LA FACOLTA’ DI IMPUGNARE ATTI TRIBUTARI ATIPICI
LA FACOLTA’ DI IMPUGNARE ATTI TRIBUTARI ATIPICI
Non è preclusa la facoltà di impugnare atti impositivi atipici che evidenzino, comunque, una ben individuata pretesa tributaria, così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1797 del 20 gennaio 2023.
La natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa. ENTRA NEL GRUPPO WHATSAPP DELL’ASSOCIAZIONE ENTRA NEL GRUPPO TELEGRAM DELL’ASSOCIAZIONE
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