LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE NEL PERIODO DI PROVA

Con sentenza n. 2833 del 30 gennaio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che (Cass., n. 31091 del 2018), nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità dell’ente nella valutazione dell’esperimento, ed è finalizzato alla «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo (sono richiamate nella sentenza citata: Cass. n. 26679 del 2018, n. 23061 del 2017, n. 21586 del 2008, n. 19558 del 2006).

Deve perciò ritenersi illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro pubblico nel caso in cui al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse, siano esse inferiori o superiori, da quelle contrattualmente previste.

MINICRUCI TRIBUTARIO