I FONDI PER GLI INCREMENTI DELLE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un incremento delle indennità dei Sindaci dei Comuni delle RSO parametrato, in base al numero degli abitanti, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, pari a 13.800 euro lordi mensili.
L’incremento integrale decorre dal 1° gennaio 2024 e viene introdotto gradualmente a partire dal 1° gennaio 2022 nel seguente modo: 45% dell’incremento a decorrere dal 2022, elevato al 68% a partire dal 2023. Gli enti hanno però la facoltà di anticipare la misura integrale degli incrementi già a partire dal 2022, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Gli incrementi si estendono, secondo le misure previste dal D.M. n. 119/2000, a Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale.
La norma prevede inoltre un fondo statale a titolo di concorso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per gli aumenti in argomento, le cui spettanze dovranno essere utilizzate nell’esercizio finanziario di riferimento, pena la restituzione.
A tal fine il fondo di cui all’art. 57-quater, comma 2, del D.L. n. 124/2019 (che finanzia l’aumento dell’indennità dei Sindaci fino a 3 mila abitanti) è stato incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Con il D.M. 30 maggio 2022 sono stati ripartiti (per le singole spettanze ai Comuni, vedasi l’allegato B), con riferimento all’esercizio 2022, i 100 milioni di euro a titolo di concorso per il maggior onere derivante dall’incremento dell’indennità di funzione degli amministratori dei comuni delle RSO.
Continuano ad essere attribuiti, separatamente rispetto al suddetto riparto e secondo le assegnazioni disposte dal D.M. del 23 luglio 2020, i contributi di cui all’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019, che ha istituito il fondo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti.
IV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”,
l’importo del contributo assegnato non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022.
Allo stato attuale non è dato sapere se i Comuni dovranno riversare spontaneamente le quote non utilizzate o, come appare più probabile, previa rendicontazione delle maggiori indennità effettivamente erogate.
A rigor di logica bisognerebbe attendere la fine dell’esercizio per poter quantificare con esattezza le maggiori indennità erogate, al fine di tenere conto delle diverse variabili che possono intervenire nell’anno, quali una modifica del numero di assessori ovvero la mutata situazione lavorativa degli amministratori: motivo per cui l’eventuale rendicontazione dovrebbe tenere conto, a nostro avviso, di tale tempistica.
In ogni caso si consiglia di attendere probabili sviluppi su quest’aspetto, di cui daremo contezza, e quantificare nel frattempo le spettanze che si prevede non verranno utilizzate e procedere con un accantonamento contabile, stanziando un apposito capitolo di spesa su ciascun anno del triennio del bilancio 2022/2024, possibilmente entro il prossimo assestamento generale di bilancio. Si tratta ovviamente di una previsione che occorrerà casomai aggiornare al fine di tenere conto dell’erogazione effettiva delle indennità agli amministratori.
Ma come si calcola la quota da restituire? Abbiamo poc’anzi illustrato come è stato effettuato il riparto, da cui si può dedurre, in
relazione agli incrementi di cui ci stiamo occupando, che non sono a carico del fondo statale, ma restano quindi a carico dell’ente:
– l’IRAP;
– i maggiori gettoni di presenza ai consiglieri comunali dovuti in considerazione dell’incrementato limite alla corresponsione degli stessi, fissato nella misura di un quarto dell’incrementata indennità massima prevista per il rispettivo sindaco dal comma 2
dell’art. 82 del TUEL.
Saranno invece oggetto di restituzione, in quanto riguardanti situazioni non considerate in sede di riparto, le somme non erogate dagli enti relative:
alla quota di riduzione al 50% delle indennità gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa (ultimo periodo del comma 1 dell’art. 82 del TUEL);
all’indennità del Presidente del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nei quali tale funzione non è stata prevista, in quanto non obbligatoria a mente del comma 1 dell’art. 39 del TUEL.
Restituzione somme non utilizzate
Se finora non possiamo evidenziare particolari problematiche nel quantificare le somme non utilizzate da restituire, quale differenza tra le nuove e le precedenti indennità tabellari degli amministratori comunali, tenuto conto della gradualità prevista dalla Legge di Bilancio 2022, non altrettanto possiamo dire per due casistiche certamente non infrequenti.
La prima riguarda quegli enti che nel 2021 avevano determinato un’indennità in misura inferiore al tabellare, in conseguenza di rinunce volontarie da parte degli amministratori interessati. In tale caso riteniamo che la somma effettivamente utilizzata (da cui si ricava quella non utilizzata da restituire), sia rappresentata dalla differenza tra la nuova e la precedente indennità tabellare e non tra la nuova e quella precedente effettivamente erogata, in quanto questo porrebbe a carico del fondo statale una quota che era precedentemente oggetto di rinuncia.
La seconda casistica riguarda le precedenti indennità eventualmente incrementate delle maggiorazioni ex art. 2 del D.M. n. 119/2000 (5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione e 3% e 2% in base dati di bilancio): in tale circostanza riteniamo che la somma effettivamente utilizzata (e specularmente quella non utilizzata) debba essere calcolata quale differenza tra la nuova e la precedente indennità effettivamente erogata (con le maggiorazioni) e non quella tabellare.
Quindi in entrambi i casi, in attesa di chiarimenti ufficiali, consigliamo prudentemente di accantonare, ai fini della restituzione, una maggiore quota di risorse che, in caso di mancata restituzione entro l’esercizio di riferimento, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Ovviamente gli enti che hanno optato per l’introduzione integrale dell’indennità, già a partire dal 2022, dovranno considerare nei conteggi, ai fini della restituzione, esclusivamente la quota tabellare di incremento del 45% e del 68% previste dal comma 584
della Legge di Bilancio 2022, rimanendo a proprio carico la quota eccedente.
Gli enti che invece adotteranno nel 2022 delle indennità inferiori alla predetta gradualità dovranno calcolare la quota utilizzata di contributo statale come differenza tra l’indennità effettiva del 2022 e quella tabellare ex D.M. n. 119/2000.