Corte dei conti, anche dal Friuli l’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti al salario accessorio

 

Corte dei conti, anche dal Friuli l’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti al salario accessorio

  • PDFLa delibera della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia n. 6/2018
  • Le motivazioni dell’intervento legislativo  Il problema del il legislatore era nato proprio dalle conclusioni della Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 7/2017 in merito al trattamento degli incentivi che erano stati dichiarati da un lato da considerare al di fuori delle spese di investimento e, dall’altro lato, essendo classificabili come spese correnti, da ricondurre all’interno della generalità degli incentivi normalmente attribuiti al personale dipendente, il cui importo non poteva più essere considerato escluso. In effetti, il legislatore con l’approvazione del nuovo codice dei contratti (articolo 113 del Dlgs 50/2016) aveva escluso gli incentivi riferiti alla progettazione delle opere pubbliche (in considerazione di una concorrenza non leale da tempo indicata dagli ordini professionali), inserendo e mantenendo gli stessi alle altre attività collegate ai lavori pubblici (Rup, direttore dei lavori, programmazione delle opere pubbliche, responsabile della sicurezza e quant’altro) con estensione anche alla programmazione riferita ai servizi e forniture.  La Sezione delle Autonomie, essendo venuti meno i presupposti precedenti sulla esclusione dalla base di computo del salario accessorio, ne ha stabilito l’inclusione come tutti gli altri incentivi dati alla generalità dei dipendenti. Per il fatto di essere considerati come spese correnti, anche in riferimento alle attività dei lavori pubblici, gli incentivi tecnici non potevano più essere inseriti nel quadro economico dell’opera pubblica e, come tali, non potevano essere più ammessi a finanziamento. Proprio all’indomani di questa interpretazione la Cassa Depositi e Prestiti aveva indicato ai Comuni che non avrebbero potuto essere oggetto di mutuo le spese per il pagamento degli incentivi tecnici. Rispetto ai due problemi sollevati dalla Sezione Autonomie nel trattamento degli incentivi tecnici, ossia da considerare all’interno del fondo del trattamento accessorio e al di fuori della spesa di investimento, è stato inserito, nella legge di bilancio 2018, all’articolo 113 del Dlgs 50/2016 il comma 5-bis secondo cui «Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».  Il primo risultato che è stato sicuramente ottenuto riguarda il fatto che eventuali incentivi tecnici inseriti nel quadro economico dell’opera pubblica devono essere obbligatoriamente considerati investimenti e come tali finanziabili con mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti o con altra risorsa non rinveniente dalla spesa corrente. Inoltre, il fatto che tali risorse siano inserite nel quadro economico dell’opera pubblica (servizio o fornitura) dovrebbero eliminare in radice il problema del fondo delle risorse decentrate in quanto non più classificabili all’interno della spesa del personale.

 

  • Le posizioni dei giudici contabili  I primi pareri emessi dalle Corti dei conti, a seguito della novella legislativa, possono essere così riassunti.  La Corte dei conti umbra, con la deliberazione n.14/2018, li considera ora al di fuori del fondo accessorio, sposando in pieno le conclusioni cui era pervenuta la Sezione ligure con la deliberazione n. 58/2017, in considerazione del fatto che lo stesso legislatore ha già previsto altre restrizioni non rinvenibili nella generalità degli altri dipendenti (in non superamento dell’importo del 50% del salario accessorio del dipendente; l’obbligo del previo regolamento sulla distribuzione delle risorse al solo personale che avesse oggettivamente partecipato alle attività; obbligo di inserimento nel quadro economico al fine di evitare una ulteriore espansione della spesa). La Corte dei conti friulana, con la deliberazione n.6/2018, precisa, invece, come le modifiche apportate dal legislatore non intaccano l’impianto generale cui era pervenuta la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/2017), ma la novella legislativa, considerando ora gli incentivi tecnici all’interno dei quadri economici delle opere pubbliche (ovvero servizi o forniture), non può considerarli a carico dei capitoli della spesa del personale ma nel costo complessivo dell’opera, con la conseguenza che tali incentivi non debbano gravare sul fondo per le risorse decentrate. I giudici contabili concludono evidenziando come gli enti dovranno dotarsi di un proprio regolamento al fine di evitare un possibile risarcimento del danno da parte dei dipendenti che aspirino alla remunerazione delle attività espletate, nonché procedere a una preventiva individuazione a bilancio delle risorse, a una successiva costituzione del fondo (80% dell’importo inserito nel limite del 2% dell’opera, servizio o fornitura) e, infine, all’individuazione delle modalità di ripartizione del fondo mediante contratto decentrato, in maniera tale da rispettare il principio di preventiva assegnazione degli obiettivi e di successiva verifica del loro raggiungimento.
  • Oltre alla Corte dei conti umbra (sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 7 febbraio) che ha considerato risolta la questione degli incentivi tecnici collocandoli fuori dal fondo delle risorse decentrate, all’indomani delle modifiche inserite dal legislatore con la legge di bilancio 2018, la sezione del Friuli Venezia Giulia, nella deliberazione n. 6/2018, conferma la posizione assunta dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/2017) che, avendo escluso questi incentivi dalle spese del personale, in quanto considerati all’interno del quadro economico dell’opera pubblica (servizi o forniture), li ha considerati, quindi, fuori dal calcolo del fondo delle risorse decentrate.