Newsletter quotidiana: 1. Piattaforma notifiche PA: determinati i costi – 2. ANAC: linee giuda sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Piattaforma notifiche PA: determinati i costi

La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi.

Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti.

Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario.

PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento

Con DM del 30 maggio sono stati definiti i costi di gestione delle notifiche digitali

LEGGI IL DMDpcm 30 maggio 2022 costi notifica atti

 

2. ANAC: linee giuda sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Autorità ha adottato, in materia, i seguenti atti: determinazione:n. 8 del 18 novembre 2010,
recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, n. 10 del 22 dicembre 2010, recante
“Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e determinazione n. 4 del 2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”, che sostituisce le due determinazioni precedenti. Detto atto è stato
aggiornato con la determinazione n. 556 del 31/7/2017 in occasione dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), nonché del decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50” (di seguito, “Correttivo”).
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e le
modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici dal decreto legge 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) è emersa l’esigenza di integrare il paragrafo 3.5 della determinazione n.
4/2011 riferito ai servizi sanitari e sociali e di introdurre elementi di semplificazione per alcune
tipologie di prestazioni.

LEGGI IL DOCUMENTO :Anac_Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari – del. n.371 – 27.07.2022

 

NEWSLETTER QUOTIDIANA: Concorsi e progressioni verticali; come si applica la regola del prevalente accesso dall’esterno

(Dal sito luigioliveri.blogspot.it)
 Su 100 assunzioni previste, non meno di 50 debbono necessariamente essere conseguenti allo svolgimento di concorsi pubblici. Le progressioni verticali, come anche altre procedure non aperte al pubblico, ad esempio stabilizzazioni o mobilità, possono coprire solo i restanti 50 posti disponibili.

Il parere Protocollo N.0115048/2022 del 10/07/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità, rivolto al comune di Lecce contiene un utile chiarimento per capire come funziona la garanzia del prevalente accesso dall’esterno.

In maniera da considerare poco opportuna, il d.l. 80/2021 ha riformato l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, tornando a configurare le progressioni verticali come un sistema di reclutamento “chiuso”. E’ stata cancellata la previsione introdotta dal d.lgs 150/2009 secondo la quale le progressioni verticali consistevano in concorsi pubblici con riserva di posti, per tornare al passato e regolarle come veri e proprie prove interamente riservate ai dipendenti di ciascun ente.

Il comma 1-bis citato, dunque, sul punto prevede che “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.

Le amministrazioni pubbliche, e quelle locali in particolare, da sempre aspirano a ridurre quanto possibile le selezioni mediante concorsi. Non solo per le difficoltà amministrative ed operative retrostanti, ma per l’ambizione a scegliere i dipendenti da assumere. Si pensi alle procedure di mobilità, un tempo del tutto “ad personam”, oggi invece basate su avvisi pubblici (che, spesso, comunque, sono soltanto il paravento comunque a selezioni ben mirate).

Nel corso del tempo, il legislatore ha adottato ondivaghe previsioni, volte a contenere ambizioni ad assunzioni “nominative”, che non si conciliano con l’articolo 97 della Costituzione, letto dalla Consulta come baluardo insormontabile, almeno nella quota di un 50% delle assunzioni da destinare al concorso pubblico.

Il tema consiste esattamente nel cogliere esattamente il concetto di “pubblicità” del concorso.

Non in pochi si limitano ad un’interpretazione del lemma “concorso pubblico” strettamente limitato al significato di “pubblico” evincibile dalla legge 241/1990 e dalle regole di trasparenza: è, dunque, secondo simile modo di vedere, “pubblico” il concorso laddove si dia pubblicità e visibilità alla procedura selettiva e si consenta in modo trasparente di verificarne l’andamento, a prescindere dalla determinazione del perimetro dei soggetti ammissibili al concorso stesso.

