La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 165/2001.
Il diritto allo scorrimento, pertanto, poteva al più essere riconosciuto con riferimento al 50% dei posti che erano disponibili nel triennio successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, ma sul punto i protagonisti della vicenda, pur essendo a ciò onerati, nulla avevano allegato e provato.
Ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4 (fra le piu’ recenti, in tal senso, Cass. S.U. 20.12.2016 n. 26272).
Nel caso di specie i ricorrenti, pur agendo per il riconoscimento del loro diritto alla assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria, lo prospettano come consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, e, quindi, sostanzialmente chiedono tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. L’atto di indizione del nuovo concorso, infatti, non viene in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensi’ quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione, non consentita.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-01-22 14:18:192018-01-22 14:22:59Non è possibile assumere tramite lo scorrimento della graduatoria precedente se l’ente pubblico ha già bandito un nuovo concorso; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 742 del 15 gennaio.
Quali criticità devono risolvere gli enti locali per sostenere gli oneri contrattuali per il proprio personale?
Si sta valutando il capitolo delle risorse disponibili per i rinnovi. Dopo l’intesa tra Aran e i sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Confsal (Usb, Cgs e Cisal non hanno siglato) per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (in tutto circa 247 mila persone) questo contratto è destinato a fare da apripista per gli altri comparti.
Per gli Enti Locali però fare la quadratura del cerchio potrebbe portare altri imprevisti sulla strada del rinnovo.
Gli enti già dispongono di tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo. Sulla base delle informazioni contenute nel Dpcm 27 febbraio 2017 e della legge di stabilità 2018 (che stanzia le risorse necessarie a onorare l’impegno assunto tra Governo e sindacati a novembre 2016 sugli 85 euro medi mensili), occorrerà calcolare, sul monte salari 2015 (al netto della indennità di vacanza contrattuale e maggiorato di oneri riflessi) le seguenti percentuali:
• 0,36% per il 2016;
• 1,09% per il 2017;
• 3,48% a decorrere dall’esercizio 2018.
Gli importi così ottenuti rappresentano la spesa lorda a carico dei bilanci locali, anch’essa comprensiva di oneri riflessi.
Per il 2016 e il 2017 gli enti avrebbero già dovuto accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le relative somme, che confluiranno tutte nel risultato di amministrazione 2017, tra i fondi accantonati, per poi essere applicate al bilancio come avanzo, al fine di finanziare gli arretrati contrattuali che dovranno essere erogati entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del contratto. Chi non avesse provveduto nel rendiconto 2016 o nel bilancio 2017 a disporre tali accantonamenti, potrà comunque rimediare con il rendiconto 2017, mettendo da parte tra i fondi accantonati la somma necessaria. Chi invece avesse accantonato di più del necessario (dato che per il 2016 e 2017 le somme che verranno riconosciute saranno poco più che simboliche), con il rendiconto 2017 dovrà liberare le eccedenze, che non potranno essere utilizzate per gli oneri di competenza del 2018.
I problemi sulle somme accantonate potrebbero portare al seguente scenario: anche se gli enti hanno prudentemente accantonato, potrebbero incontrare problemi per utilizzare i loro risparmi per finanziare la spesa complessiva del rinnovo contrattuale.
Risolte queste criticità si potrà avere la strada spianata per il rinnovo contrattuale e gli aumenti stipendiali.
Sulla base del primo accordo gli aumenti sullo stipendio base vanno dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime. A questi incrementi va aggiunto l’assegno per i livelli più bassi, che oscilla tra i 21 e 25 euro (valido per dieci mensilità) e una maggiorazione per le amministrazioni più «ricche» da caricare sul salario accessorio. Gli aumenti per il 2018 scatteranno da marzo.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-01-19 08:43:062018-01-19 08:43:48Quali criticità devono risolvere gli enti locali per sostenere gli oneri contrattuali per il proprio personale?
Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza
Domanda
La mancata proroga per il 2018 del taglio del 10% di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 riguarda anche le indennità degli amministratori (sindaco e assessori) ed i gettoni dei consiglieri comunali?
Risposta
No, l’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 non riguarda le indennità di funzione di sindaco e assessori.
Il d.l. 78/2010 disciplinava la riduzione dei compensi di questa tipologia all’art. 5, comma 7, demandandone l’attuazione all’adozione di un successivo decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del TUEL 267/2000.
Dunque, la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali trova la sua disciplina nell’art. 82 del TUEL che rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione sulla base di criteri predeterminati.
Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, tuttavia, quello vigente è tutt’ora il d.m. 4 aprile 2000, n. 119, che rappresenta ancora oggi la fonte che disciplina la misura dell’indennità in quanto, non solo non è stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell’art. 82, ma neppure è stato sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell’interno, previsto dal comma 7 dell’art. 5 del d.l. 78/2010.
Oltre a ciò permane ovviamente la riduzione strutturale delle indennità di funzione imposta dall’art. 1, comma 54, della l. 266/2005 (e non il comma 58 come riportato nella norma citata che, invece, si riferisce ad altra tipologia di organi collegiali), cioè la riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare delle indennità in godimento alla data del 31.12.2005.
Infine, occorre fare riferimento alle disposizioni introdotte dalla successiva legge “Delrio” n. 56/2014, che con i commi 135 e 136, è intervenuta sulla composizione numerica di consigli e giunte e ha introdotto misure di invarianza della spesa rispetto al sistema previgente.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-01-18 09:23:032018-01-18 09:23:18Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza
La legge di stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, contiene delle misure tese a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione esattoriali; non vi è dubbio, infatti, che il momento della riscossione, soprattutto quella coattiva, sia da sempre una delle fasi più critiche e delicate dell’articolato procedimento di recupero dell’evasione tributaria o contributiva.
Per migliorare le perfomances di riscossione a mezzo ruolo, infatti, il legislatore ha ampliato il potere d’inibire l’incasso di somme dovute al contribuente dalle p.a, già contenuto nell’art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Fatte salve le modifiche normative suesposte, restano ferme le modalità applicative dell’istituto, come chiarite con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell’8 ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011.
Quanto premesso, il legislatore, a decorrere dal 1° marzo 2018:
– riduce, da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le p.a. e le società a prevalente partecipazione pubblica (queste ultime, a far tempo dall’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 6, D.M. n. 40 del 2008), prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo: in pratica, il limite si dimezza;
– aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo: di fatto, il termine raddoppia.
Resta ferma la possibilità, per il ministero dell’Economia, di emanare un nuovo regolamento attuativo in relazione alla norma medesima, qui modificata.
Non si può non rilevare come la disposizione modificativa sia contenuta in una legge ordinaria e non in un decreto ministeriale, come richiesto dall’art. 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.
Dunque, a seguito della novella di cui alla legge di bilancio per il 2018 e con effetto dal 1° marzo 2018, l’art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, prevede, per le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica (contratto o altro fatto/atto idoneo a produrlo) di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Poiché, quindi, il pagamento per importi superiori a cinquemila euro, da parte delle p.a. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, è subordinato al riscontro della mancanza, nei riguardi del beneficiario del pagamento, di cartelle esattoriali impagate per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo, è di tutta evidenza come si ampli il raggio dei controlli preventivi della p.a. sugli eventuali debiti col Fisco dei fornitori. In ogni caso:
– la procedura di verifica non deve iniziare e, se erroneamente iniziata, va immediatamente interrotta, qualora il credito del soggetto beneficiario non superi tale somma;
– al fine evitare operazioni elusive, realizzate mediante il frazionamento di pagamenti teoricamente unitari, ma fatturati in modo tale da risultare sempre al di sotto della soglia di cinquemila euro, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite.
In buona sostanza, tutte le p.a. che effettuano pagamenti per importi che superano cinquemila euro, devono interrogare il sistema informativo “Verifica Inadempimenti“di Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ente pubblico economico che dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia Spa) per verificare, appunto, se il beneficiario delle somme è moroso per importi almeno pari a tale cifra; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, per consentire, eventualmente, all’agente della riscossione, di esercitare il recupero coattivo dei crediti in carico a mezzo esecuzione.
A tal fine, l’Agenzia deve fornire risposta entro 5 giorni e, in mancanza, l’ente è legittimato ad eseguire il pagamento, assumendo così rilievo anche il silenzio-assenso dell’agente della riscossione, che si traduce nell’autorizzazione (implicita) al pagamento delle somme dovute.
Diversamente, in caso di riscontro positivo, l’Agenzia comunica l’importo dovuto al sistema pubblico di riscossione e, di conseguenza, l’ente pubblico deve sospendere per 60 giorni l’erogazione delle somme fino ad una cifra pari a quella indicata dall’agente della riscossione: il blocco del pagamento è funzionale alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione, ai sensi degli artt.72-bis ss., D.P.R. n. 602 del 1973.
