“armonizzatimaliberi@outlook.it”: gli “Armonizzati” sul Cloud per condividere l’Esperienza lavorativa

Dall’idea di un “Armonizzato” – Gaetano del Comune di Pregnana Milanese – un accesso a OneDrive per condividere documenti e quant’altro. Un grazie a Gaetano per la sua utile iniziativa.

LEGGI LE ISTRUZIONI 

     ENTRA NEI GRUPPI WHATTSAPP DEI RESPONSABILI FINANZIARI “ARMONIZZATI”    

(puoi anche farlo inviando un msg al 3911640872 con scritto “Arfc whattsapp” indicando il tuo nome e il nome del Comune presso cui lavori)

     

 

ARFC presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca.

ARFC, insieme alle altre Associazioni di categoria (ANUTEL, ASFEL; ARDEL, …) presente al tavolo dell’Osservatorio del 26 ottobre che con un Atto di Orientamento ha determinato sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca. La problematica era stata posta sul tavolo dalle Associazioni nell’incontro precedente del 20 settembre. In entrambi le occasioni per le Associazioni aveva relazionato il dott. Mauro Bellesia 

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Due immagini dell’incontro dell’Osservatorio del 26 ottobre presso il Palazzo del Viminale. Nella seconda, un momento dell’intervento del dott. Mauro Bellesia sulle tutele dei Responsabili finanziari relativamente a rotazione e revoca 

LEGGI L’ATTO SCARICA IL DOCUMENTO

   OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

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ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI PROVVEDIMENTI DI ROTAZIONE E

REVOCA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI CUI ALL’ART. 153,

COMMA 4, DEL TUEL.

PREMESSO

L’art. 153, comma 4 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, indica le principali competenze del

Responsabile del servizio finanziario disponendo che: “Il responsabile del servizio finanziario, di

ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel

bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di

impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in

generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di

finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in

autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme

ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.

Il citato comma 4 dell’art. 153 del Tuel è stato sostanzialmente modificato dal D.L. 10/10/12, n.

174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, che, nell’ambito del rafforzamento dei controlli in materia

di enti locali, ha aggiunto le ulteriori attribuzioni di controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli

di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del

servizio finanziario agisce “in autonomia”, segnalando, fra l’altro, eventuali squilibri anche alla

Corte dei Conti (come indicato dal successivo comma 6).

La recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato tra i canoni fondamentali delle

gestioni amministrative, espressivi del buon andamento dell’amministrazione, da un lato, il risultato

positivo di amministrazione, che costituisce il coefficiente necessario della qualificazione del

concetto di equilibrio di bilancio (sent. n. 247/2017) e dall’altro, il rispetto di una specifica clausola

di salvaguardia. Clausola individuata nella regola che “copertura economica delle spese ed equilibri

di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni

intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse” (sent. n.

184/2016). Nella realizzazione di tali obiettivi, i ruoli affidati al responsabile del servizio

finanziario sono di primaria importanza. Ciò va detto sia per i compiti di verifica della veridicità

delle previsioni ai fini dell’impostazione della programmazione finanziaria, ai sensi dell’art. 153,

co. 4 del Tuel, sia per le funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni che

presidiano la legittimità degli atti di gestione. Vigilanza che cade sia su ciò che attiene ai profili

finanziari della specifica determinazione gestionale, sia per quanto riguarda l’aspetto di maggior

rilievo della complessiva tenuta della gestione del bilancio e della sua sostenibilità.

A tale importanza istituzionale si correla una rilevante responsabilità professionale che si fonda su

competenze tecniche specifiche ma anche su abilità interdisciplinari connesse ai processi di

programmazione e rendicontazione degli enti locali, come, ad esempio, il programma triennale dei

lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e forniture.

Logico corollario della natura di tale ruolo di specifica responsabilità nel garantire interessi che si

intestano complessivamente all’ente all’interno dell’organizzazione amministrativa non può che

essere, in via di principio, la tendenziale stabilità nel tempo della figura alla quale sono attribuite

tali competenze. Stabilità che si giustifica, oggettivamente, per il fatto che la causa e le finalità delle

attribuzioni del responsabile del servizio finanziario vanno oltre il materiale perimetro delle

competenze declinate negli atti che compie. Tali competenze, infatti, incidono sulla concreta

necessità di attuare garanzie di natura ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e

rispetto dei vincoli di finanza pubblica che, com’è noto, appartengono al novero degli strumenti di

coordinamento della finanza pubblica.

Gli illustrati profili di garanzia ordinamentale che si correlano alle competenze attribuite alla figura

del Responsabile del servizio finanziario, pongono l’esigenza di una specifica tutela del relativo

“status” nel contesto funzionale che, senza creare asimmetrie nel complessivo assetto dei rapporti di

dipendenza dall’ente, in termini di diritti e doveri, appresti linee di cautela ragionata sia con

riguardo all’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012 e sue successive modifiche, sia,

più in generale, con riguardo all’esercizio della facoltà di revoca dell’incarico in argomento ex art

109 Tuel.

CONSIDERATO

Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno specifico intervento

dell’Osservatorio.

Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti intestati all’Osservatorio,

con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e

delle Finanze, è incentivare comportamenti omogenei da parte degli enti locali nell’adozione dei

provvedimenti di rotazione e revoca dei responsabili dei servizi finanziari in base alle disposizioni

normative che regolano la materia.

L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea di azione per

l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella motivazione dei

provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata,

coerente nei principi e omogeneo negli effetti.

I presupposti della rotazione e della revoca.

– In proposito e con riguardo alla situazione sulla quale va ad innestarsi la disciplina della rotazione,

viene in evidenza negli enti locali il progressivo diffondersi di difficoltà a reperire personale con

professionalità idonea ed il correlato incremento del ricorso ad (onerosi) incarichi/consulenze

esterni ed in generale la carenza di disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio

finanziario.

Il contesto nel quale si vanno rilevando queste tendenze che, di per sé, costituiscono un elemento di

compromissione della solidità organizzativa del servizio di ragioneria è ulteriormente esposto ad un

rischio di indebolimento dell’efficienza del medesimo servizio proprio in relazione agli effetti della

regola della rotazione del personale quale criterio organizzativo che concorre a prevenire la

corruzione nelle strutture amministrative.

In particolare, l’adozione acritica dell’istituto della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, può

determinare l’eventualità che il posto di responsabile di ragioneria venga ricoperto da

professionalità non adeguate e ciò può avvenire e, in non pochi casi già avviene, negli enti di minori

dimensioni. Criterio applicativo della ricordata disciplina che non tiene conto proprio di puntuali

indicazioni di indirizzo elaborate dall’ANAC sui limiti della necessità della rotazione del personale.

La delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – paragrafo 7.2 detta le

regole per la corretta applicazione del principio della rotazione degli incarichi all’interno di ciascun

ente disponendo:“La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a

disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti,

essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione

della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un

quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza

determinare inefficienze e malfunzionamenti”. Nella stessa delibera, nella trattazione dell’aspetto

concernente i “vincoli oggettivi” ovvero i limiti all’applicazione del criterio della rotazione si

raccomanda di considerare che “la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon

andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze

professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a

quelle con elevato contenuto tecnico.” Si legge ancora:” Si tratta di esigenze già evidenziate

dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61,

della legge 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a

soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa”.

Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta

infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche…” In altri

termini una rotazione che prescinda dalla considerazione degli accennati criteri non solo non

risponde alle esigenze dell’istituto che, come noto, consistono nella prevenzione della corruzione

ma può pregiudicare la funzionalità di un ganglio vitale della macchina amministrativa. Per questa

ragione tali criteri si atteggiano a concrete condizioni di validità dell’atto sotto il profilo della

motivazione stessa dell’atto.

– L’esigenza di un rafforzamento degli aspetti motivazionali e strutturali è avvertita anche nei

provvedimenti che concludono i procedimenti di revoca dei responsabili dei servizi di ragioneria. Si

tratta di componenti fondamentali dell’atto di revoca che servono a dare compiuta cognizione delle

ragioni che in base all’art. 109 Tuel legittimano il provvedimento di sfavore nei confronti del

responsabile dei servizi di ragioneria e che diano atto del coinvolgimento nelle valutazioni dei

motivi a sostegno del provvedimento, degli organi titolari della responsabilità delle linee di politica

dell’efficienza dei servizi e della legalità della gestione. Una necessità che si correla a quello

speciale profilo del rapporto di garanzia che lega il responsabile del servizio di ragioneria alla tutela

degli interessi generali dell’ente e che trova esplicita declinazione in alcuni particolari adempimenti

quale quello delle segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario

al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente…”ai sensi

dell’art. 153 Tuel.

