Sindaci e assessori, «sì» (condizionato) della Corte dei conti all’aumento delle indennità

Sindaci e assessori, «sì» (condizionato) della Corte dei conti all’aumento delle indennità

di Amedeo Di Filippo

 

È possibile per i Comuni aumentare le indennità di funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella A allegata al Dm 119/2000, tenendo conto della riduzione stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 e verificando di anno in anno il permanere delle compatibilità finanziarie. Lo ha affermato la sezione Toscana della Corte dei conti con la deliberazione n. 3/2018.

Il quadro normativo  Con il decreto 4 aprile 2000 n. 119, il ministero dell’Interno ha approvato il regolamento per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, nelle misure previste nell’allegato. Il comma 54 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) ne ha imposto la riduzione del 10% rispetto all’ammontare al 30 settembre 2005. La sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 35/2016, ha enunciato alcuni orientamenti interpretativi tra cui quello in base al quale non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi né l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del Dm 119/2000 con la riduzione fissata al comma 54.

Il quesito  Nel riparametrare la spesa relativa all’esercizio dello status degli amministratori, un Comune ha tenuto conto di un dato (le indennità di funzione) che, alla luce della interpretazione fornita dalla sezione delle autonomie, non doveva essere ridotto. Ha chiesto, quindi, alla sezione Toscana:  • se sia corretto rideterminare in aumento le indennità di funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella allegata al Dm 119/2000; • se sia possibile ancora riconoscere le maggiorazioni previste dall’articolo 2 del Dm al verificarsi delle condizioni previste;  • se sia corretto riconoscere di anno in anno le maggiorazioni oppure prevederle solo al momento della rideterminazione dell’indennità e del gettone;  • se sia possibile rideterminare le indennità anche in forma retroattiva.

Il parere  I magistrati contabili partono dall’assunto che in via generale è ammessa la possibilità di aumentare le indennità di funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella A, tenendo conto della riduzione imposta dalla finanziaria 2006. Riportano però alla memoria i consolidati avvertimenti della Corte in base ai quali, essendo la normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica, si deve privilegiare un’applicazione non meramente formale, avendo riguardo anche a principi di sana gestione finanziaria. Per cui ogni decisione da cui deriva un aumento di spesa deve essere adeguatamente ponderata in modo da verificare se le condizioni abbiano consistenza tale da assicurare il rispetto, anche sostanziale, della normativa vigente. Condizioni che, secondo la sezione. devono essere verificate ogni anno e certificate con apposita delibera mediante la quale gli enti – si legge nel parere – «non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un ben più pregnante e rigoroso accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio». Essendo necessario accertare la presenza dei presupposti legittimanti la parametrazione delle indennità, la sezione esclude che possano essere ammessi meccanismi retroattivi di determinazione.