Se durante il blocco intervengono pagamenti da parte del contribuente o altri provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno il debito o ne riducono l’ammontare, il sistema lo comunicherà prontamente all’ente pubblico in attesa di liberatoria, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Tuttavia, decorso il termine di sessanta giorni senza che l’agente della riscossione gli abbia notificato l’atto di pignoramento, l’ente pubblico può erogare le somme dovute, ma con un inevitabile allungamento dei tempi di pagamento.
La disposizione appare idonea a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione, ampliando in modo significativo l’area di effettuazione delle verifiche preventive; gli effetti attesi, in termini di maggior gettito erariale, si attestano su 145 milioni di euro nel 2018, e 175 per ciascun anno del biennio successivo (in tal senso si è espressa la Corte dei Conti nel corso dell’Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di bilancio per l’anno 2018).
La novella contiene dei risvolti pratici non trascurabili anche per i Comuni, che sono di fatto chiamati a svolgere una maggiore attività di vigilanza e tutela delle ragioni creditorie dello Stato e degli altri enti della p.a. che riscuotono per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione, e di prevenzione sui rischi di perdite su crediti.
Di là dell’aggravio procedurale e del carico di lavoro assegnato che non trova compensazione, consistente di fatto in un controllo preventivo per i pagamenti superiori a 5.000 €, si aggiunga che le possibilità di esporsi a ritardi nei pagamenti, con conseguenti aggravi per eventuali interessi legali e moratori, sono tutt’altro che remote, tenuto conto dei tempi per la richiesta che l’Ente deve formulare al fine della verifica e di quelli per la relativa risposta.
Permane, in ogni caso, un evidente discrimine in danno dell’efficacia della riscossione coattiva direttamente realizzata dagli enti locali a mezzo ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639: se questi ultimi hanno l’obbligo normativo di bloccare i pagamenti dagli stessi dovuti in favore dei debitori dell’Erario e degli altri soggetti, anche Enti locali, che riscuotono mediante ruolo, perché non sono destinatari di tale corrispondente prescrizione?
Non si può che prendere atto del persistere di una tendenza legislativa inequivocabilmente a sfavore dei Comuni, soprattutto quelli che, con difficoltà e sforzi notevoli, si sono attrezzati in proprio, anche attraverso forme associative, per agire coattivamente avverso i propri debitori: a) da un lato perché, come altre p.a., sono chiamati ad adempimenti istruttori ulteriori e particolarmente gravosi (verifica e blocco dei pagamenti) che, non da ultimo, li espone a evidenti responsabilità; b) dall’altro, in quanto non sono destinatari degli strumenti a potenziamento della riscossione coattiva, introdotti ed ampliati, unicamente a vantaggio della riscossione a mezzo ruolo.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-01-17 11:30:072018-01-17 11:30:07Il controllo preventivo di morosità del beneficiario di pagamenti della p.a.
Gennaio mese fitto di scadenze per i responsabili finanziari degli enti locali
di Gianluca Della Bella – rubrica a cura di Anutel
A gennaio 2018, come a ogni inizio anno, una moltitudine di adempimenti fanno rigirare nel sonno i responsabili finanziari degli enti locali. Nonostante innumerevoli articoli di stampa e, da ultimo, il grido di aiuto contenuto nel manifesto dei responsabili finanziari approvato a Vicenza il 13 ottobre scorso durante l’assemblea nazionale dell’Anci, gli impegni che assillano le Ragionerie degli enti territoriali non tendono a diminuire anzi, tendono a concentrarsi sempre più nelle stesse date.
Infatti, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro la fine dell’anno sono tenuti a inviare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap) il bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla data di approvazione. Tale adempimento, obbligatorio dallo scorso anno, è stato introdotto dall’articolo 4 del Dm Economia 12 maggio 2016 e riguarda, oltre al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, anche il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Il questionario sui fabbisogni
Altra scadenza, da portare a termine entro il 26 gennaio 2018, riguarda la redazione del questionario sui fabbisogni standard con i dati del rendiconto 2016, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel Dlgs 26 novembre 2010 n.216.
