Compensi e rimborsi spese spettanti ai revisori dei conti

Compensi e rimborsi spese spettanti ai revisori dei conti

È consentito procedere alla rideterminazione del compenso da riconoscere ai componenti dell’organo di revisione del comune in considerazione della circostanza che la misura di contenimento della spesa disposta dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010 ha esaurito la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2017?

È nel rispondere a questo interrogativo che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ha evidenziato come a tale specifico riguardo viene in considerazione quanto stabilito dall’articolo 241, comma 7, del Tuel che prevede, quale specifica regola nella predetta materia, che il compenso spettante ai revisori deve essere determinato con la stessa delibera di nomina.

Risulta pertanto decisivo verificare quanto stabilito in proposito con il provvedimento di nomina, poiché il legislatore ha ritenuto che solo con il predetto atto possa determinarsi il compenso da riconoscere ai componenti dell’organo di revisione.

Per quanto concerne invece la determinazione dell’ammontare del rimborso spese da riconoscere ai revisori, il Collegio ha ricordato che a questo proposito viene in rilievo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 2005, il quale prevede che “ai componenti dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinata dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente”.

La corresponsione del rimborso spese a favore dei revisori dell’ente dovrà inoltre conformarsi a quanto espressamente previsto dall’articolo 241, comma 6 bis, del Tuel, come introdotto dall’articolo 19, comma 1 bis, della legge n. 89 del 2014, il quale prevede che “l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

È quanto si legge nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia n. 68/2018/PAR.