Legge di bilancio 2018: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale
Legge di bilancio 2018: le disposizioni di interesse per gli enti locali in materia di personale.
Nota di lettura
A cura di Luca Di Donna e Maurizio Delfino
Rinnovo CCNL personale dipendente (comma 682)
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma in esame conferma che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 restano a carico dei bilanci delle medesime (pur continuando ad essere esclusi dal calcolo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite complessivo di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006).
Per l’anno 2018 tali oneri sono pari al 3,48% del monte salari dell’anno 2015, per come lo stesso è stato quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso entro il 31 maggio dell’anno 2016.
La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l’obiettivo di cui all’accordo stipulato con le OO.SS. dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.
Tale incremento deve essere calcolato al netto degli oneri necessari per la erogazione della indennità di vacanza contrattuale, nella misura fissata nel 2010, ma va poi maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’Irap. Lo scorporo dell’IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.
Per il biennio 2016-2017, invece, restano confermate rispettivamente le percentuali dello 0,36% e dell’1,09% del citato monte salari 2015.