LE RISORSE UTILIZZABILI PER IL CARO ENERGIA

Le risorse utilizzabili per il caro energia
Trattiamo il tema controverso, ovvero a quali risorse si riferisce l’art. 37-ter del D.L. n. 21/2022 e, pertanto, a quali sono le risorse che, grazie a tale disposizione, possono finanziare gli oneri del caro energia.
Preliminarmente occorre evidenziare che la norma, in tal senso, fa riferimento a tutte le risorse dell’art. 13 del D.L. n. 4/2022, che menziona l’avanzo fondone e l’avanzo ristori specifici di spesa (comma 1) e che fa un rimando all’avanzo disponibile e ai proventi dei permessi di costruire (comma 6).
Sul tema si rileva che gli atti parlamentari (vedasi il Dossier n. 527/2) chiariscono che lo scopo della norma è quello di consentire l’utilizzo del fondone (sotto forma di avanzo vincolato da applicare al bilancio 2022) anche per il caro energia. In tal senso è quindi da ritenersi superato il precedente e provvisorio Dossier parlamentare n. 527/1 nel quale si affermava che lo scopo della norma è quello di consentire l’utilizzo dell’avanzo disponibile e dei proventi dei permessi di costruire, non solo per il finanziamento per le spese correnti connesse con l’emergenza sanitaria (come previsto per il triennio 2020/2022 dal vigente art.
109, comma 2, del D.L. n. 18/2020), ma anche per il caro energia 2022.
La stessa posizione è stata espressa dalla RGS che, in risposta ad uno specifico quesito, ha confermato che le risorse, che in virtù dell’art. 37-ter del D.L. n. 21/2022 possono finanziare il caro energia 2020, sono (esclusivamente) quelle del fondone (o meglio dell’avanzo fondone).
E’ certamente questa l’interpretazione che condividiamo e che si sentiamo di suggerire, nelle more di altri chiarimenti ufficiali e nella consueta logica improntata alla prudenza.
Si tratta in ogni caso di un’importante deroga, che permette di ridurre significativamente il rischio di dover restituire le risorse del fondone, non utilizzate entro il 2022, che molti enti, in un anno che possiamo definire come post-pandemia (o perlomeno ce lo auguriamo), fanno fatica ad utilizzare per le finalità originarie previste dalla norma.
Ovviamente, le spese relative al caro energia, come peraltro confermato nella richiamata risposta di RGS, dovranno essere rilevate all’interno della certificazione Covid-19/2022 che dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2023.
In tal senso è quindi superata, almeno per quanto concerne il caro energia (e non per i rincari del gas), la precedente posizione di RGS che, in risposta ad uno specifico quesito (antecedente all’art. 37-ter che stiamo esaminando), aveva chiarito che le maggiori spese sostenute per i rincari delle utenze, in quanto non strettamente correlate all’emergenza,
non potevano essere finanziate a valere sulle risorse del fondone.
Sulle risorse utilizzabili ai sensi dell’art. 37-ter è intervenuta anche l’ANCI che, con la nota di lettura del D.L. n. 21/2022 dopo la conversione in legge, ammette la possibilità di finanziare il caro energia 2022, oltre che con l’avanzo fondone, anche con l’avanzo
disponibile, ma non con l’avanzo ristori specifici di spesa Covid-19 che, secondo l’Associazione dei Comuni (e anche a parere di chi scrive), mantengono le proprie finalità originarie.
Per quanto concerne, ancora, la possibilità di considerare il rincaro delle utenze attraverso la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione, annoverando tale spesa tra quelle non ripetitive, si evidenzia che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 63/2022, ha affermato che l’avanzo di amministrazione può fronteggiare l’aumento delle spese di gas ed energia elettrica solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art. 187 del TUEL, nell’ordine di priorità ivi indicato. Da tale pronuncia si deduce che, non essendo stata eccepita dalla sezione lombarda la natura ripetitiva degli oneri in questione, è possibile utilizzare anche la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione per l’aumento delle spese di energia elettrica e gas, fermo restando l’ordine di priorità di cui al comma 2 dell’art. 187 del TUEL.
Al riguardo ricordiamo che:
l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50/2022 prevede che, limitatamente all’anno 2022, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione (il cui termine è in procinto di essere ulteriormente rinviato al 30 giugno 2022) con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021;
l’utilizzo della quota di avanzo disponibile è comunque subordinato al rispetto del comma 3-bis dell’art. 187 del TUEL, che preclude tale possibilità nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL) o in caso di utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti (art. 195 del TUEL).
Pertanto, stante quanto finora illustrato, ribadiamo che, allo stato attuale, oltre che con le risorse correnti non vincolate:
1) il caro energia può essere finanziato con l’avanzo fondone al 31/12/2021;
2) il caro utenze (energia e gas) può essere finanziato con l’avanzo di amministrazione disponibile nel rispetto della priorità di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL.
Concludiamo precisando che la facoltà di cui al punto 1) non è preclusa agli enti che non hanno approvato il rendiconto 2021 o che sono in disavanzo, a differenza della facoltà di cui al punto 2), per cui i limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898 della Legge n. 145/2018 risultano applicabili.