Come per gli anni scorsi, la compilazione del questionario è attuabile attraverso il portale www.opencivitas.it, con le credenziali in possesso di ogni Comune. I dati da inserire sono suddivisi in due moduli, uno riguardante le informazioni relative al territorio, alla struttura dell’ente e ai servizi offerti, l’altro inerente il personale ed i dati di bilancio delle entrate e delle spese di ogni servizio preso in esame. Il termine per completare il questionario è stato fissato in 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre scorso n. 277 del decreto emanato il 15 novembre 2017 dal ragioniere generale dello Stato.
Il monitoraggio sugli obiettivi
Va poi tenuto in considerazione il monitoraggio sugli obiettivi di finanza pubblica che in base al decreto della Ragioneria generale del 27 giugno 2017 impegna gli enti a compilare il prospetto del pareggio di bilancio, tramite l’applicativo informatico disponibile nel sito web del MEF http://pareggiobilancio.mef.gov.it, inserendo i dati contabili relativi al secondo semestre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, cioè entro il 30 gennaio 2018.
Un ulteriore impegno previsto per il 31 gennaio 2018 riguarda la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Pa negli organi di governo delle società, con riferiment al 2016. Questo adempimento, previsto dall’articolo 17 del Dl 90/2014, prevede la comunicazione delle informazioni relative alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti e quelle inerenti i rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo delle stesse nel corso del 2016.
La comunicazione di questi dati consente di assolvere anche agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei conti per gli enti che erano tenuti all’invio dei dati sugli organismi partecipati tramite Siquel. Va in ogni caso evidenziato che la comunicazione dell’esito della revisione straordinaria già effettuata in base all’articolo 24, comma 1, del Dlgs 175/2016 non consente di assolvere anche agli obblighi di comunicazione del censimento annuale ordinario.
Le segnalazioni alla Corte dei conti
Da ultimo è importante evidenziare che in caso di inadempimento dei Comuni è prevista la segnalazione alla Corte dei conti da parte del ministero dell’Economia.
La novità di quest’anno riguarda poi la tempistica per richiedere spazi finanziari nell’ambito del cosiddetto patto di solidarietà nazionale verticale, che concede agli enti solo dodici giorni, dall’8 al 20 gennaio, per poter inserire le informazioni e la richiesta degli spazi. Infatti con comunicato del 2 gennaio, il ministero dell’Economia ha inserito sul portale http://pareggio bilancio.mef.gov.it il modello da utilizzare per avere margini finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti nel proprio saldo, al fine di favorire investimenti finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento.
A questo proposito ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) all’articolo 1, comma 874, lettera a) ha previsto l’incremento di spazi finanziari da assegnare ai Comuni da 700 a 900 milioni di euro da destinare prevalentemente all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva e alla messa in sicurezza del territorio.
Se a questi adempimenti prettamente contabili aggiungiamo anche impegni di altra natura, che tuttavia impegnano anche gli uffici finanziari, quali l’aggiornamento del piano annuale di prevenzione della corruzione o i dati inerenti gli appalti, relativi alla trasparenza, è possibile affermare che per gli uffici ragioneria degli enti locali l’anno nuovo ha portato con sé i vecchi problemi, anzi no li ha incrementati.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2018-01-16 07:42:132018-01-16 08:01:20GENNAIO FITTO DI SCADENZE PER I RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI
Con la lezione dell’avv. Maurizio Lovisetti sulla TA.RI. di lunedì 30 ottobre, si è conclusa LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE – 2° edizione.
Il ciclo di lezioni quest’anno ha beneficiato di numerose collaborazioni ed ha registrato la partecipazione di ben 53 fra comuni e altri enti, con centinaia di persone che si sono avvicendate nel seguire le lezioni.
Da parte della Associazione Responsabili Finanziari Comunali, un grazie a tutti i partecipanti ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione.
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2017-11-03 05:57:522017-11-04 08:11:11CONCLUSA LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE - 2° EDIZIONE.
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA – CAT D.1. SCAD. 30 NOVEMBRE h 12,30
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA – CAT C
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT C. SCAD. 27 NOVEMBRE h 12,00
SCARICA GLI ALLEGATI
https://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpg00ENZOhttps://www.associazionerfc.org/wp-content/uploads/2017/03/LOGO_ARFC.jpgENZO2017-10-31 19:04:212017-10-31 19:24:34COMUNE DI PREVALLE MOBILITA' PER RESPONSABILE FINANZIARIO D1 SCAD. 30 NOVEMBRE E N. 2 ISTRUTTORI C1 SCAD. 27 NOVEMBRE
Non è possibile assumere tramite lo scorrimento della graduatoria precedente se l’ente pubblico ha già bandito un nuovo concorso; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 742 del 15 gennaio.
