No sindaco -ragioniere capo anche nei piccoli Comuni
No sindaco -ragioniere capo anche nei piccoli Comuni
di Alberto Barbiero e Patrizia Ruffini
La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 219/2015
Non appare conforme all’ordinamento vigente che il sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente. Il principio è affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia (deliberazione 219/2015) relativa agli esiti del controllo sul rendiconto 2013 di un Comune bresciano sui mille abitanti, il cui riaccertamento dei residui attivi non è stato compiuto dai singoli responsabili delle entrate, in quanto nella struttura del Comune è presente un singolo responsabile del servizio, identificato nella persona del sindaco.
La norma per i piccoli Comuni
Secondo quanto disposto dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Si tratta di una disposizione derogatoria, che presenta caratteri di eccezionalità rispetto al principio di separazione fra funzione d’indirizzo politico e funzione amministrativa, per cui la deroga è ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente locale, ma non è estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (come rilevato dalla stessa Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, deliberazione n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012). Inoltre la norma prevede che la sua attuazione sia definita con disposizioni regolamentari, che vanno ad esplicitare il percorso derogatorio.
La decisione dei giudici
I magistrati lombardi rilevano le criticità applicative della norma, evidenziando i limiti dell’opzione concessa nei Comuni con meno di cinquemila abitanti nel caso in cui il sindaco voglia assumere l’incarico di responsabile del servizio finanziario dell’ente. Ai sensi degli articoli 153 e 228 del Tuel il riaccertamento dei residui è attività obbligatoria a presidio della sana gestione contabile dell’ente locale e a tutela degli equilibri di bilancio, in quanto adempimento ciclico incidente sulla composizione dell’avanzo di amministrazione. L’operazione di riaccertamento – asseriscono i magistrati – deve essere compiuta dall’organo individuato dal Tuel quale proposto al servizio finanziario, in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività funzionale richiesta. Quanto poi alla carenza in organico di un responsabile del servizio finanziario, pur prendendo atto della peculiarità del caso in esame, in ragione della ridotta struttura amministrativa dell’ente, i giudici contabili rimarcano il principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell’ente locale. Suddetto principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto compiutamente dalla legge Bassanini, e ripreso dal Dlgs 165/2001 e dalla legge 15/2009, pone quale responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica. Ne consegue che non appare conforme all’ordinamento vigente che il Sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente.
Lo stesso comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000 fa salva la possibilità di attribuzione di competenze gestionali al segretario comunale (articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel), delineando un’alternativa altamente professionalizzata alla nomina di amministratori come responsabili di servizio.
La deliberazione si chiude quindi con il riscontro che il riaccertamento dei residui attivi non è avvenuto in conformità agli articoli 153 e 228 del Tuel in quanto compiuto non dal responsabile del servizio finanziario, bensì dal responsabile unico nella persona del sindaco. Un monito importante per l’organo di revisione economico-finanziario che è sempre obbligato ad esprimere il proprio parere sull’operazione, ma anche per i comuni che hanno adottato le medesime scelte organizzative di affidare al sindaco anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario.