L’attività di vigilanza dei revisori degli enti locali sugli organismi esterni

 L’attività di vigilanza dei revisori degli enti locali sugli organismi esterni

di Andrea Ziruolo (*) – Rubrica a cura di Ancrel

L’organo di revisione degli enti locali svolge una specifica funzione di vigilanza sulla regolarita contabile, finanziaria ed economica della gestione diretta e indiretta dell’ente, sui cui equilibri di bilancio possono riflettersi anche gli andamenti economico-finanziari degli organismi gestionali esterni che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica.

I controlli  Ne consegue che nell’ottica del principio di sana gestione finanziaria, l’attività di vigilanza sugli organismi esterni deve essere condotta attraverso la verifica della regolarità e congruità dei contratti di servizio, delle concessioni e delle convenzioni, della corretta contabilizzazione degli eventuali rischi delle gestioni esterne, dei debiti e crediti reciproci, del mantenimento degli equilibri evitando l’elusione dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, occorre controllare che la programmazione di bilancio sia in linea con il Dup (principio di coerenza), così come l’attuazione degli indirizzi durante la gestione e a fine esercizio attraverso il consuntivo, il rendiconto consolidato e il bilancio consolidato. Conseguentemente, l’organo di revisione deve vigilare sulla corretta formazione dei bilanci degli organismi esterni riscontrandone anche la completezza. Pertanto, verificherà il ricorso agli istituti di cui all’articolo 6 del Dlgs 175/2016, tra cui i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, o le ragioni della loro assenza all’interno della relazione sul governo societario da parte delle società partecipate.

Le eventuali perdite registrate dalle partecipate  I revisori degli enti controllanti devono sempre verificare che nel bilancio di previsione dell’ente locale sia stato costituito il fondo per le eventuali perdite registrate dalle partecipate (articolo 21 del Dlgs 175/2016), dalle aziende speciali e dalle istituzioni (legge 147/2013, articolo 1, commi 550-552), derogando in caso di messa in liquidazione o di procedura concorsuale. Laddove l’ente locale decidesse di ricapitalizzare o di ricostituire il capitale sociale della società partecipata, il revisore deve verificare che ciò avvenga in presenza delle condizioni di cui all’articolo 2447 o 2482-ter del codice civile. Invece, nel caso di finanziamento delle società da parte dell’ente che le partecipa, il revisore deve verificare che non si contravvenga al «divieto di soccorso finanziario» introdotto dall’articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010. Infine, considerando che in caso di omissioni, mancata vigilanza e segnalazione, con dolo o colpa grave, i revisori possono essere chiamati a rispondere solidalmente del danno arrecato, è importante che osservino i principi di revisione aziendale laddove applicabili (campionamento) e i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali del Cndcec ancora troppo disattesi nella prassi.

(*) Professore ordinario di economia aziendale Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, consigliere Ancrel