Il bilancio consolidato per il 2021: dal GAP alla redazione del documento

Nessuna novità rispetto all’anno precedente, la scadenza resta fissata al prossimo 30 settembre.

Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica resta  un obbligo, quantomeno per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Le tappe del percorso di consolidamento sono essenzialmente due:

  1. l’individuazione del “gruppo amministrazione pubblica”;
  2. l’individuazione del “perimetro di consolidamento”, vale a dire delle aziende, degli enti e delle società che, all’interno del gruppo, devono poi essere effettivamente consolidate.

 Il gruppo amministrazione pubblica

Secondo il principio contabile 4/4 il gruppo amministrazione pubblica è composto dagli organismi e dagli enti strumentali, dalle aziende e dalle società controllati od anche solo partecipati da un singolo ente locale.

Un approfondimento sul carattere strumentale di organismi ed enti;

–    sono organismi strumentali le articolazioni organizzative dell’ente capogruppo che, pur se dotate di autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica; è questo, tipicamente, il caso delle istituzion);

–    sono invece enti strumentali dell’amministrazione capogruppo i soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica e di autonomia contabile, comunque diversi dalle società; rientrano in questa definizione le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni.

Secondo il principio contabile si considerano controllati gli enti strumentali rispetto ai quali il singolo ente locale capogruppo :

  1. ha il possesso – diretto o indiretto – della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda, oppure nelle sedute degli organi decisionali
  1. oppure ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
  2. oppure ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  3. oppure può esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali tali da incidere significativamente sull’altro contraente che svolga attività prevalentemente nei confronti dell’ente committente. In via esemplificativa, il principio contabile specifica che “I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di un’influenza dominante”, fermo restando che l’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi/proventi dalla amministrazione capogruppo in misura superiore all’80% dei ricavi complessivi.

Si considerano invece partecipati gli enti strumentali rispetto ai quali, in assenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente, l’ente locale detiene una quota di partecipazione, quale che ne sia la misura.

Occorre peraltro aggiungere che, ai sensi del punto 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale “sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo”.

A differenza degli enti, le società restano puntualmente definite dall’art. 2247 c.c.

Si considerano controllate le società di capitali rispetto alle quali il singolo ente locale capogruppo:

  1. ha il possesso – diretto o indiretto – della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
  2. oppure può esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali tali da incidere significativamente sull’altro contraente che svolga attività prevalentemente nei confronti dell’ente capogruppo.
  3. Si considerano invece partecipate le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di un servizio pubblico locale dell’ente locale, a  prescindere dalla misura della partecipazione.

  Il perimetro di consolidamento

Una volta delineata la composizione del “gruppo amministrazione pubblica”, occorre poi individuare, nel concreto, quali soggetti – tra gli enti e le società del gruppo – debbano essere consolidati, e quali invece no. Come sopra precisato, possono far parte del perimetro di consolidamento solo enti società che fanno parte del GAP.

Ai fini della definizione del perimetro di consolidamento possono essere esclusi dal GAP:

  1. gli enti/società il cui bilancio è ritenuto irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale del gruppo;
  2. le società in cui l’ente capogruppo detiene quote di partecipazione inferiori all’1%;
  3. gli enti/società di cui non è possibile reperire le informazioni e i dati di bilancio necessari per il consolidamento.

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