NEWSLETTER QUOTIDIANA – LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO

La motivazione dell’atto amministrativo

(Dal sito filodiritto.com )

Indice:

1. Definizione – Ambito di applicazione – Il contenuto della motivazione

2. La motivazione postuma e la possibile conciliazione con l’art. 21-octies della l. 241/90

3. La motivazione nelle prove concorsuali

4. La motivazione della nomina del personale di vertice

5. La motivazione della nomina/revoca dell’assessore

6. La motivazione della revoca del presidente del Consiglio Comunale

7. Conclusioni

QUI LARTICOLO 

 

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Newsletter quotidiana: Le modalità attuative per accedere al Fondo per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento dei prezziari (art. 26 c. 7 d. l. n. 50/22)

(Dal sito Capacity Italy)

Quesiti relativi alla gestione contabile e finanziaria

Quali sono le modalità attuative per accedere al Fondo previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto legge n. 50 del 2022, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento dei prezziari?

Il comma 7 dell’articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022 rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, le modalità attuative per accedere al fondo. In data 28 luglio 2022 è stato sottoscritto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibile che, completo dell’Allegato 1, sarà pubblicato nella G.U. dopo la registrazione della Corte dei conti.

Sebbene non ancora perfezionato, il DPCM in parola è stato reso disponibile al seguente link per la massima diffusione.

DPCM_Firmato, 

Allegato_1  

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Newsletter quotidiana: Che cos’è ReGiS?

(Dal sito Italiadomani.it)

Sono state pubblicate nella sezione documenti di questo portale le circolari numero 26 e numero 27 relative alla rendicontazione dei prossimi obiettivi in scadenza al 30 giugno 2022 e alle modalità per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa e degli obiettivi relativi alle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

In particolare, la Circolare numero 26 prevede che le attività di rendicontazione sul sistema informatico ReGiS, connesse ai 45 milestone/target con scadenza nel primo semestre 2022, debbano essere concluse entro e non oltre il 24 giugno 2022. Sono inoltre presenti gli allegati necessari alle Amministrazioni per certificare il raggiungimento dei Target e dei Milestone. 

La Circolare numero 27 indica nel dettaglio le modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio andranno ad alimentare il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato e rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR ed a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Che cos’è ReGiS? 

Il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. 

Per accedere a ReGiS, registrati qui

Le ‘Linee guida per il monitoraggio del PNRR’, allegate alla circolare, forniscono le principali indicazioni operative. Nel dettaglio, vengono indicati: 

    a) I soggetti coinvolti: le amministrazioni centrali titolari delle misure  e i soggetti attuatori

    b) La struttura del ReGiS: il sistema è articolato in tre sezioni 

1. Misure (investimenti o riforme): in questa sezione le Amministrazioni centrali registrano le informazioni a livello di programmazione e a livello di attuazione procedurale (bandi, decreti, convenzioni), fisica (avanzamento materiale della misura) e finanziaria (trasferimenti effettuati e spesa sostenuta). 

2. Milestone e Target: vengono registrati i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di competenza delle Amministrazioni centrali, a livello di pianificazione e di attuazione
3. Progetti: i Soggetti attuatori registrano tutte le informazioni sui progetti di rispettiva competenza e in particolare con i dati riguardanti l’esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e l’esecuzione finanziaria 

c) Aggiornamento dei dati di monitoraggio: le Amministrazioni titolari sono tenute ad assicurare la registrazione e la validazione delle informazioni con cadenza mensile, nel termine massimo dei 20 giorni successivi all’ultimo giorno di ciascun mese. 

Hanno accesso al sistema ReGiS le unità di missione presso le amministrazioni titolari, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazioni e i soggetti attuatori. Hanno accesso, in modalità consultazione, anche tutti gli attori istituzionali coinvolti. La Ragioneria Generale dello Stato ha previsto un supporto tecnico specifico per agevolare l’operatività del sistema e per risolvere le problematiche di carattere tecnico/operativo, con un Service Desk dedicato. 