Ma, questa è una chiave di lettura erronea. Il concorso è “pubblico” non solo per il necessario rispetto delle norme in tema di pubblicità e trasparenza, ma soprattutto perchè è “aperto al pubblico”, sicchè il suo perimetro non incontri vincoli soggettivi all’ammissione, tali da restringere la partecipazione esclusivamente a chi già conduca con la PA un rapporto di lavoro, o presso la medesima PA che assume (progressioni verticali o stabilizzazioni) o, in generale, nel complessivo ambito pubblico (mobilità volontaria).

Il concorso pubblico, pertanto, è tale se totalmente aperto al mercato e privo di riserve specifiche a lavoratori alle dipendenze della PA.

Ecco perchè la Funzione Pubblica, ricordato il vincolo ad assicurare il 50% alle assunzioni tramite concorso pubblico, precisa: “Ne consegue che, una volta determinato in base a tale percentuale il numero delle posizioni disponibili a tal fine, esse saranno accessibili solo e soltanto dall’esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l’ente, come è il caso delle stabilizzazioni ex articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75/2001”.

Dunque, “una volta individuato il cinquanta per cento da destinare all’esterno nei termini suddetti, l’ente potrà eventualmente decidere di coprire il fabbisogno di personale per il restante cinquanta per cento per cento facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità”.

E’ evidente che per garantire l’effettivo rispetto della soglia del 50% dei reclutamenti mediante procedure concorsuali pubbliche ed aperte al pubblico, tale percentuale non possa essere calcolata sul triennio della programmazione dei fabbisogni, ma necessariamente sulla prima annualità di essa.

Le ragioni di ciò sono almeno le seguenti:

  1. in ogni programmazione triennale scorrevole, il secondo ed il terzo anno sono esclusivamente di natura previsionale e non operativa; solo la prima annualità attiene alla gestione e consente la materiale attivazione delle procedure connesse (avviene così anche nell’ambito degli appalti);
  2. se si ammettesse la possibilità di “spalmare” il 50% nel triennio, si consentirebbe alle PA di effettuare, per esempio, nella prima annualità solo ed esclusivamente procedure riservate, tradendo il chiaro spirito della norma e senza per altro la garanzia che nelle annualità successive effettivamente poi si effettuino i concorsi;
  3. il 50% deve potersi calcolare su una grandezza certa e consolidata: solo le assunzioni previste nella prima annualità lo sono, visto l’incertezza caratterizzante le annualità successive, condizionate dal rapporto spesa di personale/entrate.

Pertanto, volendo raffigurare in una tabella le facoltà normative di assunzione:

 

Assunzioni previste nel programma triennale= 36 1° anno 2° anno 3° anno
16 12 8
Modalità delle assunzioni relative al solo 1°anno:
Concorso pubblico: non meno della metà delle assunzioni 8
Progressioni verticali: non più della metà delle assunzioni 4
Stabilizzazioni: non più della metà delle assunzioni 2
Mobilità volontaria: non più della metà delle assunzioni 2

 

La somma delle modalità di assunzione non può mai superare il 50%. Ovviamente, le modalità di assunzione diverse dal concorso pubblico sono tutte facoltative, dunque è possibile assumere il 100% dei dipendenti mediante concorso pubblico o comunque non avvalersi di qualcuna delle modalità “riservate”.

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Il bilancio consolidato per il 2021: dal GAP alla redazione del documento

Nessuna novità rispetto all’anno precedente, la scadenza resta fissata al prossimo 30 settembre.

Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica resta  un obbligo, quantomeno per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Le tappe del percorso di consolidamento sono essenzialmente due:

  1. l’individuazione del “gruppo amministrazione pubblica”;
  2. l’individuazione del “perimetro di consolidamento”, vale a dire delle aziende, degli enti e delle società che, all’interno del gruppo, devono poi essere effettivamente consolidate.

 Il gruppo amministrazione pubblica

Secondo il principio contabile 4/4 il gruppo amministrazione pubblica è composto dagli organismi e dagli enti strumentali, dalle aziende e dalle società controllati od anche solo partecipati da un singolo ente locale.