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZONon è possibile assumere tramite lo scorrimento della graduatoria precedente se l’ente pubblico ha già bandito un nuovo concorso; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 742 del 15 gennaio.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63 del Dlgs 165/2001.
Il diritto allo scorrimento, pertanto, poteva al più essere riconosciuto con riferimento al 50% dei posti che erano disponibili nel triennio successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, ma sul punto i protagonisti della vicenda, pur essendo a ciò onerati, nulla avevano allegato e provato.
Ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4 (fra le piu’ recenti, in tal senso, Cass. S.U. 20.12.2016 n. 26272).
Nel caso di specie i ricorrenti, pur agendo per il riconoscimento del loro diritto alla assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria, lo prospettano come consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, e, quindi, sostanzialmente chiedono tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. L’atto di indizione del nuovo concorso, infatti, non viene in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensi’ quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione, non consentita.
Quali criticità devono risolvere gli enti locali per sostenere gli oneri contrattuali per il proprio personale?
/in Ultime News /da ENZO(http://www.lentepubblica.it)
Quali criticità devono risolvere gli enti locali per sostenere gli oneri contrattuali per il proprio personale?
Si sta valutando il capitolo delle risorse disponibili per i rinnovi. Dopo l’intesa tra Aran e i sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Confsal (Usb, Cgs e Cisal non hanno siglato) per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (in tutto circa 247 mila persone) questo contratto è destinato a fare da apripista per gli altri comparti.
Per gli Enti Locali però fare la quadratura del cerchio potrebbe portare altri imprevisti sulla strada del rinnovo.
Gli enti già dispongono di tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo. Sulla base delle informazioni contenute nel Dpcm 27 febbraio 2017 e della legge di stabilità 2018 (che stanzia le risorse necessarie a onorare l’impegno assunto tra Governo e sindacati a novembre 2016 sugli 85 euro medi mensili), occorrerà calcolare, sul monte salari 2015 (al netto della indennità di vacanza contrattuale e maggiorato di oneri riflessi) le seguenti percentuali:
• 0,36% per il 2016;
• 1,09% per il 2017;
• 3,48% a decorrere dall’esercizio 2018.
Gli importi così ottenuti rappresentano la spesa lorda a carico dei bilanci locali, anch’essa comprensiva di oneri riflessi.
Per il 2016 e il 2017 gli enti avrebbero già dovuto accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le relative somme, che confluiranno tutte nel risultato di amministrazione 2017, tra i fondi accantonati, per poi essere applicate al bilancio come avanzo, al fine di finanziare gli arretrati contrattuali che dovranno essere erogati entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del contratto. Chi non avesse provveduto nel rendiconto 2016 o nel bilancio 2017 a disporre tali accantonamenti, potrà comunque rimediare con il rendiconto 2017, mettendo da parte tra i fondi accantonati la somma necessaria. Chi invece avesse accantonato di più del necessario (dato che per il 2016 e 2017 le somme che verranno riconosciute saranno poco più che simboliche), con il rendiconto 2017 dovrà liberare le eccedenze, che non potranno essere utilizzate per gli oneri di competenza del 2018.
I problemi sulle somme accantonate potrebbero portare al seguente scenario: anche se gli enti hanno prudentemente accantonato, potrebbero incontrare problemi per utilizzare i loro risparmi per finanziare la spesa complessiva del rinnovo contrattuale.
Risolte queste criticità si potrà avere la strada spianata per il rinnovo contrattuale e gli aumenti stipendiali.
Sulla base del primo accordo gli aumenti sullo stipendio base vanno dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime. A questi incrementi va aggiunto l’assegno per i livelli più bassi, che oscilla tra i 21 e 25 euro (valido per dieci mensilità) e una maggiorazione per le amministrazioni più «ricche» da caricare sul salario accessorio. Gli aumenti per il 2018 scatteranno da marzo.
Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza
/in Ultime News /da ENZO| 18 gennaio 2018
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Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza
Domanda
La mancata proroga per il 2018 del taglio del 10% di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 riguarda anche le indennità degli amministratori (sindaco e assessori) ed i gettoni dei consiglieri comunali?
Risposta
No, l’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 non riguarda le indennità di funzione di sindaco e assessori.
Il d.l. 78/2010 disciplinava la riduzione dei compensi di questa tipologia all’art. 5, comma 7, demandandone l’attuazione all’adozione di un successivo decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 82, comma 8, del TUEL 267/2000.