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Newsletter quotidiana: Istanza compensazione prezzi materiali per opere non PNRR – nuovo decreto

(dal MEF)

Istanza compensazione prezzi materiali per opere non PNRR: nuovo decreto

Fondo dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC. Scadenza presentazione 31 agosto 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il D.M. 28 luglio 2022 n. 241,  che reca le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1-septies comma 8 del decreto-legge 73/2021 e s.m.i., per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC.

Come previsto dalla norma, le compensazioni possono essere richieste rispetto agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la dalla responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

Per accedere al predetto Fondo inerente, come detto, opere non finanziate con risorse PNRR/PNC, entro il termine perentorio del 31 agosto 2022, le stazioni appaltanti dovranno presentare, con le modalità specificate nel predetto decreto 241/2022, apposita richiesta utilizzando la piattaforma (operativa dal 1° agosto) sulla piattaforma dedicata.

Per le modalità di accesso al fondo ed alla piattaforma per le richieste di cui all’articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere PNRR/PNC (fondo ex art. 7 del dl 76/2021), si riporta il link di riferimento.

Art 26 comma 4 lett a)

Art 26 comma 4 let b)

Newsletter quotidiana: Linee  guida per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle PA.

(da lentepubblica.it)

Sono disponibili le nuove Linee  guida per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle PA.


una svolta di grande portata che si inserisce nel solco rivoluzionario tracciato dal PNRR: il Dipartimento per la Funzione pubblica e il Ministero dell’Economia e delle finanze hanno emanato le nuove “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazione pubbliche”, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

LEGGI L’ARTICOLO

NEWSLETTER QUOTIDIANA. PIAO E DELIBERA RICOGNITIVA: IL QUADERNO OPERATIVO ANCI

(di Gianluca Bertagna)

Gli enti locali che hanno già approvato il bilancio di previsione è bene che adottino una deliberazione ricognitiva di tutti i piani già approvati ora assorbiti nel Piao.

È questo il consiglio più importante che si ricava nell’esaustivo Quaderno pubblicato oggi dall’And che propone linee guida, schemi e indicazioni operative per la prima attuazione del Piano. Un lavoro davvero pregevole che guida a 36o gradi gli operatori in quello che è destinato a diventare il più importante documento di programmazione.

Se questo, però, sarà vero a regime -ovvero quando si potrà davvero ragionare su base annua e quindi dal 2023 -, il termine di prima applicazione previsto dall’articolo 6 del Dl 80/2021 come risultante dal Dl 36/2022 è rimasto definito al 30 giugno scorso e che proprio da quella data scattano le sanzioni tra cui il temutissimo divieto di assunzione.

Per gli enti locali, a dire il vero, quel termine viene correlato all’approvazione del bilancio di previsione. A regime – quindi dal 2023, la scadenza per adottare il Piao sarà o il 31 gennaio oppure, in caso di rinvio dei preventivi, quello di 3o giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Per il 2022 le cose sono un po’ più complicate. In base all’articolo 8, comma 3, del Dm 3o giugno 2022, il termine per gli enti locali è differito di 120 giorni rispetto a quello di approvazione del bilancio di previsione. Come sottolineato anche dall’Anci, vi sono due possibili letture: i 120 giorni si calcolano dalla data di approvazione del preventivo dell’ente o dal termine generale del 31 luglio?

Il secondo caso, quello che anche l’Anci ritiene condivisibile, darebbe la possibilità agli enti di approvare il Piao fino al 30 novembre.

Il dubbio, tenuto conto appunto delle sanzioni, non è di poco conto.

Ecco quindi che l’Anci consiglia in ogni caso di approvare celermente il Piao inteso come «Delibera ricognitiva di tutti i piani, assorbiti ora dallo stesso Piao, e già approvati». Della delibera viene proposto un modello utilizzabile facilmente.