Tale facoltà di revoca va, quindi, ancorata ad oggettive certezze sia per gli aspetti procedurali che

provvedimentali, secondo l’autonomia regolamentare dell’ente, utili ad evitare ogni forma di

distorsione del provvedimento, trattandosi di misura grave e di sicuro impatto nell’apparato

organizzativo e gestionale dell’ente.

Tutto quanto fin qui considerato:

RAPPRESENTA

Le prospettate tematiche concernenti la rotazione e la revoca del responsabile del servizio

finanziario appaiono suscettibili, nei limiti e per le finalità esposte nelle premesse del presente atto,

di un orientamento operativo che nel pieno rispetto della cornice normativa e regolamentare che

disciplina sia la materia della rotazione sia quella della revoca, possa mettere a disposizione degli

enti criteri applicativi utili a coniugare il rispetto delle norme con la migliore realizzazione della

finalità sottesa alle medesime. A tal fine si rassegnano le raccomandazioni di cui ai punti che

seguono.

1. La rotazione del responsabile del servizio finanziario – figura non esclusa dall’applicazione

di tale misura ai sensi e per le finalità della legge 190/2012 e delle correlate disposizioni

regolative di attuazione – conformemente alle istruzioni concernenti i criteri applicativi di

cui alle delibere n. 13 del 4 febbraio 2015 per l’attuazione dell’art. 1 co 60 e 61, della legge

190/2012 e n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, deve tenere

conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell’atto di disposizione della

rotazione

A) l’insussistenza di vincoli “oggettivi” ovvero che la rotazione non comprometta il buon

andamento e la continuità dell’azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo

compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale

garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le

concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale

delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle

attribuzioni del servizio finanziario.

B) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte

salve conclamate situazioni di incompatibilità, l’Amministrazione potrà soprassedere

dall’attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado – e fino a

quando non sarà in grado – di garantire il conferimento dell’incarico a soggetti dotati delle

competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.

2. Ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio

finanziario l’Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato

nell’ambito del regolamento di contabilità di cui all’art. 152 Tuel. Al fine di garantire la

massima oggettività nella rilevazione, valutazione e motivazione delle ragioni del

provvedimento, la revoca sindacale dell’incarico di responsabile finanziario, attesa

l’assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere

limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all’acquisizione di

un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell’ente, da comunicare entro 30 giorni

dall’adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Roma 26 ottobre 2018

 

ARFC-UniBs: seminario gratuito Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato. Brescia 30 Novembre

      CON IL PATROCINIO DI     

SEMINARIO GRATUITO
Il Gruppo Amministrazione Pubblica: i cambiamenti nella disciplina di redazione del bilancio consolidato
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i responsabili dei servizi economico-finanziari e i segretari comunali sono chiamati a supportare la Giunta nell’aggiornamento degli elenchi delle entità facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.
Il 2019 sarà un anno di profondi cambiamenti per il bilancio consolidato. Da un lato, entrerà in vigore la nuova versione del principio contabile applicato 4/4, che apporterà significative evoluzioni alle modalità di redazione del bilancio, in particolare per quanto riguarda la definizione dell’area di consolidamento e le cause di esclusione dalla stessa. Dall’altro, l’obbligo di redazione del documento contabile consolidato sarà esteso anche agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Obiettivi
Il seminario, rivolto ai responsabili dei servizi economico-finanziari, ai segretari comunali, agli assessori al bilancio e ai Dottori Commercialisti revisori degli enti locali, intende presentare la riformata normativa e si pone come momento informativo e di riflessione sugli impatti conseguenti l’entrata in vigore del principio contabile applicato 4/4 nella versione 2018.
Docenti
 Claudio Teodori, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Consigliere di Amministrazione, Università degli Studi di Brescia
 Cristian Carini, Ricercatore in Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia
 Davide Giacomini, Coordinatore generale della School of Management and Advanced Education-SMAE, Università degli Studi di Brescia
Destinatari
Responsabili dei servizi economico-finanziari, segretari comunali, sindaci, assessori al bilancio.
Il seminario sarà gratuito e si terrà venerdì 30 Novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, in Contrada S. Chiara, 50.
E’ comunque necessario iscriversi inviando entro venerdì 23 novembre una mail a: info.smae@unibs.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
cristian.carini@unibs.it
davide.giacomini@unibs.it

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Assemblea Nazionale ANCI a Rimini Mercoledì 24 ottobre 2018: novità positive per i Responsabili finanziari

Novità positive per la “categoria” dei Responsabili dei servizi finanziari.