Dunque, la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali trova la sua disciplina nell’art. 82 del TUEL che rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione sulla base di criteri predeterminati.
Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, tuttavia, quello vigente è tutt’ora il d.m. 4 aprile 2000, n. 119, che rappresenta ancora oggi la fonte che disciplina la misura dell’indennità in quanto, non solo non è stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell’art. 82, ma neppure è stato sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell’interno, previsto dal comma 7 dell’art. 5 del d.l. 78/2010.
Oltre a ciò permane ovviamente la riduzione strutturale delle indennità di funzione imposta dall’art. 1, comma 54, della l. 266/2005 (e non il comma 58 come riportato nella norma citata che, invece, si riferisce ad altra tipologia di organi collegiali), cioè la riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare delle indennità in godimento alla data del 31.12.2005.
Infine, occorre fare riferimento alle disposizioni introdotte dalla successiva legge “Delrio” n. 56/2014, che con i commi 135 e 136, è intervenuta sulla composizione numerica di consigli e giunte e ha introdotto misure di invarianza della spesa rispetto al sistema previgente.
Il controllo preventivo di morosità del beneficiario di pagamenti della p.a.
/in Ultime News /da ENZOLa legge di stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, contiene delle misure tese a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione esattoriali; non vi è dubbio, infatti, che il momento della riscossione, soprattutto quella coattiva, sia da sempre una delle fasi più critiche e delicate dell’articolato procedimento di recupero dell’evasione tributaria o contributiva.
Per migliorare le perfomances di riscossione a mezzo ruolo, infatti, il legislatore ha ampliato il potere d’inibire l’incasso di somme dovute al contribuente dalle p.a, già contenuto nell’art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il riferimento va all’art. 1, commi 986/989 del testo di legge
Fatte salve le modifiche normative suesposte, restano ferme le modalità applicative dell’istituto, come chiarite con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell’8 ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011.
Quanto premesso, il legislatore, a decorrere dal 1° marzo 2018:
– riduce, da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le p.a. e le società a prevalente partecipazione pubblica (queste ultime, a far tempo dall’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 6, D.M. n. 40 del 2008), prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo: in pratica, il limite si dimezza;
– aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo: di fatto, il termine raddoppia.
Resta ferma la possibilità, per il ministero dell’Economia, di emanare un nuovo regolamento attuativo in relazione alla norma medesima, qui modificata.
Non si può non rilevare come la disposizione modificativa sia contenuta in una legge ordinaria e non in un decreto ministeriale, come richiesto dall’art. 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.
Dunque, a seguito della novella di cui alla legge di bilancio per il 2018 e con effetto dal 1° marzo 2018, l’art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, prevede, per le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica (contratto o altro fatto/atto idoneo a produrlo) di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Poiché, quindi, il pagamento per importi superiori a cinquemila euro, da parte delle p.a. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, è subordinato al riscontro della mancanza, nei riguardi del beneficiario del pagamento, di cartelle esattoriali impagate per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo, è di tutta evidenza come si ampli il raggio dei controlli preventivi della p.a. sugli eventuali debiti col Fisco dei fornitori. In ogni caso:
– la procedura di verifica non deve iniziare e, se erroneamente iniziata, va immediatamente interrotta, qualora il credito del soggetto beneficiario non superi tale somma;
– al fine evitare operazioni elusive, realizzate mediante il frazionamento di pagamenti teoricamente unitari, ma fatturati in modo tale da risultare sempre al di sotto della soglia di cinquemila euro, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite.
In buona sostanza, tutte le p.a. che effettuano pagamenti per importi che superano cinquemila euro, devono interrogare il sistema informativo “Verifica Inadempimenti“di Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ente pubblico economico che dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia Spa) per verificare, appunto, se il beneficiario delle somme è moroso per importi almeno pari a tale cifra; in caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, per consentire, eventualmente, all’agente della riscossione, di esercitare il recupero coattivo dei crediti in carico a mezzo esecuzione.
A tal fine, l’Agenzia deve fornire risposta entro 5 giorni e, in mancanza, l’ente è legittimato ad eseguire il pagamento, assumendo così rilievo anche il silenzio-assenso dell’agente della riscossione, che si traduce nell’autorizzazione (implicita) al pagamento delle somme dovute.