Il Quaderno contiene anche altri utili spunti. Il Dpr 81/2022 divide gli enti tra quelli sopra e fino i 5o dipendenti. Come si calcola, però, la soglia? Il consiglio dell’Anci è di usare il metodo utilizzato per compilare la Tabella 12 del conto annuale predisposto dalla Rgs e quindi sulla base dei cedolini erogati al personale nell’anno immediatamente precedente a quello del Piao.

Nell’esaminare poi ogni sezione del Piao viene suggerito agli enti fino ai 5o dipendenti di procedere comunque, anche se non formalmente obbligati, a compilare la sezione del Monitoraggio, utile anche per la chiusura del ciclo di programmazione e per l’erogazione degli istituti premianti. A tal proposito viene fornito un quadro sinottico che contiene sia le modalità del monitoraggio che la fonte normativa.

Completa il lavoro la sezione con le bozze di deliberazioni di Giunta e gli allegati per dare corso, nelle prossime settimane, alla ricognizione di quanto già in essere ai fini dell’adozione del Piao. I documenti sono suddivisi in base alla dimensione dell’ente – sopra e fino ai 5o dipendenti -e costituiscono dei template pronti all’uso per ogni ente.

SCARICA IL QUADERNO OPERATIVO

 

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Newsletter quotidiana: 1. Piattaforma notifiche PA: determinati i costi – 2. ANAC: linee giuda sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Piattaforma notifiche PA: determinati i costi

La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi.

Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti.

Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario.

PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento

Con DM del 30 maggio sono stati definiti i costi di gestione delle notifiche digitali

LEGGI IL DMDpcm 30 maggio 2022 costi notifica atti

 

2. ANAC: linee giuda sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Autorità ha adottato, in materia, i seguenti atti: determinazione:n. 8 del 18 novembre 2010,
recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, n. 10 del 22 dicembre 2010, recante
“Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e determinazione n. 4 del 2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”, che sostituisce le due determinazioni precedenti. Detto atto è stato
aggiornato con la determinazione n. 556 del 31/7/2017 in occasione dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), nonché del decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50” (di seguito, “Correttivo”).
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e le
modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici dal decreto legge 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) è emersa l’esigenza di integrare il paragrafo 3.5 della determinazione n.
4/2011 riferito ai servizi sanitari e sociali e di introdurre elementi di semplificazione per alcune
tipologie di prestazioni.

LEGGI IL DOCUMENTO :Anac_Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari – del. n.371 – 27.07.2022

 

NEWSLETTER QUOTIDIANA: Concorsi e progressioni verticali; come si applica la regola del prevalente accesso dall’esterno

(Dal sito luigioliveri.blogspot.it)
 Su 100 assunzioni previste, non meno di 50 debbono necessariamente essere conseguenti allo svolgimento di concorsi pubblici. Le progressioni verticali, come anche altre procedure non aperte al pubblico, ad esempio stabilizzazioni o mobilità, possono coprire solo i restanti 50 posti disponibili.

Il parere Protocollo N.0115048/2022 del 10/07/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità, rivolto al comune di Lecce contiene un utile chiarimento per capire come funziona la garanzia del prevalente accesso dall’esterno.

In maniera da considerare poco opportuna, il d.l. 80/2021 ha riformato l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, tornando a configurare le progressioni verticali come un sistema di reclutamento “chiuso”. E’ stata cancellata la previsione introdotta dal d.lgs 150/2009 secondo la quale le progressioni verticali consistevano in concorsi pubblici con riserva di posti, per tornare al passato e regolarle come veri e proprie prove interamente riservate ai dipendenti di ciascun ente.

Il comma 1-bis citato, dunque, sul punto prevede che “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.

