GLI AFFIDAMENTI PER SOMMA URGENZA

 

GLI AFFIDAMENTI PER SOMMA URGENZA
 

 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con la delibera n. 47 del 13 febbraio 2023, ha formulato, un parere, richiamata la disciplina del codice dei contratti e del TUEL  in ordine agli aspetti giuridici e contabili degli affidamenti per motivi di “somma urgenza”, nonché l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte anche in sede consultiva – sui seguenti quesiti: “se nei casi in cui il fenomeno emergenziale sia di tale gravità e ampiezza per cui sia stato decretato lo stato di crisi e di emergenza regionale/nazionale e per i conseguenziali interventi inevitabilmente non si possa assicurare il rigoroso rispetto dei termini procedurali (dieci giorni per la perizia giustificativa e successiva sottoposizione da parte della giunta del provvedimento al consiglio comunale).

Si determini comunque l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, obbligandosi l’ente al riconoscimento del debito maturato per l’esecuzione d’interventi di somma urgenza esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione con esclusione dell’utile d’impresa.

La Giunta, per attivare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194,comma 1, lett. e), debba necessariamente prevedere la relativa copertura finanziaria tenendo conto che la medesima potrebbe non essere garantita con i mezzi di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 3. del TUEL, e potrebbero conseguentemente determinarsi squilibri finanziari chiaramente non dipendenti da scelte programmatiche volontarie o, ancor peggio, da errata o mancata programmazione.

 Parere  

 

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