Contrordine dei giudici contabili, gli incentivi tecnici non sono esclusi dal fondo del salario accessorio

Contrordine dei giudici contabili, gli incentivi tecnici non sono esclusi dal fondo del salario accessorio

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di Vincenzo Giannotti

Dopo che la Corte dei conti umbra (sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 7 febbraio) e la Corte friulana (sul Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’8 febbraio) avevano dato speranza di vedere esclusi dal salario accessorio gli incentivi per funzioni tecniche, arriva la doccia fredda della Sezione della Puglia (deliberazione n. 18/2018) che va in senso opposto tanto da rimettere la questione di massima nuovamente alla Sezione delle Autonomie.

Le tesi sul superamento delle deliberazioni della Sezione Autonomie  Rispetto alle conclusioni della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 7/2017e n. 24/2017), è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 526, della legge di bilancio 2018, prevedendo l’allocazione della spesa per incentivi per funzioni tecniche nei capitoli di spesa destinati alle opere pubbliche; determinandone, di fatto, l’allocazione nell’ambito della spesa per investimenti. La novità è stata oggetto di interpretazione da parte della magistratura contabile secondo cui gli incentivi tecnici non rientrerebbero nei capitoli della spesa del personale, ma dovrebbero essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera (sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 6/2018/PAR). A rafforzare l’esclusione di questi incentivi dal limite di crescita dei fondi decentrati previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 si è anche schierata la sezione dell’Umbria, con la deliberazione n. 14/2018. Secondo questa delibera l’individuazione dei soggetti che hanno diritto all’incentivo avviene tenendo conto delle funzioni “tecniche” garantendo il bonus ai dipendenti pubblici che le espletano. Non si registra un ampliamento indeterminato della spesa in quanto lo stesso sistema normativo contiene regole che consentono di determinare e contenere la spesa del personale, evitando che la stessa assuma un carattere incontrollato.

La posizione della Corte pugliese  La posizione assunta dalle Corti regionali non convince i giudici contabili pugliesi per le seguenti motivazioni: • l’appostazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del «medesimo capitolo di spesa» previsto per i singoli lavori, servizi o forniture non potrebbe mutarne la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale; • secondo il glossario Siope «le entrate riguardanti i compensi erogati al personale concernenti la realizzazione di attività di progettazione finalizzate ad un investimento diretto, registrate sia tra gli investimenti diretti sia tra le spese di personale, devono essere oggetto di regolazione contabile con gli incentivi di progettazione impegnati tra gli investimenti diretti, in modo da consentire l’effettivo pagamento della spesa sui capitoli del bilancio relativi alla spesa del personale»; • qualora si considerassero spese di investimento e non di personale, si potrebbe configurare una violazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003, che ha stabilito ipotesi tipizzate di spese di investimento; • infine, il finanziamento di questa spesa non potrebbe comunque avvenire mediante ricorso all’indebitamento stante il disposto dell’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione. In considerazione del contrasto tra Sezione regionali sulla corretta imputazione degli incentivi per funzioni tecniche, la Sezione pugliese rimette nuovamente al questione di massima alla sezione delle Autonomie.