Variazioni di bilancio, non è più necessario allegare il prospetto del pareggio
di Marco Rossi
La manovra finanziaria 2018 semplifica gli adempimenti contabili cui devono provvedere gli enti locali in relazione alle variazioni di bilancio, sopprimendo l’obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del “pareggio”.
Le norme
L’obbligo era stato introdotto con la legge 232/2016, che aveva individuato (anche per effetto di alcune modifiche successive) le specifiche tipologie di variazione di bilancio in relazione alle quali, per l’impatto prodotto, era necessario provvedere all’adempimento formale. Si trattava, in particolare, di tutte le variazioni di bilancio di competenza dell’organo consiliare e disciplinate:
a) dall’articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del Dlgs 267/2000, concernente le «variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato … effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto»;
b) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), Dlgs 267/2000 concernente «le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa» escluse quelle effettuate in vista dell’approvazione del rendiconto se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo finanziario;
c) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del Dlgs 267/2000, concernente «le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies»;
d) dall’articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D.Lgs. 267/2000, «in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa».
La circolare Rgs
È importante sottolineare come la circolare della Ragioneria generale n° 17/2017 relativa al pareggio di bilancio avesse evidenziato l’esigenza di allegare anche il prospetto «alle variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel».
Al di là dell’obbligo normativo e formale ormai venuto meno, tuttavia, è importante sottolineare l’esigenza – comunque persistente – di un adeguato presidio infrannuale delle dinamiche caratterizzanti l’evoluzione del saldo finanziario rilevante ai fini del pareggio, anche nella prospettiva dell’adozione dei necessari interventi correttivi nell’ipotesi che si realizzino scostamenti rilevanti.
In particolare, tale considerazione è rilevante soprattutto in relazione a quelle variazioni che presentano un impatto negativo tendenziale sul saldo finanziario (tipico è il caso delle applicazioni di avanzo di amministrazione) e che, pertanto, meritano anche una particolare attenzione anche da parte degli organi di controllo che devono esprimersi formalmente.
Di conseguenza, in tali ipotesi, può essere comunque utile procedere all’aggiornamento del prospetto e alla dimostrazione della conformità della programmazione finanziaria rispetto al vincolo di finanza pubblica, per rendere evidente la coerenza tra i diversi profili, tenuto anche conto delle rilevanti sanzioni che scaturiscono dal mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio.