Ricognizione e riaccertamento dei residui, atti e soggetti distinti

Ricognizione e riaccertamento dei residui, atti e soggetti distinti

(http://www.gruppodelfino.it/News/TabId/37/PID/1449/CategoryID/3/Default.aspx?CategoryName=Contabilità)

Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 evidenzia al punto 9.1. la distinzione tra la ricognizione e il riccertamento dei residui attivi e passivi, da competenza e da residui.

Il riaccertamento dei residui da competenza, naturalmente, analizza dapprima i residui contabili che solo dopo l’operazione di riaccertamento diventano residui giuridici. Ricognizione e riaccertamento sono concetti diversi e comportano atti diversi, a cura di soggetti distinti.

La ricognizione è effettuata da ogni singolo responsabile di servizio; il riaccertamento è effettuato dalla Giunta comunale.

Tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ogni responsabile di servizio, richiamato l’art. 228, comma 3, del Tuel, (“prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”); richiamato l’art. 3, comma 4, del Dlgs 118/2011 (“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”); rilevato che il Responsabile finanziario, con nota prot. n. …….. in data …………. ha trasmesso al servizio l’elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell’esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili; tenuto conto delle verifiche effettuate dal servizio in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri definiti dalla normativa e dai principi contabili; vista la necessità di approvare ai fini ricognitori le risultanze dell’attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione; determina di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, comprendenti:

– l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio 2017;

– l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

– l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017 e di trasmettere tali elenchi alla Giunta Comunale ai fini dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, Dlgs 118/2011.

La Giunta comunale, invece, visto l’art. 228 comma 3 Tuel; visto l’art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011, viste le determine dei singoli responsabili di servizio, acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del Tuel e il parere favorevole dell’organo di revisione, delibera di approvare, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario.

Sono allegati alla delibera di riaccertamento ordinario l’elenco:

Residui attivi cancellati definitivamente

Residui passivi cancellati definitivamente

Residui attivi da competenza reimputati

Residui attivi da residui reimputati in quanto oggetto di rateizzazione oltre i dodici mesi

Residui passivi da competenza reimputati

Residui attivi da residui conservati al 31 dicembre 2017

Residui attivi da competenza conservati al 31 dicembre 2017

Residui passivi da residui conservati al 31 dicembre 2017

Residui passivi da competenza conservati al 31 dicembre 2017

Maggiori residui attivi riaccertati

La Giunta inoltre, con la delibera di riaccertamento ordinario, provvederà ad apportare al bilancio dell’esercizio 2018-2019-2020 le variazioni funzionali all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati; le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, a riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2018 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati.