ON LINE SU “PAREGGIOBILANCIO” IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19

Lo scorso 1° aprile è stato firmato il decreto ministeriale n. 59033 che approva il nuovo modello di certificazione in sostituzione di quello approvato con precedente decreto del 03/11/2020. A questo punto manca solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ormai prossima. Nell’attesa, la Ragioneria generale dello Stato ne ha pubblicato il testo sul proprio sito, evidenziando in giallo – per una più agevole lettura – le parti del dispositivo e dell’Allegato 1 oggetto di modifica rispetto al testo precedente. Nel ricordare ancora una volta il termine del 31 maggio per la sua compilazione, la Ragioneria annuncia poi che da oggi 7 aprile 2021, i relativi prospetti saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it ai fini della loro compilazione e successiva trasmissione.

La nota della Ragioneria si sofferma poi sul pesante quadro sanzionatorio a carico degli enti ritardatari o inadempienti, come modificato dalla Legge di bilancio 2021 e ribadito dall’art. 2 del decreto.

Gli enti che non inviano la certificazione entro il 31 maggio ma lo fanno – tardivamente – entro il 30 giugno sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite a titolo di Fondone, da applicarsi in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.

Nel caso in cui la certificazione sia invece trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, detta riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.

La riduzione dei trasferimenti è infine applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, per quegli enti locali che non trasmettono la richiamata certificazione neppure entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette ad alcuna restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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