Occhio ai compensi dei revisori

Occhio ai compensi dei revisori

 di Massimo Venturato 

Sul fatto che dal 1° gennaio 2018 non si debba più applicare il taglio del 10% sui compensi spettanti ai revisori degli enti locali, non ci sono dubbi.

Sì, perché la legge di bilancio 2018 non lascia scampo. Infatti, nella legge 205/2017 non viene reiterata la disposizione introdotta dall’art. 6 del dl 78/2010 che prevedeva la riduzione dei compensi spettanti a tutti «i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo», compreso quindi i compensi spettanti ai componenti dell’organo di revisione dell’ente locale, annettendoli, di fatto ai costi per la politica. Grande merito di questo successo, come abbiamo già avuto modo di scrivere (ItaliaOggi, 12 gennaio 2018), è da riconoscere all’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli enti locali presso il ministero dell’interno. Questo è un fatto. Ma ciò che sta suscitando dubbi è se l’applicazione del nuovo dispositivo decorra solo per i compensi spettanti ai revisori di nomina post 1° gennaio 2018 oppure se si applichi per tutti i compensi, sempre spettanti dal 1° gennaio 2018, ovvero anche per quelli spettanti ai revisori in carica.

Alcuni interpreti della norma si sono già espressi all’inizio dell’anno, sostenendo che per i compensi deliberati fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni. In occasione dell’ultima riunione del Consiglio nazionale Ancrel, tenutosi a Roma il 3 febbraio scorso, si è affrontata la questione ed è emersa una tesi diversa.

Per determinare se il taglio del 10% debba essere ancora applicato ai compensi spettanti ai revisori in carica è necessario analizzare la delibera di nomina da parte del consiglio comunale o provinciale.

Se la delibera riporta, quale compenso spettante al revisore, un importo pari a quello indicato dal dm del 2005, ovvero corrispondente alla fascia demografica indicata nel decreto, sul quale poi viene applicata la riduzione prevista dal dl 78/2010, è chiaro che era intenzione da parte del Consiglio, riconoscere un compenso maggiore rispetto a quello che poi è stato corrisposto, ridotto in forza di una disposizione, contenuta nell’art. 6 del decreto legge citato, che imponeva la riduzione del 10%. Dal momento che detta disposizione è venuta meno, è chiaro che l’ente, in linea con la volontà iniziale del Consiglio, dovrà corrispondere ai componenti dell’organo di revisione il compenso senza applicare alcun tipo di riduzione. Detta tesi, peraltro, è suffragata da varie interpretazioni dottrinali in materia, ove si sostiene che nella deliberazione del consiglio comunale abbia prevalenza la sostanza del deliberato, ovvero ciò che in effetti voleva deliberare l’assemblea, rispetto al contenuto letterale. Per essere più chiari. Il verbale di deliberazione riporta l’intestazione dell’organo deliberante, la fase procedimentale della convocazione ai fini della legittimazione dell’organo e dell’oggetto da trattare, il luogo, la data e l’ora, la sottoscrizione, il preambolo, la motivazione, la votazione, il dispositivo e le disposizioni circa l’eseguibilità (Tiziano Tessaro, La redazione degli atti amministrativi del Comune, pag. 185, Maggioli Editore, giugno 2015). Se nel preambolo, e poi nel dispositivo (ma è sufficiente anche solo nel preambolo), si fa riferimento al compenso da riconoscere determinato in base a quanto indicato nel dm del 2005 e poi si riporta l’applicazione del taglio del 10% in forza di quanto previsto dal dl 78/2010, è chiaro che dall’1/1/2018 tale riduzione non potrà più essere applicata, anche per gli incarichi in corso. Prevale, insomma, l’interpretazione sostanziale del dispositivo dalla quale emerge che era volontà del Consiglio riconoscere la somma indicata nel dm ma che si è dovuti applicare una riduzione in forza di una norma emanata successivamente alla data di tale decreto. Diverso è il comportamento nel caso in cui la delibera non riporti né nel preambolo né nel dispositivo che l’importo del compenso è stato ridotto in applicazione del dl 78/2010 o meglio di fatto è stato ridotto, ma non è stata riportata in delibera la motivazione di detta riduzione. In tal caso, prevale l’interpretazione letterale della delibera riportata nel verbale e quindi non sarà possibile applicare nessuna revisione all’importo da riconoscere dall’1/1/2018. I responsabili dei servizi finanziari degli enti locali dovranno quindi esaminare con cura il verbale della delibera di nomina dell’organo di revisione e nel caso si debba riconoscere un maggiore compenso a partire dall’1/1/2018, verificare se l’importo previsto nel bilancio di previsione 2018/2020 per missione e programma di spesa è capiente, provvedendo, se necessario alla conseguente variazione.