ARRIVA LA NOTIFICA DIGITALE

 

Notifiche online

(ItaliaOggi del 13/06/2022)
Un passettino in avanti per la notificazione digitale degli atti amministrativi: gli atti elettronici sono inseriti su una piattaforma in rete e saranno scaricabili dai destinatari, che accederanno preferibilmente con Spid o carta di identità elettronica. È stato, infatti, adottato il decreto 8 febbraio 2022, n. 58 della presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per la trasformazione digitale, e cioè il regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022 e in vigore dal 21/6).
La piattaforma è stata annunciata alla fine del 2019 (articolo 1, comma 402, della legge 160/2019), ha avuto una stesura dei dettagli con il decreto legge 76/2020 e, ora, si avvicina alla fase attuativa.
L’amministrazione «mittente» carica l’atto elettronico sulla piattaforma dedicata. In questo momento il destinatario nulla sa dell’atto. Il passaggio successivo vede protagonista il gestore della piattaforma che manda al destinatario un avviso, chiamato avviso «di ricezione». Il nome è equivoco ed è bene sottolineare che non si tratta della ricezione dell’atto da parte del destinatario, ma della ricezione dell’atto da parte della piattaforma.
La scelta del nome poteva essere più felice, ma l’importante è comprendere la sostanza.
Ebbene, in quel momento il destinatario si collega alla piattaforma su internet e può scaricare l’atto. A questo riguardo ci sono diverse possibilità:

dall’accesso   con il codice di
identificazione nazionale (Spid) o carta di identità elettronica (Cie). Peraltro se uno non ha Spid o Cie, saranno disponibili, con alcune cautele, altri sistemi: link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. Peraltro l’accesso semplificato potrà essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell’avviso di ricezione. Per avere la notificazione in ogni caso ci si potrà rivolgere agli
uffici postali.
Particolarmente dettagliata è la questione delle modalità di avviso al destinatario, che sono più di una. Ci può essere una strada tutta digitale (ad esempio quella più sicura ricorre quando il gestore della piattaforma può inviare al destinatario una comunicazione di posta elettronica certificata) oppure altre opzioni come messaggi al telefonino ed anche raccomandate di posta cartacea. Se il destinatario, per ricevere l’avviso, ha indicato un
indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso dalla Pec, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia.
Il decreto 58/2022 si dilunga a spiegare cosa deve fare il gestore quando la casella di posta elettronica del destinatario sia irraggiungibile per qualsiasi motivo: si devono effettuare ulteriori tentativi e se non vanno a buon fine bisogna collocare l’avviso in una sezione della piattaforma e mandare al destinatario un avviso con una raccomandata postale. Si usa la raccomandata per mandare l’avviso di giacenza elettronica anche quando il
destinatario non ha la posta elettronica.
Infine, va ricordato che gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il
destinatario.
La piattaforma per le notificazioni è utilizzabile per atti e provvedimenti delle P.a. Ma ci sono alcune eccezioni. Il sistema non si può usare per gli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile; per gli atti della procedura di espropriazione forzata; per gli atti dei procedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di
prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e abilitazioni, soggiorno, espulsione e allontanamento di stranieri e ogni altro procedimento preventivo in materia di pubblica sicurezza.