Approvato all’unanimità il “manifesto dei ragionieri e dei revisori dell’anno 2018” nel corso del convegno “I  difficili ruoli dei responsabili dei servizi finanziari e dei revisori degli enti locali. Criticità e proposte”, Mercoledì 24 ottobre 2018, Assemblea Nazionale ANCI a Rimini, promosso da Anciveneto.

Per l’occasione si sono riunite tutte le Associazioni dei Ragionieri e dei Revisori, ANCREL, ANUTEL, ARDEL, ARFC, ASFEL, CONTARE e DIREL in rappresentanza di almeno il 60% degli operatori del nostro Paese.

Ha introdotto i lavori Maria Rosa Pavanello Presidente Anciveneto e Mauro Bellesia Ragioniere capo del Comune di Vicenza e esperto Anciveneto; hanno partecipato i magistrati della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo del Veneto, Giampiero Pizziconi, Tiziano Tessaro e Amedeo Bianchi.

Tessaro ha sottolineato come l’evoluzione dei principi che reggono l’azione amministrativa non sia piu’ riconducibile alla sola visione efficientistica del buon andamento (ovverosia nei concetti di efficacia, efficienza ed economicità), ma richieda – dopo la riforma costituzionale del 2012 – l’individuazione di funzioni (e organi) di garanzia, la cui genesi appare il diretto precipitato di altri principi costituzionali che pure devono ispirare l’operato della Pubblica Amministrazione, quale quello in particolare dell’equilibrio di bilancio.
Parallelamente quindi alla figura del Segretario comunale, che assume il ruolo di garanzia della corretta applicazione delle misure contemplate dalla legge anticorruzione (e riconducibili all’art. 54 Cost),  la figura del Responsabile dei servizi finanziari assume una funzione di garanzia del valore di matrice comunitaria dell’equilibrio di bilancio, consacrato nell’art. 81 e, non a caso, nella nuova formulazione dell’art. 97 Cost.
Pertanto, nell’ambito di questa analisi, anche in virtu’ del fatto che la funzione di garanzia appare posta a presidio del bilancio quale “bene pubblico”, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Cost., le analogie tra i vari ruoli di garanzia – sintetizzabili nel fatto che questi organi non svolgono se non in minima parte attivita’ gestionale, non riconducibile quindi alle 3 E, che presidiano valori di derivazione comunitaria  – giustificano appieno l’indefettibile esigenza di una sfera di autonomia della figura del Responsabile dei servizi finanziari, sia sul piano funzionale, suffragata altresi’ dalla formulazione  dell’art. 147 quinquies del Tuel, che su quello genetico.

Pizziconi, che ha formulato i saluti ai partecipanti del Presidente della Sezione regionale di controllo dott.ssa Diana Calaciura Traina, evidenziava il ruolo del controllo collaborativo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Soffermandosi poi sul tema del Convegno, nel richiamare il mutato assetto delle pubbliche amministrazioni conseguente alla legge costituzionale 1/2012 che ha introdotto i principi costituzionali dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento, ha ricordato che il D.L. 174/2012 nel modificare il sistema dei controlli interni ed esterni delle amministrazioni territoriali, ha improntato l’organizzazione di detti enti all’osservanza di  richiamati  principi.
Il decreto, inoltre, ha individuato il responsabile finanziario degli enti locali (ma anche delle regioni) a custode del mantenimento dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale (art.147 quinquies del TUEL) elevandolo a principale interlocutore dell’organo di controllo esterno, ossia la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Funzione, quest’ultima, svolta assieme al revisore contabile (altro interlocutore privilegiato della Corte dei conti) la cui attività di vigilanza e controllo, a seguito della recente disciplina, appare sempre più caratterizzata dalla connotazione  pubblicistica di garante della legittimità contabile dell’ente territoriale.
Ricordava, poi il relatore, la norma contenuta nell’originaria stesura del DL 174/2012, che introduceva forme di tutela per il Responsabile del servizio finanziario (art.3, comma 1, lettera c)), poi stralciata in sede di conversione del medesimo DL: l’introduzione di una norma del medesimo tenore  sarebbe auspicabile, in quanto, come ricordava la relazione illustrativa dell’AC 5520 di conversione del DL 174/2012, la stessa “introduce un meccanismo di tutela nei confronti dei responsabili finanziari degli enti locali i quali, nell’esplicare la loro attività, possono risentire di condiziona¬menti esterni dai quali può dipendere la permanenza del loro rapporto di lavoro”.