Un approfondimento sul carattere strumentale di organismi ed enti;

–    sono organismi strumentali le articolazioni organizzative dell’ente capogruppo che, pur se dotate di autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica; è questo, tipicamente, il caso delle istituzion);

–    sono invece enti strumentali dell’amministrazione capogruppo i soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica e di autonomia contabile, comunque diversi dalle società; rientrano in questa definizione le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni.

Secondo il principio contabile si considerano controllati gli enti strumentali rispetto ai quali il singolo ente locale capogruppo :

  1. ha il possesso – diretto o indiretto – della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda, oppure nelle sedute degli organi decisionali
  1. oppure ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
  2. oppure ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  3. oppure può esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali tali da incidere significativamente sull’altro contraente che svolga attività prevalentemente nei confronti dell’ente committente. In via esemplificativa, il principio contabile specifica che “I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di un’influenza dominante”, fermo restando che l’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi/proventi dalla amministrazione capogruppo in misura superiore all’80% dei ricavi complessivi.

Si considerano invece partecipati gli enti strumentali rispetto ai quali, in assenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente, l’ente locale detiene una quota di partecipazione, quale che ne sia la misura.

Occorre peraltro aggiungere che, ai sensi del punto 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale “sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo”.

A differenza degli enti, le società restano puntualmente definite dall’art. 2247 c.c.

Si considerano controllate le società di capitali rispetto alle quali il singolo ente locale capogruppo:

  1. ha il possesso – diretto o indiretto – della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
  2. oppure può esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie; l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali tali da incidere significativamente sull’altro contraente che svolga attività prevalentemente nei confronti dell’ente capogruppo.
  3. Si considerano invece partecipate le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di un servizio pubblico locale dell’ente locale, a  prescindere dalla misura della partecipazione.

  Il perimetro di consolidamento

Una volta delineata la composizione del “gruppo amministrazione pubblica”, occorre poi individuare, nel concreto, quali soggetti – tra gli enti e le società del gruppo – debbano essere consolidati, e quali invece no. Come sopra precisato, possono far parte del perimetro di consolidamento solo enti società che fanno parte del GAP.

Ai fini della definizione del perimetro di consolidamento possono essere esclusi dal GAP:

  1. gli enti/società il cui bilancio è ritenuto irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale del gruppo;
  2. le società in cui l’ente capogruppo detiene quote di partecipazione inferiori all’1%;
  3. gli enti/società di cui non è possibile reperire le informazioni e i dati di bilancio necessari per il consolidamento.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI DA “SOLDI OGGI”

Newsletter quotidiana:Interpello AE 91/2022:Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) – Aliquota IVA applicabile

Interpello AE 91/2022:Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) – Aliquota
IVA applicabile

Ciò considerato, relativamente alla fattispecie prospettata, si ritiene che si possa richiamare l’indirizzo interpretativo più volte ribadito dall’Amministrazione finanziaria (in primis con la circolare n. 34/E del 22 novembre 2013), secondo il quale non sono rilevanti ai fini dell’IVA le somme che si configurano come mere erogazioni di denaro
per il perseguimento di obiettivi di carattere generale (quali, ad esempio, l’adeguamento ed il miglioramento delle infrastrutture e attrezzature dei Centri diRaccolta) e non quale corrispettivo di una specifica prestazione di servizi ovvero di obbligo di fare, non fare e permettere. Sulla base delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto delle finalità generali di tutela dell’ambiente che si prefigge la normativa in questione, da realizzarsi anche mediante la promozione di una raccolta dei rifiuti più efficiente, cui di fatto mirano i “premi di efficienza”, si ritiene che queste somme siano delle erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 2 del Decreto IVA

Leggi l’interpello

Enti locali, firmata l’ipotesi sul contratto. Arretrati fino a 2.800 euro a dicembre

(Tratto da funzionepubblica.it)

L’Aran e i sindacati hanno sottoscritto oggi l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Il contratto riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province e Comuni.

