Omesso pagamento Tari senza accertamento

 Omesso pagamento Tari senza accertamento

 di Sergio Trovato 

http://www.italiaoggi.it

 Il comune non deve svolgere attività di accertamento in caso di omesso pagamento della tassa rifiuti e non può applicare la sanzione del 30%. L’accertamento deve essere emanato solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele. Se l’amministrazione comunale ha richiesto la tassa determinandola sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente, le somme non pagate vanno riscosse direttamente a mezzo ruolo o ingiunzione. L’importante principio è stato affermato dalla Cassazione, con l’ordinanza 3184 del 9 febbraio 2018.

Finalmente si è pronunciata la Cassazione sulla questione riguardante l’accertamento per omesso pagamento della tassa rifiuti. Forma da tempo oggetto di dibattito, infatti, l’applicabilità o meno della sanzione del 30% per omesso pagamento, irrogabile con l’emanazione dell’avviso di accertamento.

Per i giudici di piazza Cavour, l’articolo 72 del decreto legislativo 507/1993, richiamato per la violazione commessa dal contribuente in materia di Tia, «consente ai comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento». Solo però «nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione». Va fatto ricorso all’attività di accertamento, invece, qualora la dichiarazione non sia stata presentata o contenga dei dati non corretti. Secondo la Cassazione, i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono «considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile». L’incertezza del dato utilizzato, a seguito della contestazione da parte dell’interessato, comporta la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, in quanto l’amministrazione è tenuta a specificare «le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione».

La Cassazione, la cui tesi è pienamente condivisibile, esclude dunque l’attività di accertamento in presenza di un omesso pagamento della tassa e, per l’effetto, anche la contestazione della sanzione. Al mancato pagamento consegue la riscossione coattiva delle somme dovute, a mezzo ruolo o ingiunzione. Peraltro, l’irrogazione della sanzione del 30% si pone in palese contrasto con quanto espressamente disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicabile anche alle violazioni riguardanti i tributi locali. Proprio dal titolo dell’articolo 13, che fa riferimento «ai ritardati o omessi versamenti diretti», si rileva che la sanzione per omesso versamento non sia applicabile alla Tarsu. È noto che la riscossione spontanea o volontaria della Tarsu non veniva effettuata in seguito all’autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze fissate dalla legge, così come avviene, per esempio, per l’Ici e l’Imu o per la Tasi. Non essendo previsto il versamento in autoliquidazione non è contestabile la sanzione di omesso pagamento. Al mancato versamento della tassa consegue la riscossione coattiva per inadempimento del contribuente. La sanzione del 30%, invece, è applicabile alla Tares e alla Tari, considerato che le norme di legge che disciplinano questi due tributi prevedono espressamente, non a caso, la violazione di omesso o insufficiente versamento.