Bianchi ha rappresentato la necessità di rivedere il sistema di reclutamento dei Responsabili dei Servizi Finanziari negli enti locali, specialmente in quelli di piccole e medie dimensioni. Ha ribadito che è necessario associare servizi e funzioni e che vi è la necessità di organizzare concorsi unici con Commissari che sappiano valutare anche le competenze oltre che le conoscenze. Inoltre per quanto riguarda i Revisori dei conti, Bianchi ha evidenziato le criticità del sistema attuale che troppo spesso non consentono di individuare quei professionisti esperti e disponibili di cui le amministrazioni locali avrebbero bisogno.

Per l’Associazione ANCREL è intervenuto il neo Presidente Marco Castellani che ha confermato l’appoggio ed il sostegno dei revisori dei conti all’iniziativa delle Associazioni dei Ragionieri.

Sono intervenuti anche Mario Sette (DIREL), Luciano Benedetti (CONTARE), Pietro Lobosco (ANUTEL), Giacomo Cacchione (ARDEL), Nicoletta Guerrini (ARFC), Eugenio Piscino (ASFEL).

Nell’incontro é stata approvata all’unanimità una proposta operativa: il “MANIFESTO DEI RAGIONIERI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2018” che termina con una precisa richiesta di tutela della figura del “Ragioniere”, a garanzia degli interessi collettivi che fanno capo al buon governo della P.A..

In estrema sintesi le proposte contenute nel manifesto sono:

1. Semplicazione, quale  esigenza ormai imprescindibile a fronte di una situazione giudicata insostenibile dalle Associazioni.

2. DUP – documento unico di programmazione. E’ auspicabile prevedere la scadenza nell’ambito dell’iter di approvazione del bilancio.

3. Variazioni di bilancio. Sono troppe, più di 30. Occorre semplificare le tipologie.

4. Riaccertamento dei residui, Fondo pluriennale vincolato, applicazione dell’avanzo. La normativa è troppo complessa, ricca di eccezioni e di difficile interpretazione. Servono poche regole chiare.

5. Parere/visto di regolarità contabile. Si chiede di definire meglio limiti e responsabilità conseguenti.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si auspica la definizione di regole piu semplici e precise.

7. La situazione del personale delle Ragionerie a seguito del perdurare del blocco del turnover ha prodotto in molti casi situazioni palesemente insostenibili. Anche la mancanza di tutele specifiche per la figura del Ragioniere e l’applicazione acritica dell’istituto della rotazione nell’ambito dell’anticorruzione genera ulteriori problematiche che meriterebbero una particolare attenzione da parte del legislatore.

8. La mole di adempimenti ha raggiunto livelli di complessità senza precedenti. Occorre procedere al più presto ad una razionalizzazione e all’eliminazione delle duplicazioni delle certificazioni e dell’invio delle informazioni.

9. Il sistema contabile attualmente in uso appare decisamente complesso specie per i piccoli Comuni.

10. La contabilità economico-patrimoniale. Si richiede un chiarimento metodologico alla luce della direttiva UE 85/2011.

11. Il bilancio consolidato. È  un adempimento molto gravoso e non si percepisce l’utilità per i piccoli Comuni.

12. La normativa in tema di organo di revisione richiede un riordino ed una razionalizzazione

Nella foto la dott.ssa Nicoletta Guerrini di ARFC e il dott. Mauro Bellesia al Convegno ANCI del 24 ottobre

LEGGI IL MANIFESTO 

MARCO SIGAUDO: LA CHIUSURA DEL 2018 E L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019: OGGIORNO, BERGAMO, OSPITALETTO, PREVALLE, MAGLIE, BISCEGLIE

