LA MAGGIORAZIONI DEI PREZZI DEI CONTRATTI DI LAVORO

L’art. 26 del DL 50/2022, rubricato “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, disciplina il cosiddetto incremento del 20% dei prezzi dei contratti d’appalto di lavori.
Il decreto, pubblicato il 17 maggio scorso, dovrà essere convertito in legge nell’arco di 60 giorni (per l’esattezza, entro il 19 luglio) e non è affatto escluso che il Parlamento introduca delle modifiche, anche sostanziali, alla disciplina in esame.
In attesa della definitiva conversione del decreto che, in ogni caso, è già vincolante sin dal 18 maggio, cerchiamo di comprendere come quantificare concretamente gli incrementi dei singoli contratti di appalto.
Solo per i lavori pubblici
In primo luogo, è bene chiarire che l’art. 26 si applica solo ai contratti di lavori e opere pubbliche, non riguarda gli appalti di servizi e forniture.
L’ambito di applicazione della norma è puntualmente definito dalla rubrica dello stesso art. 26 e dal testo della norma medesima, che fa riferimento, in più punti, soltanto agli “appalti pubblici di lavori” ed al “direttore dei lavori”.
Per far fronte all’eccezionale aumento del costo delle materie prime, dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, registrato negli ultimi mesi, la norma ha stabilito che i SAL, relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, siano formulati applicando dei prezzari aggiornati, prezzari che
tengano conto dell’impennata subita dal costo dei materiali e dell’energia.
Tale deroga straordinaria delle modalità di compilazione dei SAL si applica agli appalti pubblici, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 1).
Prezzari e aumento del 20%
Le Regioni, pertanto, entro il prossimo 31 luglio, dovranno aggiornare i prezzari in uso. In caso di inerzia, i prezzari saranno aggiornati, entro la metà del mese di agosto, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate (art. 26, comma 2).
Il legislatore ha stabilito che, in attesa dell’adeguamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, per determinare il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, aumentino del 20% i valori dei prezzari attualmente in uso, aggiornati al 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 3).
Per gli affidamenti di lavori e opere avviati dopo la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio) e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati ovvero, in attesa dell’aggiornamento, quelli vigenti incrementati del 20%.
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, per lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 18 maggio 2022, dovrebbe essere emesso, “entro trenta giorni dalla medesima data”, un certificato di pagamento straordinario.
Attraverso il “certificato straordinario” si riconoscono all’appaltatore solo gli incrementi del DL 50/2022 per le lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1° gennaio 2022. Il certificato straordinario può essere emesso solo laddove la stazione appaltante possa finanziarlo con le risorse “proprie” che illustreremo nel seguito.
I prezzari aggiornati cesseranno di essere validi il 31 dicembre 2022 ma, transitoriamente, potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui  approvazione sia intervenuta entro tale data.
Chi legge, ne siamo certi, non si sorprenderà se entro il prossimo 31 luglio nessuna, o quasi, delle Regioni italiane avrà adeguato i prezzari secondo l’art. 26 del DL 50/2022.
Conseguentemente, troverà applicazione esclusivamente la “norma transitoria” dell’incremento forfetario del 20% prevista dal comma 3 dell’art. 26.
Quando le Regioni, ovvero il Ministero, riusciranno a licenziare i nuovi prezzari, laddove risultasse una variazione, rispetto a quelli approvati al 31 dicembre 2021, inferiore o superiore alla percentuale del 20%, le stazioni appaltanti dovranno procedere al “conguaglio” degli importi già riconosciuti agli esecutori. Il conguaglio sarà effettuato all’atto del pagamento dei SAL afferenti alle lavorazioni contabilizzate, ovvero annotate,
successivamente all’adozione del prezzario aggiornato (art. 26, comma 3, ultimo paragrafo).
La norma, quindi, dà per assodato che i lavori saranno ancora in corso di esecuzione quando disporremo dei prezzari rinnovati.
Un esempio di calcolo
Il comma 1 dell’art. 26 stabilisce che i “maggiori importi” derivanti dall’applicazione dei prezzari, sia quelli rinnovati dalle Regioni, sia quelli in uso incrementati del 20%, saranno riconosciuti dalla stazione appaltante all’esecutore nella misura del 90%.
Volendo proporre un esempio numerico, supponiamo che per un certo materiale l’elenco prezzi del progetto abbia indicato il prezzo unitario di 10 euro al metro cubo e che, in sede di gara, l’aggiudicatario abbia offerto lo sconto dell’ 1%. Il prezzo effettivo risulta di 9,90 euro al metro cubo.
In attesa del prezzario regionale, l’amministrazione applica la maggiorazione del 20%, quindi: 10 euro al metro cubo + 20% = 12 euro al metro cubo.
Poi, riduce tale valore dello sconto ottenuto durante la gara: 12 euro – 1% = 11,88 euro.
Il “maggiore importo” è dato dalla differenza tra 11,88 ed il prezzo effettivo originario di 9,9 euro, quindi: 11,88 – 9,90 = 1,98 euro.
Come già precisato, il legislatore ha deciso che la stazione appaltante non riconosca per intero la maggiorazione, ma solo in misura del 90%.
Quindi, il valore finale è 90% di 1,98 = 1,782 euro.
Il prezzo al metro cubo, comprensivo della maggiorazione pagabile, risulta di 11,782 euro (10 + 1,782).
Le risorse proprie