Le amministrazioni pubbliche, e quelle locali in particolare, da sempre aspirano a ridurre quanto possibile le selezioni mediante concorsi. Non solo per le difficoltà amministrative ed operative retrostanti, ma per l’ambizione a scegliere i dipendenti da assumere. Si pensi alle procedure di mobilità, un tempo del tutto “ad personam”, oggi invece basate su avvisi pubblici (che, spesso, comunque, sono soltanto il paravento comunque a selezioni ben mirate).

Nel corso del tempo, il legislatore ha adottato ondivaghe previsioni, volte a contenere ambizioni ad assunzioni “nominative”, che non si conciliano con l’articolo 97 della Costituzione, letto dalla Consulta come baluardo insormontabile, almeno nella quota di un 50% delle assunzioni da destinare al concorso pubblico.

Il tema consiste esattamente nel cogliere esattamente il concetto di “pubblicità” del concorso.

Non in pochi si limitano ad un’interpretazione del lemma “concorso pubblico” strettamente limitato al significato di “pubblico” evincibile dalla legge 241/1990 e dalle regole di trasparenza: è, dunque, secondo simile modo di vedere, “pubblico” il concorso laddove si dia pubblicità e visibilità alla procedura selettiva e si consenta in modo trasparente di verificarne l’andamento, a prescindere dalla determinazione del perimetro dei soggetti ammissibili al concorso stesso.

Ma, questa è una chiave di lettura erronea. Il concorso è “pubblico” non solo per il necessario rispetto delle norme in tema di pubblicità e trasparenza, ma soprattutto perchè è “aperto al pubblico”, sicchè il suo perimetro non incontri vincoli soggettivi all’ammissione, tali da restringere la partecipazione esclusivamente a chi già conduca con la PA un rapporto di lavoro, o presso la medesima PA che assume (progressioni verticali o stabilizzazioni) o, in generale, nel complessivo ambito pubblico (mobilità volontaria).

Il concorso pubblico, pertanto, è tale se totalmente aperto al mercato e privo di riserve specifiche a lavoratori alle dipendenze della PA.

Ecco perchè la Funzione Pubblica, ricordato il vincolo ad assicurare il 50% alle assunzioni tramite concorso pubblico, precisa: “Ne consegue che, una volta determinato in base a tale percentuale il numero delle posizioni disponibili a tal fine, esse saranno accessibili solo e soltanto dall’esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l’ente, come è il caso delle stabilizzazioni ex articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75/2001”.

Dunque, “una volta individuato il cinquanta per cento da destinare all’esterno nei termini suddetti, l’ente potrà eventualmente decidere di coprire il fabbisogno di personale per il restante cinquanta per cento per cento facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità”.

E’ evidente che per garantire l’effettivo rispetto della soglia del 50% dei reclutamenti mediante procedure concorsuali pubbliche ed aperte al pubblico, tale percentuale non possa essere calcolata sul triennio della programmazione dei fabbisogni, ma necessariamente sulla prima annualità di essa.

Le ragioni di ciò sono almeno le seguenti:

  1. in ogni programmazione triennale scorrevole, il secondo ed il terzo anno sono esclusivamente di natura previsionale e non operativa; solo la prima annualità attiene alla gestione e consente la materiale attivazione delle procedure connesse (avviene così anche nell’ambito degli appalti);
  2. se si ammettesse la possibilità di “spalmare” il 50% nel triennio, si consentirebbe alle PA di effettuare, per esempio, nella prima annualità solo ed esclusivamente procedure riservate, tradendo il chiaro spirito della norma e senza per altro la garanzia che nelle annualità successive effettivamente poi si effettuino i concorsi;
  3. il 50% deve potersi calcolare su una grandezza certa e consolidata: solo le assunzioni previste nella prima annualità lo sono, visto l’incertezza caratterizzante le annualità successive, condizionate dal rapporto spesa di personale/entrate.