         

MARCO SIGAUDO: LA CHIUSURA DEL 2018 E L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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OGGIORNO 12 NOVEMBRE, BERGAMO 13 NOVEMBRE, OSPITALETTO 14 NOVEMBRE, PREVALLE 15 NOVEMBRE, MAGLIE 20 NOVEMBRE, BISCEGLIE 21 NOVEMBRE

 

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DI “BRESCIACOMUNALE FORMAZIONE PER ENTI LOCALI AL MUSEO DELLA CITTA’ 8-15 OTTOBRE”

Abbiamo realizzato una galleria fotografica che vuole essere un omaggio a tutti coloro che hanno partecipato. A qualsiasi titolo. Vi invitiamo a vedere … e ascoltare: abbiamo scelto come musica un bellissimo blues di Alvin Lee.

 

LE SLIDE DI “BRESCIACOMUNALE FORMAZIONE PER ENTI LOCALI AL MUSEO DELLA CITTA’ 8-15 OTTOBRE”

Si comunica ai partecipanti a BRESCIACOMUNALE FORMAZIONE PER ENTI LOCALI AL MUSEO DELLA CITTA’ 8-15 OTTOBRE che tutte le slide sono scaricabili da wetransfer. Il link è stato trasmesso alle pec dei Comuni.

“BRESCIACOMUNALE…” è stato un successo. Tanta la partecipazione e le manifestazioni di apprezzamento.

Molto partecipata anche l’assemblea di chiusura di lunedì pomeriggio svoltasi con la partecipazione del dott. Maurizio Delfino. Gli argomenti hanno riguardato le attuali problematiche che affrontano quotidianamente i responsabili finanziari. Si è parlato di piano delle opere pubbliche, contabilità economica, avanzo approfondendo ulteriormente rispetto alle lezioni precedenti.

Si è poi parlato della diffusa realtà dei responsabili finanziari che prestano servizio su più comuni, evidenziando l’opportunità di un utilizzo del sistema del convenzionamento dei servizi finanziari, obiettivo la razionalizzazione per un miglior servizio ed un minor aggravio di lavoro e responsabilità in capo ai responsabili di ragioneria.

Si è poi parlato del vecchio e sempre attuale problema (in quanto ancora irrisolto) della tutela della figura del Responsabile finanziario, in considerazione della sua funzione di controllo che richiederebbe maggiori garanzie e maggiore autonomia rispetto agli organi di governo del Comune. Al riguardo si è auspicato una ripresa della problematica già affrontata in passato al livello di iniziativa legislativa.

 

MOBILITA’ VOLONTARIA COMUNE DI PONTOGLIO SCAD. 26 OTTOBRE

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA – EX ART.30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C POSIZIONE GIURIDICA C1 PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA SETTORE TRIBUTI

NUOVA SCADENZA 26 OTTOBRE 2018

SCARICA IL BANDO 

Riapertura dei termini della mobilità del Comune di Cassinetta Lugagnano. Scadenza 22 ottobre

AVVISO PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D 1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001:

 riapertura dei termini di presentazione delle domande fino al 22 ottobre 2018

visualizza la determinazione

 

BRESCIACOMUNALE LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO SANTA GIULIA

LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO DELLA CITTA’ (inclusa tutti i giorni per due partecipanti per Comune per lezione, a conclusione della lezione della mattina e prima della lezione del pomeriggio. La visita ha durata di un’ora)

La visita al Museo di Santa Giulia ha una durata di un’ora e comprende i reperti e le sezioni più significative del percorso. Dopo un’iniziale introduzione sulla storia del monastero e la sua trasformazione in Museo, si prosegue con la visita agli highlights della sezione romana: Vittoria alata e Domus dell’Ortaglia. Si passa quindi alla sezione longobarda: corredi funerari e basilica di San Salvatore. Il percorso si conclude con la visita alla scenografica sala superiore di Santa Maria in Solario dov’è custodita la preziosa croce di Desiderio.

Pertanto per le lezioni della mattina chi vorrà partecipare alla visita guidata potrà fermarsi per un tempo uguale alla durata della visita. Per le lezioni del pomeriggio chi vorrà partecipare alla visita guidata potrà anticipare per un tempo uguale alla durata della visita.

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