I “maggiori importi”, abbattuti al 90%, sono da riconoscere agli esecutori entro limiti non esattamente chiari.
Le stazioni appaltanti, in primo luogo, devono finanziare i “maggiori importi” utilizzando le risorse, che per comodità chiameremo “risorse proprie”, tassativamente elencate dall’interminabile comma 1 dall’art. 26:
entro il limite del 50%, le risorse “accantonate per imprevisti” nel quadro economico di ogni intervento, ad eccezione delle somme per impegni contrattuali già assunti, e le eventuali “ulteriori somme a disposizione” della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
utilizzando le somme derivanti da “ribassi d’asta”, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
utilizzando le somme “disponibili” relative ad altri interventi ultimati dalla medesima stazione appaltante e per i quali siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, “nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile” alla data di entrata in vigore del DL 50/2022.
Se queste risorse non risultassero sufficienti a finanziare i “maggiori importi”, la stazione appaltante dovrebbe procedere ai sensi del comma 4 dell’art. 26.
I fondi statali
La norma, il comma 4, distingue i lavori e le opere che potremmo definire “ordinari” da quelli finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per coprire i “maggiori importi” di questi ultimi, le stazioni appaltanti accedono allo speciale “fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, normato dall’art. 7 del DL 76/2020 (come convertito dalla legge 120/2020).
Mentre, per finanziare i “maggiori importi” da riconoscere negli appalti non finanziati dal PNRR, le amministrazioni potranno accedere al “fondo per l’adeguamento dei prezzi” istituito dell’art. 1-septies, comma 8, del DL 73/2021 (come convertito dalla legge 106/2021).
Le domande, per poter beneficiare delle risorse dei suddetti fondi, devono essere presentate:
entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022;
entro il 31 gennaio 2023, per i SAL di lavorazioni contabilizzate, ovvero annotate, dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Per accedere alle risorse, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere, in via telematica, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo modalità da stabilire per gli interventi del PNRR e secondo quanto fissato dal DM 5/4/2022 per le opere ordinarie, la documentazione elencata dall’art. 26:
i dati del contratto d’appalto;
copia del SAL corredata da attestazione del direttore dei lavori, vistata dal RUP, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel semestre di riferimento;
l’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del SAL in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al fondo;
l’entità del contributo richiesto e gli estremi per ottenere il versamento della somma riconosciuta dal Ministero.
Laddove l’ammontare delle richieste risulti superiore alla capienza del fondo, il Ministero ripartirà le risorse in misura proporzionale tra le stazioni appaltanti. In caso di accesso alle risorse del fondo, la stazione appaltante effettuerà il pagamento “entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse” (art. 26, comma 4, ultimo paragrafo delle lett. a e b).
Il legislatore ha stabilito che, se la stazione appaltante non dispone delle risorse proprie, descritte al comma 1 dell’art. 26, per finanziare i “maggiori importi” può accedere ai fondi statali. In tale ipotesi, che è la più probabile, potrà pagare solo dopo aver ricevuto le risorse statali ed entro il limite delle stesse.
La stazione appaltante potrebbe trovarsi in tre distinte situazioni:
l’amministrazione dispone delle risorse descritte al comma 1 dell’art. 26, dette risorse sono già stanziate in diversi capitoli del bilancio: in tal caso, l’amministrazione effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal SAL (art. 113-bis, d.lgs. 50/2016), al netto di eventuali compensazioni già riconosciute ai sensi della lett. a) dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016;
l’amministrazione non dispone delle risorse proprie elencate al comma 1, quindi accede ai fondi statali: è necessario innanzitutto modificare il bilancio iscrivendo i necessari stanziamenti di entrata (dai fondi statali) e di spesa; il pagamento sarà effettuato solo al termine della procedura ministeriale di ripartizione delle risorse; la stazione appaltante pagherà agli esecutori solo le somme ricevute, entro trenta giorni;
l’amministrazione si colloca in posizione intermedia rispetto alle due ipotesi precedenti, perché dispone di risorse in misura non sufficiente a coprire i “maggiori importi” e deve accedere, per la quota mancante, ai fondi statali:
– distribuisce, in modo proporzionale, le risorse proprie tra gli esecutori aventi diritto e provvede al pagamento secondo l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici;
– per la quota restante, accede ai fondi statali e attende l’esito del procedimento di ripartizione; se riceve una somma inferiore a quanto richiesto, la distribuisce proporzionalmente tra gli appaltatori aventi diritto.
Per tutte e tre le ipotesi previste, è necessario assumere una determinazione di impegno delle somme e che descriva le risorse utilizzate per coprire tali spese imputabili ai maggiori importi di cui all’art. 26 del DL 50/2022.
Modulistica
In allegato, proponiamo un nostro fac-simile della determinazione di impegno dei maggiori importi dovuti agli appaltatori in esecuzione dell’art. 26 del DL 50/2022 .
Determina – Impegno di spesa per aumento prezzi

Scarica il modello in formato pdf

Download Attachments