Diversamente, in caso di riscontro positivo, l’Agenzia comunica l’importo dovuto al sistema pubblico di riscossione e, di conseguenza, l’ente pubblico deve sospendere per 60 giorni l’erogazione delle somme fino ad una cifra pari a quella indicata dall’agente della riscossione: il blocco del pagamento è funzionale alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione, ai sensi degli artt.72-bis ss., D.P.R. n. 602 del 1973.
Se durante il blocco intervengono pagamenti da parte del contribuente o altri provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno il debito o ne riducono l’ammontare, il sistema lo comunicherà prontamente all’ente pubblico in attesa di liberatoria, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Tuttavia, decorso il termine di sessanta giorni senza che l’agente della riscossione gli abbia notificato l’atto di pignoramento, l’ente pubblico può erogare le somme dovute, ma con un inevitabile allungamento dei tempi di pagamento.
La disposizione appare idonea a rafforzare l’efficacia delle attuali procedure di riscossione, ampliando in modo significativo l’area di effettuazione delle verifiche preventive; gli effetti attesi, in termini di maggior gettito erariale, si attestano su 145 milioni di euro nel 2018, e 175 per ciascun anno del biennio successivo (in tal senso si è espressa la Corte dei Conti nel corso dell’Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di bilancio per l’anno 2018).
La novella contiene dei risvolti pratici non trascurabili anche per i Comuni, che sono di fatto chiamati a svolgere una maggiore attività di vigilanza e tutela delle ragioni creditorie dello Stato e degli altri enti della p.a. che riscuotono per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione, e di prevenzione sui rischi di perdite su crediti.
Di là dell’aggravio procedurale e del carico di lavoro assegnato che non trova compensazione, consistente di fatto in un controllo preventivo per i pagamenti superiori a 5.000 €, si aggiunga che le possibilità di esporsi a ritardi nei pagamenti, con conseguenti aggravi per eventuali interessi legali e moratori, sono tutt’altro che remote, tenuto conto dei tempi per la richiesta che l’Ente deve formulare al fine della verifica e di quelli per la relativa risposta.
Permane, in ogni caso, un evidente discrimine in danno dell’efficacia della riscossione coattiva direttamente realizzata dagli enti locali a mezzo ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639: se questi ultimi hanno l’obbligo normativo di bloccare i pagamenti dagli stessi dovuti in favore dei debitori dell’Erario e degli altri soggetti, anche Enti locali, che riscuotono mediante ruolo, perché non sono destinatari di tale corrispondente prescrizione?
Non si può che prendere atto del persistere di una tendenza legislativa inequivocabilmente a sfavore dei Comuni, soprattutto quelli che, con difficoltà e sforzi notevoli, si sono attrezzati in proprio, anche attraverso forme associative, per agire coattivamente avverso i propri debitori: a) da un lato perché, come altre p.a., sono chiamati ad adempimenti istruttori ulteriori e particolarmente gravosi (verifica e blocco dei pagamenti) che, non da ultimo, li espone a evidenti responsabilità; b) dall’altro, in quanto non sono destinatari degli strumenti a potenziamento della riscossione coattiva, introdotti ed ampliati, unicamente a vantaggio della riscossione a mezzo ruolo.
Art. 1, commi 986, 987, 988, 989, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)
GENNAIO FITTO DI SCADENZE PER I RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI
/1 Commento/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOGennaio mese fitto di scadenze per i responsabili finanziari degli enti locali
di Gianluca Della Bella – rubrica a cura di Anutel
A gennaio 2018, come a ogni inizio anno, una moltitudine di adempimenti fanno rigirare nel sonno i responsabili finanziari degli enti locali. Nonostante innumerevoli articoli di stampa e, da ultimo, il grido di aiuto contenuto nel manifesto dei responsabili finanziari approvato a Vicenza il 13 ottobre scorso durante l’assemblea nazionale dell’Anci, gli impegni che assillano le Ragionerie degli enti territoriali non tendono a diminuire anzi, tendono a concentrarsi sempre più nelle stesse date.
Infatti, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro la fine dell’anno sono tenuti a inviare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap) il bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla data di approvazione. Tale adempimento, obbligatorio dallo scorso anno, è stato introdotto dall’articolo 4 del Dm Economia 12 maggio 2016 e riguarda, oltre al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, anche il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Il questionario sui fabbisogni
Altra scadenza, da portare a termine entro il 26 gennaio 2018, riguarda la redazione del questionario sui fabbisogni standard con i dati del rendiconto 2016, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel Dlgs 26 novembre 2010 n.216.
