Oneri urbanistici svincolati
Oneri urbanistici svincolati
di Matteo Barbero
Gli oneri di urbanizzazione non sono cassa vincolata, poiché per tali entrate non è previsto un vincolo specifico, ma una generica destinazione ad una categoria di spese. È questa la posizione della Commissione Arconet sulla contabilizzazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi (e delle relative sanzioni), alla luce della nuova disciplina entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Dal 2018, infatti, la materia è regolamentata dal comma 460 della l 232/2016, che circoscrive le spese finanziabili con gli oneri alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e altre fattispecie meno frequenti (fra cui nuovamente la progettazione). È quindi venuta meno la possibilità di destinare tali entrate a spese diverse da quelle elencate espressamente dal legislatore. Il problema è stabilire se ciò comporti anche l’obbligo di considerarle vincolate anche in termini di cassa. In caso di risposta affermativa, gli enti dovrebbero applicare il combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Tuel, che limitano la possibilità di attingere alla cassa vincolata per finalità di spesa diverse da quelle stabilite. In tali casi, inoltre, scatterebbe l’obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro. Si tratterebbe di un notevole appesantimento procedurale, per cui è da accogliere con favore la decisione di Arconet di sposare la scuola di pensiero alternativa (anticipata da ItaliaOggi del 30/1/2018), secondo cui sarebbe errato considerare gli oneri entrate vincolate, dato che il legislatore ha stabilito solo una loro generica destinazione (anche se più restrittiva del passato). In tal senso, soccorre anche la deliberazione n. 31/2015 della Corte dei conti, sezione delle autonomie che ha chiarito che il regime vincolistico della gestione di cassa è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate agli artt. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i). Per i giudici contabili, cassa vincolata è solo quella che deriva da entrate con destinazione specifica.