L’accordo si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.

L’incremento retributivo medio del comparto è pari a euro 100,27 mensili per tredici mensilità. Considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a circa 1.727,63 euro.

È stata operata una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti.
A completamento, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza.

È stato delineato, inoltre, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali”, ossia incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti.

Nell’ipotesi è stata anche individuata una soluzione classificatoria per il personale della Sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.

È stata poi introdotta un’importante novità relativa alla disciplina del giorno festivo infra settimanale per il personale turnista. Istituita, infine, una nuova Sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione a Ordini professionali.

Disciplinato, come era già avvenuto per le Funzioni centrali, anche il lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

Nei 19 mesi del Governo Draghi – che il 10 marzo 2021 ha firmato a Palazzo Chigi  con i sindacati il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale –  quello del comparto Funzioni locali è il terzo contratto sottoscritto all’Aran dopo Funzioni centrali e Sanità. Sono state avviate le trattative anche per il personale di Istruzione e ricerca. Al Dipartimento della Funzione pubblica sono stati invece sottoscritti gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco e per la carriera prefettizia.

SCARICA GLI ALLEGATI:

Il testo della preintesa 

I punti principali

Le tabelle economiche

Newsletter quotidiana: Mef: indicazioni operative albo concessionari riscossione

Mef: indicazioni operative albo concessionari riscossione

Il MEF fornisce alcuni chiarimenti sul decreto del MEF n.101 del 13 aprile 2022 – definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria all’albo di cui all’art. 53, del decreto legislativo n. 446/1997

Con nota del 29 luglio 2022, il MEF fornisce alcune informazioni sul decreto 101/2022 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2022, col quale è stato adottato il nuovo Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 805, legge 160/2019, che entra in vigore l’11 agosto 2022.

Il Regolamento disciplina i criteri di iscrizione obbligatoria nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e alla sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati a effettuare esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché il funzionamento della Commissione per la gestione dell’albo.

Conseguentemente:

  • le società che intendono iscriversi nel registro o nella sezione speciale riservata ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto, devono attenersi alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento;
  • le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi del precedente Decreto 11 settembre 2000, n. 289 continuano a produrre effetti anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento;
  • i soggetti già iscritti presentano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del dpr  445/2000 in cui attestano l’esistenza dei requisiti previsti dal nuovo Regolamento per l’iscrizione nell’albo.

Newsletter quotidiana: Il termine per l’adozione del Piao slitta a fine anno con la proroga del termine per l’approvazione del bilancio

(Dal sito NeoPA.it un articolo di Luca Di Donna)
02/08/2022 - Il termine per l’adozione del Piao slitta a fine anno con la proroga del termine per l’approvazione del bilancio

Come già segnalato in una precedente news, con Decreto del 28 luglio 2022 il Ministro dell’Interno ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 agosto 2022.

Con la proroga del termine per l’approvazione del bilancio, si spostano automaticamente in avanti anche i termini per deliberare le tariffe TARI e adeguare le addizionali IRPEF ai nuovi scaglioni.

Ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento al 31 dicembre p.v. (120 giorni successivi) del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8, comma 3, del D.M. 24 giugno 2022.

 

 

 

 

Newsletter quotidiana: 1.Enti locali in dissesto e predissesto – 2.L’impegno dell’ausiliaria nel Contratto di avvalimento

Enti locali in dissesto e predissesto

Enti locali in dissesto e predissesto finanziario: la normativa e la situazione attuale, a cura di Luca Brugnara, Giampaolo Galli e Cristina Orlando.