Come per gli anni scorsi, la compilazione del questionario è attuabile attraverso il portale www.opencivitas.it, con le credenziali in possesso di ogni Comune. I dati da inserire sono suddivisi in due moduli, uno riguardante le informazioni relative al territorio, alla struttura dell’ente e ai servizi offerti, l’altro inerente il personale ed i dati di bilancio delle entrate e delle spese di ogni servizio preso in esame. Il termine per completare il questionario è stato fissato in 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre scorso n. 277 del decreto emanato il 15 novembre 2017 dal ragioniere generale dello Stato.
Il monitoraggio sugli obiettivi
Va poi tenuto in considerazione il monitoraggio sugli obiettivi di finanza pubblica che in base al decreto della Ragioneria generale del 27 giugno 2017 impegna gli enti a compilare il prospetto del pareggio di bilancio, tramite l’applicativo informatico disponibile nel sito web del MEF http://pareggiobilancio.mef.gov.it, inserendo i dati contabili relativi al secondo semestre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, cioè entro il 30 gennaio 2018.
Un ulteriore impegno previsto per il 31 gennaio 2018 riguarda la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Pa negli organi di governo delle società, con riferiment al 2016. Questo adempimento, previsto dall’articolo 17 del Dl 90/2014, prevede la comunicazione delle informazioni relative alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti e quelle inerenti i rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo delle stesse nel corso del 2016.
La comunicazione di questi dati consente di assolvere anche agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei conti per gli enti che erano tenuti all’invio dei dati sugli organismi partecipati tramite Siquel. Va in ogni caso evidenziato che la comunicazione dell’esito della revisione straordinaria già effettuata in base all’articolo 24, comma 1, del Dlgs 175/2016 non consente di assolvere anche agli obblighi di comunicazione del censimento annuale ordinario.
Le segnalazioni alla Corte dei conti
Da ultimo è importante evidenziare che in caso di inadempimento dei Comuni è prevista la segnalazione alla Corte dei conti da parte del ministero dell’Economia.
La novità di quest’anno riguarda poi la tempistica per richiedere spazi finanziari nell’ambito del cosiddetto patto di solidarietà nazionale verticale, che concede agli enti solo dodici giorni, dall’8 al 20 gennaio, per poter inserire le informazioni e la richiesta degli spazi. Infatti con comunicato del 2 gennaio, il ministero dell’Economia ha inserito sul portale http://pareggio bilancio.mef.gov.it il modello da utilizzare per avere margini finanziari ulteriori rispetto a quelli già previsti nel proprio saldo, al fine di favorire investimenti finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento.
A questo proposito ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) all’articolo 1, comma 874, lettera a) ha previsto l’incremento di spazi finanziari da assegnare ai Comuni da 700 a 900 milioni di euro da destinare prevalentemente all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva e alla messa in sicurezza del territorio.
Se a questi adempimenti prettamente contabili aggiungiamo anche impegni di altra natura, che tuttavia impegnano anche gli uffici finanziari, quali l’aggiornamento del piano annuale di prevenzione della corruzione o i dati inerenti gli appalti, relativi alla trasparenza, è possibile affermare che per gli uffici ragioneria degli enti locali l’anno nuovo ha portato con sé i vecchi problemi, anzi no li ha incrementati.
CONCLUSA LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE – 2° EDIZIONE.
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOCon la lezione dell’avv. Maurizio Lovisetti sulla TA.RI. di lunedì 30 ottobre, si è conclusa LA SETTIMANA COMUNALE DI SAN SALVATORE – 2° edizione.
Il ciclo di lezioni quest’anno ha beneficiato di numerose collaborazioni ed ha registrato la partecipazione di ben 53 fra comuni e altri enti, con centinaia di persone che si sono avvicendate nel seguire le lezioni.
Da parte della Associazione Responsabili Finanziari Comunali, un grazie a tutti i partecipanti ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione.
COMUNE DI PREVALLE MOBILITA’ PER RESPONSABILE FINANZIARIO D1 SCAD. 30 NOVEMBRE E N. 2 ISTRUTTORI C1 SCAD. 27 NOVEMBRE
/in Ultime News, Uncategorized /da ENZOCOMUNE DI PREVALLE
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA – CAT D.1. SCAD. 30 NOVEMBRE h 12,30
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA – CAT C
PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT C. SCAD. 27 NOVEMBRE h 12,00
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