Pertanto, volendo raffigurare in una tabella le facoltà normative di assunzione:

 

Assunzioni previste nel programma triennale= 36 1° anno 2° anno 3° anno
16 12 8
Modalità delle assunzioni relative al solo 1°anno:
Concorso pubblico: non meno della metà delle assunzioni 8
Progressioni verticali: non più della metà delle assunzioni 4
Stabilizzazioni: non più della metà delle assunzioni 2
Mobilità volontaria: non più della metà delle assunzioni 2

 

La somma delle modalità di assunzione non può mai superare il 50%. Ovviamente, le modalità di assunzione diverse dal concorso pubblico sono tutte facoltative, dunque è possibile assumere il 100% dei dipendenti mediante concorso pubblico o comunque non avvalersi di qualcuna delle modalità “riservate”.

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Il bilancio consolidato per il 2021: dal GAP alla redazione del documento

Nessuna novità rispetto all’anno precedente, la scadenza resta fissata al prossimo 30 settembre.

Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica resta  un obbligo, quantomeno per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Le tappe del percorso di consolidamento sono essenzialmente due:

  1. l’individuazione del “gruppo amministrazione pubblica”;
  2. l’individuazione del “perimetro di consolidamento”, vale a dire delle aziende, degli enti e delle società che, all’interno del gruppo, devono poi essere effettivamente consolidate.

 Il gruppo amministrazione pubblica

Secondo il principio contabile 4/4 il gruppo amministrazione pubblica è composto dagli organismi e dagli enti strumentali, dalle aziende e dalle società controllati od anche solo partecipati da un singolo ente locale.

Un approfondimento sul carattere strumentale di organismi ed enti;

–    sono organismi strumentali le articolazioni organizzative dell’ente capogruppo che, pur se dotate di autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica; è questo, tipicamente, il caso delle istituzion);

–    sono invece enti strumentali dell’amministrazione capogruppo i soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica e di autonomia contabile, comunque diversi dalle società; rientrano in questa definizione le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni.

Secondo il principio contabile si considerano controllati gli enti strumentali rispetto ai quali il singolo ente locale capogruppo :

  1. ha il possesso – diretto o indiretto – della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda, oppure nelle sedute degli organi decisionali
  1. oppure ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
  2. oppure ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  3. oppure può esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali tali da incidere significativamente sull’altro contraente che svolga attività prevalentemente nei confronti dell’ente committente. In via esemplificativa, il principio contabile specifica che “I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di un’influenza dominante”, fermo restando che l’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi/proventi dalla amministrazione capogruppo in misura superiore all’80% dei ricavi complessivi.

Si considerano invece partecipati gli enti strumentali rispetto ai quali, in assenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente, l’ente locale detiene una quota di partecipazione, quale che ne sia la misura.

Occorre peraltro aggiungere che, ai sensi del punto 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale “sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo”.

A differenza degli enti, le società restano puntualmente definite dall’art. 2247 c.c.

Si considerano controllate le società di capitali rispetto alle quali il singolo ente locale capogruppo:

  1. ha il possesso – diretto o indiretto – della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
  2. oppure può esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali tali da incidere significativamente sull’altro contraente che svolga attività prevalentemente nei confronti dell’ente capogruppo.
  3. Si considerano invece partecipate le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di un servizio pubblico locale dell’ente locale, a  prescindere dalla misura della partecipazione.

  Il perimetro di consolidamento

Una volta delineata la composizione del “gruppo amministrazione pubblica”, occorre poi individuare, nel concreto, quali soggetti – tra gli enti e le società del gruppo – debbano essere consolidati, e quali invece no. Come sopra precisato, possono far parte del perimetro di consolidamento solo enti società che fanno parte del GAP.

Ai fini della definizione del perimetro di consolidamento possono essere esclusi dal GAP:

  1. gli enti/società il cui bilancio è ritenuto irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale del gruppo;
  2. le società in cui l’ente capogruppo detiene quote di partecipazione inferiori all’1%;
  3. gli enti/società di cui non è possibile reperire le informazioni e i dati di bilancio necessari per il consolidamento.

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