NEWSLETTER QUOTIDIANA – limiti al fondo di produttività

 limiti al fondo di produttività
I compensi accessori e i limiti del fondo di produttività, nel parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 195 del 24 novembre 2022.

Si illustrano le deroghe che il legislatore ha espressamente previsto con riferimento al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, con indicazione dei presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile, al fine dell’esclusione dal predetto limite:

1) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio; 2) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. n. 98 del 2011; 3) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; 4) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE), in conformità con l’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato, al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza; 5) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi.

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