva, sia da sempre una delle fasi più critiche e delicate dell’articolato procedimento di recupero dell’evasione tributaria o contributiva.

Per migliorare le perfomances di riscossione a mezzo ruolo, infatti, il legislatore ha ampliato il potere d’inibire l’incasso di somme dovute al contribuente dalle p.a, già contenuto nell’art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il riferimento va all’art. 1, commi 986/989 del testo di legge

Fatte salve le modifiche normative suesposte, restano ferme le modalità applicative dell’istituto, come chiarite con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell’8 ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011.

Quanto premesso, il legislatore, a decorrere dal 1° marzo 2018:

– riduce, da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le p.a. e le società a prevalente partecipazione pubblica (queste ultime, a far tempo dall’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 6D.M. n. 40 del 2008), prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo: in pratica, il limite si dimezza;

– aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo: di fatto, il termine raddoppia.

Resta ferma la possibilità, per il ministero dell’Economia, di emanare un nuovo regolamento attuativo in relazione alla norma medesima, qui modificata.

Non si può non rilevare come la disposizione modificativa sia contenuta in una legge ordinaria e non in un decreto ministeriale, come richiesto dall’art. 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.

Dunque, a seguito della novella di cui alla legge di bilancio per il 2018 e con effetto dal 1° marzo 2018, l’art. 48-bisD.P.R. n. 602 del 1973, prevede, per le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica (contratto o altro fatto/atto idoneo a produrlo) di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Poiché, quindi, il pagamento per importi superiori a cinquemila euro, da parte delle p.a. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, è subordinato al riscontro della mancanza, nei riguardi del beneficiario del pagamento, di cartelle esattoriali impagate per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo, è di tutta evidenza come si ampli il raggio dei controlli preventivi della p.a. sugli eventuali debiti col Fisco dei fornitori. In ogni caso:

– la procedura di verifica non deve iniziare e, se erroneamente iniziata, va immediatamente interrotta, qualora il credito del soggetto beneficiario non superi tale somma;

– al fine evitare operazioni elusive, realizzate mediante il frazionamento di pagamenti teoricamente unitari, ma fatturati in modo tale da risultare sempre al di sotto della soglia di cinquemila euro, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite.

In buona sostanza, tutte le p.a. che effettuano pagamenti per importi che superano cinquemila euro, devono interrogare il sistema informativo “Verifica Inadempimenti“di Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ente pubblico economico che dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia Spa) per verificare, appunto, se il beneficiario delle somme è moroso per importi almeno pari a tale cifra; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, per consentire, eventualmente, all’agente della riscossione, di esercitare il recupero coattivo dei crediti in carico a mezzo esecuzione.

A tal fine, l’Agenzia deve fornire risposta entro 5 giorni e, in mancanza, l’ente è legittimato ad eseguire il pagamento, assumendo così rilievo anche il silenzio-assenso dell’agente della riscossione, che si traduce nell’autorizzazione (implicita) al pagamento delle somme dovute.

Diversamente, in caso di riscontro positivo, l’Agenzia comunica l’importo dovuto al sistema pubblico di riscossione e, di conseguenza, l’ente pubblico deve sospendere per 60 giorni l’erogazione delle somme fino ad una cifra pari a quella indicata dall’agente della riscossione: il blocco del pagamento è funzionale alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione, ai sensi degli artt.72-bis ss., D.P.R. n. 602 del 1973.

Se durante il blocco intervengono pagamenti da parte del contribuente o altri provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno il debito o ne riducono l’ammontare, il sistema lo comunicherà prontamente all’ente pubblico in attesa di liberatoria, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Tuttavia, decorso il termine di sessanta giorni senza che l’agente della riscossione gli abbia notificato l’atto di pignoramento, l’ente pubblico può erogare le somme dovute, ma con un inevitabile allungamento dei tempi di pagamento.

La disposizione appare idonea a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione, ampliando in modo significativo l’area di effettuazione delle verifiche preventive; gli effetti attesi, in termini di maggior gettito erariale, si attestano su 145 milioni di euro nel 2018, e 175 per ciascun anno del biennio successivo (in tal senso si è espressa la Corte dei Conti nel corso dell’Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di bilancio per l’anno 2018).

La novella contiene dei risvolti pratici non trascurabili anche per i Comuni, che sono di fatto chiamati a svolgere una maggiore attività di vigilanza e tutela delle ragioni creditorie dello Stato e degli altri enti della p.a. che riscuotono per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione, e di prevenzione sui rischi di perdite su crediti.

Di là dell’aggravio procedurale e del carico di lavoro assegnato che non trova compensazione, consistente di fatto in un controllo preventivo per i pagamenti superiori a 5.000 €, si aggiunga che le possibilità di esporsi a ritardi nei pagamenti, con conseguenti aggravi per eventuali interessi legali e moratori, sono tutt’altro che remote, tenuto conto dei tempi per la richiesta che l’Ente deve formulare al fine della verifica e di quelli per la relativa risposta.

Permane, in ogni caso, un evidente discrimine in danno dell’efficacia della riscossione coattiva direttamente realizzata dagli enti locali a mezzo ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639: se questi ultimi hanno l’obbligo normativo di bloccare i pagamenti dagli stessi dovuti in favore dei debitori dell’Erario e degli altri soggetti, anche Enti locali, che riscuotono mediante ruolo, perché non sono destinatari di tale corrispondente prescrizione?

Non si può che prendere atto del persistere di una tendenza legislativa inequivocabilmente a sfavore dei Comuni, soprattutto quelli che, con difficoltà e sforzi notevoli, si sono attrezzati in proprio, anche attraverso forme associative, per agire coattivamente avverso i propri debitori: a) da un lato perché, come altre p.a., sono chiamati ad adempimenti istruttori ulteriori e particolarmente gravosi (verifica e blocco dei pagamenti) che, non da ultimo, li espone a evidenti responsabilità; b) dall’altro, in quanto non sono destinatari degli strumenti a potenziamento della riscossione coattiva, introdotti ed ampliati, unicamente a vantaggio della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 1, commi 986987988989L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)