Dalla sua istituzione nel 1989, la procedura del dissesto finanziario degli enti locali italiani ha subìto numerose modifiche normative, dall’introduzione di status preventivi, come il predissesto – o riequilibrio finanziario pluriennale – fino alla previsione delle sanzioni per gli amministratori responsabili. Dagli anni 90’, il numero di nuovi casi di dissesto si è gradualmente ridotto, per poi tornare a crescere nell’ultimo decennio. Nel 2021 si è raggiunto il secondo numero più alto di enti locali che hanno fatto ricorso alle procedure per gli enti in difficoltà finanziaria: in totale, quasi il 5 per cento degli enti locali italiani risulta in dissesto o predissesto, con una netta prevalenza degli enti del Mezzogiorno.

La crescita del numero di enti in dissesto riflette la condizione di estremo disordine in cui verte la finanza locale: mancano tributi propri o comunque criteri oggettivi cui ancorare i trasferimenti dallo stato centrale; inoltre, la finanza locale è stata oggetto di ripetuti tagli volti a riequilibrare i conti a livello aggregato. In conseguenza, l’attuale impianto normativo non consente di distinguere in maniera sufficientemente chiara se le continue richieste di aiuto finanziario che vengono dagli enti locali siano giustificate da effettiva insufficienza delle risorse o da gestioni poco oculate delle risorse da parte degli amministratori locali.

vai alla nota


L’impegno dell’ausiliaria nel Contratto di avvalimento

La dichiarazione d’impegno dell’ausiliaria, con i necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, può essere incorporata nel contratto di avvalimento, così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5497 del 1 luglio 2022.

La norma prevede che l’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale dichiarazione, secondo il tenore della disposizione costituisce un atto distinto rispetto al contratto di avvalimento

Vai alla sentenza

Newsletter quotidiana: 1.Webinar sul REGIS : ultime novità dalla RGS – 2.Le incompatibilità nelle società partecipate

Webinar sul REGIS : ultime novità dalla RGS

Si affronta un tema importante per i ragionieri dei Comuni

L’attuazione degli interventi del PNRR: obblighi e punti di attenzione. Focus sulle ultime circolari . RELATORE: dott.ssa Sonia Caffù, dirigente presso IGEPA – Ragioneria Generale dello Stato

Dalla programmazione al monitoaggio, alla rendicontazione mediante il portale REGIS

Ascolta il webinar


Le incompatibilità nelle società partecipate

L’ex amministratore unico di una società pubblica, non può fare il collaudo dell’opera della stessa società, così il parere dell’Aran, n. 21 del 21 giugno 2022.

Chi ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico di una stazione appaltante non può essere nominato dalla stessa stazione appaltante a far parte della commissione di collaudo dell’opera pubblica. Lo rileva l’Anac in una richiesta di parere fornita a una importante società pubblica che progetta e realizza metropolitane.

Il parere riguardava la nomina come componente della commissione di collaudo di un dipendente della stazione appaltante in possesso dei requisiti professionali richiesti, ma che ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico della stessa stazione appaltante.

Leggi il parere Anac

Newsletter quotidiana: 1. ANAC E LE SOCIETA’ IN HOUSE – 2. L’ATTO ENDOPROCEDIMENTALE NON PUO ESSERE IMPUGNATO IN VIA AUTONOMA

VADEMECUM OPERATIVO TRA CODICE DEGLI APPALTI E TESTO UNICO SOCIETA’ PARTECIPATE

Il presente documento è stato predisposto per coadiuvare gli operatori del settore sulle molteplici
soluzioni e possibili opzioni e/o clausole statutarie che si possono considerare in sede di redazione
degli statuti delle società in house providing. Sono qui delineate le linee operative per l’esercizio
del controllo analogo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ed alcuni spunti di riflessione
per la coordinazione delle proprie società in house alle quali si partecipa assieme ad altre
amministrazioni aggiudicatrici per la gestione comune dei servizi pubblici

ANAC Vademecum società in house – 27.05.2022

L’atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma

Nell’ambito del diritto amministrativo, l’atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, così il Tar, Abruzzo, con la sentenza n. 309 del 6 luglio 2022.

Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, giacché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, onde quello va gravato insieme a questa.

Soltanto l’atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari.

LEGGI LA SENTENZA